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Risoluzione

Risoluzione n. 301 del 15/07/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione esclude che le prestazioni erogate da alcuni fondi gestiti dall’INPS possano beneficiare della tassazione agevolata con base imponibile ridotta all’87,50%, riservata alle prestazioni pensionistiche complementari ex D.lgs. n. 124/1993. Il beneficio resta applicabile solo ai montanti maturati fino al 31 dicembre 2000 nei casi in cui i fondi rientrino effettivamente nella previdenza complementare disciplinata dalla normativa richiamata.

Tassazione delle prestazioni dei fondi INPS e non applicabilità dell’87,50%

Tassazione delle prestazioni dei fondi gestiti dall’INPS

La risoluzione esamina se la tassazione agevolata con base imponibile ridotta all’87,50% possa essere estesa alle prestazioni pensionistiche erogate da alcuni fondi gestiti dall’INPS. Il tema si inserisce nel quadro della previdenza complementare disciplinata dal D.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, con riferimento al trattamento fiscale delle prestazioni maturate fino al 31 dicembre 2000.

Oggetto dell’interpello e quesito posto

L’INPS chiede se il regime fiscale agevolato previsto per le prestazioni pensionistiche complementari possa applicarsi anche alle prestazioni a carico di specifici fondi gestiti dall’Istituto, e in particolare:

  • Fondo Gas;
  • Fondo Esattoriali;
  • Fondo per il personale dell’ex Consorzio Autonomo del Porto di Genova;
  • Fondo per il personale dell’ex Ente Autonomo del Porto di Trieste, oggi Autorità portuali.

Il quesito nasce dopo che l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 25 del 26 giugno 2006, aveva esteso il beneficio dell’87,50% ai fondi integrativi istituiti presso gli enti di cui alla legge n. 70 del 1975, includendo anche il fondo integrativo dei dipendenti INPS.

Posizione prospettata dall’INPS

L’INPS ritiene di non dover estendere il beneficio ai fondi sopra indicati. Secondo l’Istituto, tali fondi non erogano una prestazione assimilabile a una pensione integrativa o aggiuntiva in senso proprio, ma un trattamento pensionistico complessivo che si collega alla previdenza obbligatoria della categoria.

L’INPS evidenzia inoltre che si tratta di fondi categoriali, ricondotti alla tutela obbligatoria, diversi dai fondi complementari espressione della previdenza privata.

Quadro normativo richiamato dall’Agenzia

L’Agenzia ricostruisce il regime fiscale vigente:

  • fino al 31 dicembre 2000, l’art. 48-bis del Tuir, ora art. 52, comma 1, lett. d), prevedeva che le prestazioni pensionistiche complementari periodiche concorressero al reddito per il solo 87,50% del loro ammontare;
  • tale agevolazione era finalizzata a evitare la doppia imposizione, poiché i fondi soggetti al D.lgs. n. 124/1993 erano a loro volta assoggettati a imposta sostitutiva;
  • dal 1° gennaio 2001, il D.lgs. n. 47/2000 ha introdotto nuove regole, applicabili ai montanti maturati da tale data in poi.

La tassazione all’87,50% continua quindi a valere per le prestazioni maturate fino al 31 dicembre 2000, anche se erogate successivamente.

Valutazione sui “vecchi fondi”

La risoluzione distingue i fondi pensione complementari disciplinati dal D.lgs. n. 124/1993 dai cosiddetti “vecchi fondi”, cioè i fondi preesistenti all’entrata in vigore della normativa.

In un primo orientamento, con la risoluzione n. 295 dell’11 settembre 2002, l’Agenzia aveva escluso che i fondi istituiti presso gli enti della legge n. 70 del 1975 rientrassero nella previdenza complementare disciplinata dal D.lgs. n. 124/1993, negando quindi l’applicazione dell’agevolazione fiscale.

Successivamente, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha riconosciuto la riconducibilità di tali somme ai trattamenti pensionistici disciplinati dal decreto legislativo richiamato. Per questo motivo, con la circolare n. 25 del 2006, l’Agenzia ha aderito all’orientamento della Cassazione, ma solo per i fondi relativi agli enti della legge n. 70 del 1975.

Verifica richiesta per i fondi gestiti dall’INPS

Per i fondi gestiti dall’INPS, l’Agenzia afferma che non è possibile un’estensione automatica del regime agevolato. È necessario verificare caso per caso se le caratteristiche e il funzionamento dei singoli fondi siano coerenti con la disciplina del D.lgs. n. 124/1993.

La normativa richiede, per l’esercizio dell’attività dei fondi preesistenti:

  • la preventiva autorizzazione della COVIP;
  • l’iscrizione nell’apposito albo tenuto dalla COVIP;
  • la vigilanza della medesima Commissione.

Restano esclusi da tali regole alcuni fondi preesistenti istituiti presso enti pubblici economici o presso enti/società/gruppi sottoposti a controlli specifici in materia creditizia o assicurativa, nei limiti indicati dall’art. 18, comma 3, del D.lgs. n. 124/1993.

Caratteristiche dei fondi oggetto dell’istanza

Secondo l’istruttoria svolta, i fondi in esame operano in favore di soggetti che originariamente beneficiavano di un trattamento previdenziale obbligatorio, consistente in una pensione sostitutiva di quella INPS, erogata da casse di previdenza interne.

Successivamente, l’INPS è subentrata alle casse interne nell’erogazione del trattamento obbligatorio. Per garantire il medesimo livello di prestazioni, presso l’INPS sono stati istituiti i fondi oggetto dell’istanza, gestiti da comitati speciali e alimentati da contributi dei datori di lavoro.

Nel nuovo assetto:

  • l’INPS eroga in un’unica soluzione la pensione a carico dell’AGO;
  • eroga anche la quota a carico dei fondi.

Le due componenti formano un’unica pensione complessiva.

Decisione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia conclude che le prestazioni pensionistiche erogate dai fondi in esame non possono beneficiare della tassazione con base imponibile ridotta all’87,50%, perché non sono riconducibili alle prestazioni erogate in forma di trattamento periodico ai sensi del D.lgs. n. 124/1993.

Le ragioni principali del diniego sono due:

  • i fondi gestiti dall’INPS non risultano iscritti all’albo COVIP e non sono soggetti alla sua vigilanza;
  • il loro funzionamento ha una funzione di riequilibrio delle posizioni previdenziali obbligatorie, finalizzata a mantenere il livello più favorevole della pensione obbligatoria già previsto dal sistema originario.

Effetti applicativi

La risoluzione dispone che le Direzioni Regionali vigilino affinché i principi esposti siano applicati in modo uniforme. Il documento, quindi, chiarisce che il beneficio dell’87,50% non si applica ai fondi INPS oggetto dell’interpello, pur rimanendo valido il regime agevolato per le prestazioni che rientrino effettivamente nella previdenza complementare disciplinata dal D.lgs. n. 124/1993.

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