Salta al contenuto
Risoluzione

Risoluzione n. 297 del 14/07/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia chiarisce che, nel fallimento in estensione di un socio illimitatamente responsabile non imprenditore, il curatore fallimentare assume comunque la qualifica di sostituto d’imposta e deve effettuare ritenute, certificazioni e dichiarazione annuale, senza necessità di aprire una partita IVA.

Fallimento in estensione: adempimenti del curatore fallimentare come sostituto d’imposta

Fallimento in estensione e obblighi del curatore fallimentare

La risoluzione esamina il regime fiscale applicabile al curatore del fallimento in estensione di un socio illimitatamente responsabile, dichiarato fallito ai sensi dell’articolo 147 della legge fallimentare. Il tema centrale è se, non essendo il soggetto fallito titolare di partita IVA e non avendo qualità di imprenditore, il curatore debba comunque adempiere agli obblighi propri del sostituto d’imposta.

Quesito prospettato

Il curatore del fallimento di Alfa, dichiarato fallito in estensione del fallimento della società GAMMA di Delta & C. sas, chiede chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 23 del DPR n. 600 del 1973, come modificato dal decreto-legge n. 223 del 2006, che ha incluso il curatore fallimentare tra i sostituti d’imposta.

L’interpellante evidenzia che:

  • Alfa è stato dichiarato fallito in proprio e non come soggetto imprenditore;
  • non risulta titolare di partita IVA;
  • gli adempimenti del sostituto d’imposta previsti dal DPR n. 322 del 1998 richiedono normalmente tale posizione, ad esempio per il rilascio della certificazione e la presentazione del modello 770.

Viene chiesto quale comportamento adottare, anche con riferimento ai compensi da corrispondere ai consulenti del fallimento.

Soluzione proposta dal contribuente

Il curatore ritiene di dover presentare una dichiarazione di inizio attività per ottenere una partita IVA ai sensi dell’articolo 35 del DPR n. 633 del 1972, analogamente a quanto avviene nei casi di fallimento di imprenditore commerciale sprovvisto di partita IVA.

Secondo l’istante, tale soluzione consentirebbe di adempiere correttamente agli obblighi fiscali connessi alla qualità di sostituto d’imposta, in particolare alla compilazione della dichiarazione annuale.

Inquadramento normativo fornito dall’Agenzia

L’Agenzia richiama innanzitutto l’articolo 23, comma 1, del DPR n. 600 del 1973, nel testo vigente dal 4 luglio 2006, che include espressamente tra i sostituti d’imposta il curatore fallimentare e il commissario liquidatore.

Viene inoltre richiamata la circolare n. 28/E del 4 agosto 2006, secondo cui il curatore fallimentare assume la qualifica di sostituto d’imposta anche per gli obblighi di ritenuta relativi ad altre tipologie di reddito richiamate dall’articolo 23, incluso il caso di compensi che percipiente costituiscano redditi di lavoro autonomo soggetti a ritenuta ai sensi dell’articolo 25 del medesimo DPR.

Nozione di fallimento in estensione

La risoluzione richiama l’articolo 147 della legge fallimentare, come modificato dal decreto legislativo n. 5 del 2006, evidenziando che il fallimento della società produce anche il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, anche se non persone fisiche.

In particolare, il fallimento in estensione può riguardare:

  • i soci illimitatamente responsabili;
  • i soci occulti;
  • i casi in cui, dopo il fallimento di un imprenditore individuale, emerga che l’impresa è riferibile a una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile.

L’Agenzia sottolinea il carattere eccezionale di tale disciplina, poiché consente il fallimento di soggetti anche privi della qualifica di imprenditori commerciali, in deroga alla regola generale contenuta nell’articolo 2221 c.c. e nell’articolo 1 della legge fallimentare.

Valutazione dell’Agenzia sull’obbligo di ritenuta

Per l’Agenzia non sussistono ragioni logico-giuridiche per escludere, nel caso del fallimento in estensione, l’obbligo del curatore di operare la ritenuta d’acconto sulle somme corrisposte al percipiente, quando esse costituiscono redditi di lavoro autonomo, anche se il socio fallito non è imprenditore.

La qualifica di sostituto d’imposta del curatore deriva da un obbligo autonomo posto dall’articolo 23 del DPR n. 600 del 1973 e non da una qualità “derivata” del debitore fallito. Pertanto, il curatore deve adempiere agli obblighi fiscali connessi alla propria posizione indipendentemente dalla natura del soggetto fallito.

Adempimenti richiesti al curatore

Nel caso esaminato, il curatore del fallimento in estensione deve:

  • effettuare la ritenuta d’acconto del 20 per cento sui compensi corrisposti al consulente del fallimento, in quanto lavoratore autonomo, ai sensi dell’articolo 25 del DPR n. 600 del 1973;
  • versare la ritenuta;
  • rilasciare al consulente la relativa certificazione;
  • compilare la dichiarazione annuale prevista per i sostituti d’imposta, indicando i dati relativi alla ritenuta effettuata.

Indicazioni specifiche per la dichiarazione annuale

Per la compilazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta, l’Agenzia fornisce una indicazione particolare dovuta alla peculiarità del caso:

  • nel quadro "dati relativi al sostituto" deve essere indicato il codice fiscale del socio fallito in estensione;
  • deve essere riportato il codice attività della società da cui deriva il fallimento "individuale" del socio, in luogo del codice attività del socio stesso.

Esito conclusivo

La risoluzione conclude che il curatore del fallimento in estensione deve adempiere integralmente agli obblighi del sostituto d’imposta, senza che sia necessario fondare tali adempimenti sull’apertura di una partita IVA del soggetto fallito. Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare sull’applicazione delle istruzioni fornite.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.