Risoluzione n. 296 del 14/07/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione stabilisce che, nel ravvedimento operoso, gli interessi moratori vanno calcolati con formula I = C x R x N/365 anche negli anni bisestili, usando quindi sempre 365 al denominatore e i giorni effettivi di ritardo al numeratore.
Interessi moratori nel ravvedimento operoso in anni bisestili
Interessi moratori nel ravvedimento operoso in anni bisestili
La risoluzione chiarisce le modalità di calcolo degli interessi moratori dovuti quando il contribuente si avvale del ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997. Il punto centrale è se, in caso di anno bisestile, il tasso legale giornaliero debba essere determinato assumendo 365 oppure 366 giorni.
Quesito del contribuente
L’istante chiede se, per il corretto esercizio del ravvedimento operoso, gli interessi moratori debbano essere calcolati al tasso legale dividendo l’ammontare annuo per 365 giorni anche quando l’anno solare in cui il ravvedimento viene effettuato è bisestile. Viene ricordato che la circolare n. 180/E del 10 luglio 1998 ha già precisato che il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del tributo o della differenza dovuta, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, senza però disciplinare in modo espresso il caso degli anni bisestili.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Il contribuente ritiene che gli interessi debbano essere sempre calcolati dividendo l’importo annuo per 365 giorni, anche negli anni bisestili. A sostegno richiama orientamenti amministrativi relativi ad altri istituti, nei quali l’anno è stato considerato comunque composto da 365 giorni, tra cui:
- la circolare del Ministero delle Finanze n. 326/E del 23 dicembre 1997 sul reddito di lavoro dipendente;
- la circolare n. 15/E del 16 marzo 2007 sulle detrazioni IRPEF;
- le istruzioni dei modelli 730/2008 e CUD/2008, che fanno riferimento all’anno come composto da 365 giorni.
Inquadramento del ravvedimento operoso
L’Agenzia ricorda che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997, il contribuente può regolarizzare errori e omissioni per ottenere la riduzione della sanzione, purché versi la sanzione ridotta, il tributo o la differenza dovuta e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Termini per l’esercizio del ravvedimento
La risoluzione precisa che, ai fini del ravvedimento, il dies a quo non coincide con la data della violazione in senso astratto, ma con la scadenza del termine previsto per il pagamento, cioè il momento in cui l’obbligo non può più essere legittimamente adempiuto. Questo principio richiama la circolare n. 192/E del 1998.
Quanto al termine finale, l’art. 13 consente la regolarizzazione:
- entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
- oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore.
Computo del termine annuale
Per il ravvedimento entro un anno dalla violazione, la risoluzione richiama l’art. 1187 c.c. e l’art. 2963 c.c. per affermare che il termine si computa senza considerare se il mese abbia 28 o 31 giorni o se l’anno sia bisestile. Ne deriva che, se il termine originario per il versamento scade il 1° gennaio 2008, il termine annuale per il ravvedimento scade il 1° gennaio 2009 anche se il 2008 è bisestile.
Criterio di calcolo degli interessi moratori
L’Agenzia afferma che gli interessi moratori per ritardo nel versamento del tributo o della differenza devono essere calcolati con la formula dell’interesse semplice:
- I = C x R x N/365
dove:
- C è il capitale, cioè l’imposta da versare;
- R è il tasso legale;
- N è il numero di giorni di ritardo;
- 365 è il numero di giorni dell’anno civile.
La risoluzione stabilisce espressamente che al denominatore deve essere sempre indicato 365, anche se l’anno in cui gli interessi maturano è composto da 366 giorni. In caso contrario, si determinerebbe un trattamento diverso a seconda che il ravvedimento avvenga o meno in un anno bisestile, con interessi inferiori a parità di giorni di ritardo.
Giorni da considerare nel numeratore
Per coerenza con la natura risarcitoria degli interessi moratori e con il principio della maturazione giorno per giorno, al numeratore deve essere sempre indicato il numero effettivo dei giorni di ritardo nel versamento. Gli interessi restano dovuti fino al momento del pagamento del tributo o della parte di tributo dovuta.
Conclusione operativa
La risoluzione conclude che, nel ravvedimento operoso, gli interessi moratori vanno sempre calcolati assumendo 365 giorni nell’anno civile, anche se l’anno è bisestile. Le Direzioni Regionali sono incaricate di vigilare affinché i principi enunciati siano applicati in modo uniforme.
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