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Risoluzione

Risoluzione n. 303 del 15/07/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la detrazione IRPEF del 55% per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti non spetta alle imprese per lavori eseguiti su immobili merce, poiché il beneficio è destinato agli utilizzatori degli immobili e non a soggetti che li commercializzano.

Detrazione IRPEF 55% per riqualificazione energetica esclusa per immobili merce

Detrazione IRPEF 55% per riqualificazione energetica e immobili merce

La risoluzione esamina se una società che svolge attività di costruzione, ristrutturazione e vendita possa beneficiare della detrazione IRPEF del 55% per interventi di riqualificazione energetica eseguiti su un immobile acquistato come bene merce. L’Agenzia delle Entrate conclude negativamente, ritenendo che l’agevolazione non sia estensibile ai beni oggetto dell’attività d’impresa.

Quesito posto dalla società

La società ALFA dichiara di aver acquistato un’unità immobiliare di categoria A/4, qualificata come abitazione di tipo popolare, destinata a essere ristrutturata. Nell’ambito dei lavori intende eseguire anche interventi di riqualificazione energetica previsti dall’art. 1, comma 344, della legge n. 296 del 2006. La società chiede se le spese sostenute possano beneficiare della detrazione fiscale del 55%.

Posizione del contribuente

L’istante sostiene che il beneficio previsto per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici spetti anche nel caso di lavori eseguiti su immobili merce. Secondo la società, la natura dell’immobile non precluderebbe l’accesso alla detrazione.

Quadro normativo richiamato

La risoluzione ricorda che l’art. 1, comma 344, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede la detrazione dall’IRPEF del 55% delle spese sostenute per alcuni interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, con riferimento alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2007. Tale termine è stato poi prorogato al 31 dicembre 2010 dall’art. 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L’agevolazione consiste in una detrazione da ripartire in più anni per interventi che consentano il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori indicati nelle tabelle dell’allegato C del decreto attuativo.

Decreto attuativo e chiarimenti amministrativi

L’Agenzia richiama il decreto 19 febbraio 2007 del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, che disciplina:

  • la tipologia degli interventi agevolabili;
  • i soggetti ammessi alla detrazione;
  • gli adempimenti necessari.

Viene inoltre citata la circolare n. 36 del 31 maggio 2007, che ha fornito chiarimenti applicativi sulla disciplina.

Soggetti ammessi alla detrazione

L’art. 2 del decreto attuativo include anche i titolari di reddito d’impresa che sostengono spese per interventi su edifici esistenti, parti di essi o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.

La circolare n. 36 del 2007 precisa che l’agevolazione per il risparmio energetico, a differenza della detrazione per ristrutturazioni edilizie, non è limitata agli edifici residenziali, ma riguarda fabbricati di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.

Esclusione degli immobili merce

Nonostante l’ampiezza soggettiva e oggettiva della disciplina, l’Agenzia esclude che l’agevolazione possa applicarsi agli interventi su immobili merce. Tali immobili sono definiti come quelli alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.

Nel caso della società istante, che opera nel settore della costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, gli immobili oggetto del quesito costituiscono beni dell’attività esercitata e non cespiti strumentali. Di conseguenza, le spese per gli interventi su tali immobili non possono beneficiare della detrazione IRPEF del 55%.

Ratio della norma

La risoluzione afferma che la disciplina sulla riqualificazione energetica è finalizzata a promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti attraverso un beneficio che deve essere riferito agli utilizzatori degli immobili, non ai soggetti che li commercializzano.

L’agevolazione non può quindi essere estesa a fattispecie che riguardano operatori economici del settore edilizio in relazione a beni oggetto dell’attività, poiché ciò comporterebbe vantaggi ulteriori non coerenti con lo scopo della legge, che è quello di favorire esclusivamente i soggetti che utilizzano i beni.

Confronto con la disciplina del 36% per il recupero edilizio

Per interpretare la volontà del legislatore, l’Agenzia richiama la disciplina della detrazione del 36% per il recupero del patrimonio edilizio, di cui alla legge n. 449 del 1997. Tale disciplina è stata estesa, con una specifica norma dell’art. 9 della legge n. 448 del 2001, agli interventi eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione che provvedano alla successiva alienazione dell’immobile ristrutturato, prevedendo la spettanza della detrazione in capo all’acquirente.

La mancanza di una disposizione analoga in materia di recupero energetico è considerata un elemento significativo: dal silenzio della legge si desume che la detrazione del 55% non sia estensibile agli interventi su beni merce.

Conclusione

La risoluzione conclude che la detrazione IRPEF del 55% per interventi di riqualificazione energetica non spetta per le spese sostenute su immobili merce dalla società istante. Le Direzioni Regionali sono invitate a vigilare affinché i principi espressi siano applicati in modo uniforme.

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