Risoluzione n. 298 del 14/07/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che, nell’ambito dello scioglimento agevolato delle società non operative ex art. 1, comma 129, L. 244/2007, il valore catastale dell’immobile abitativo può essere utilizzato per determinare il reddito della procedura, il reddito di capitale dei soci e l’imposta di registro. È confermato che il regime agevolato resta applicabile anche se la liquidazione evidenzia una perdita.
Scioglimento agevolato delle società non operative: determinazione di reddito e imposte mediante valore catastale
Scioglimento agevolato delle società non operative e uso del valore catastale
La risoluzione n. 298/E del 14 luglio 2008 esamina un’istanza di interpello relativa alla disciplina dello scioglimento agevolato delle società non operative, prevista dall’art. 1, comma 129, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il chiarimento riguarda in particolare la corretta determinazione del reddito e delle imposte quando la società intenda assegnare ai soci un immobile abitativo il cui costo storico risulti superiore al valore catastale.
Quesito posto dalla società
La società istante intende avvalersi della procedura di scioglimento agevolato. Essa segnala di possedere un immobile abitativo la cui assegnazione ai soci genererebbe una minusvalenza, poiché il costo storico del bene è superiore al valore normale determinato su base catastale. Viene quindi chiesto come debba essere determinato:
- il reddito ai fini delle imposte sui redditi;
- il trattamento ai fini delle imposte indirette;
- il valore da assumere per le imposte dovute dai soci assegnatari.
Soluzione prospettata dal contribuente
La società riteneva di poter:
- determinare il reddito della procedura di scioglimento agevolato come differenza tra costo storico e valore catastale rivalutato dell’immobile;
- utilizzare il valore catastale rivalutato anche ai fini delle imposte indirette;
- calcolare le imposte dovute dai soci contrapponendo al valore catastale del bene il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione.
Inquadramento normativo richiamato dall’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate ricorda che l’art. 1, comma 129, della legge finanziaria 2008 ha riproposto la disciplina dello scioglimento agevolato e della trasformazione in società semplice, richiamando i commi da 111 a 117 della legge finanziaria 2007.
Nella disciplina assume rilievo la determinazione del valore normale, utilizzato sia:
- per il reddito della procedura di liquidazione della società;
- per il reddito in capo ai soci.
Per quanto riguarda gli immobili, il comma 114 prevede che, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni previste, il valore normale sia quello ottenuto applicando i moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi d’imposta alle rendite catastali.
Determinazione del reddito della procedura di scioglimento
L’Agenzia precisa che il criterio catastale previsto dal comma 114 è applicabile, ai fini delle imposte sui redditi, a tutte le tipologie di immobili, come già chiarito dalla circolare n. 25/E del 4 maggio 2007.
Nel caso specifico dell’assegnazione di un immobile abitativo, il reddito della procedura di scioglimento agevolato può essere determinato come differenza tra:
- il valore normale dell’immobile, calcolato su base catastale;
- il costo fiscalmente riconosciuto del bene.
Viene inoltre ribadito che il regime di favore non richiede necessariamente che la liquidazione produca un risultato imponibile. La fuoriuscita agevolata dal regime non viene meno se il periodo compreso tra inizio e chiusura della liquidazione si conclude con una perdita.
Reddito di capitale dei soci assegnatari
Anche per i soci assegnatari si applica il medesimo valore catastale. Il reddito di capitale è pari alla differenza tra:
- il valore normale del bene assegnato determinato su base catastale, diminuito dell’importo assoggettato ad imposta sostitutiva al netto della stessa imposta;
- il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.
Imposte indirette e imposta di registro
Ai fini delle imposte indirette, in particolare dell’imposta di registro, la società può determinare il valore dell’immobile abitativo usando il criterio catastale, secondo quanto già chiarito dalla circolare n. 25/E del 2007.
Conclusione operativa
La risoluzione conferma che, nell’ambito dello scioglimento agevolato:
- il valore catastale dell’immobile abitativo è utilizzabile per determinare il reddito della procedura;
- il medesimo criterio vale per il reddito di capitale dei soci;
- il criterio catastale è applicabile anche per l’imposta di registro;
- la procedura agevolata resta valida anche in presenza di perdita finale della liquidazione.
Vigilanza degli uffici
La risoluzione si chiude con l’indicazione che le Direzioni regionali devono vigilare affinché gli uffici osservino puntualmente le istruzioni e i principi esposti.
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