Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4350/2026 - Milano, Sezione 4

per l’ottemperanza alla sentenza n. 109/2024 - RG n. 13/2024, pubblicata in data 15/05/2024, emessa dal Tribunale di Lecco, Sezione lavoro, nella persona del Giudice Dott.ssa Federica Trovò, notificata in data 28.09.2024 e passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202600157

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lecco, Sezione lavoro, che riconosceva ai ricorrenti il diritto alla carta docente per annualità scolastiche comprese tra il 2019/2020 e il 2023/2024 e condannava il Ministero al pagamento, tramite carta elettronica, di somme da 1.000 a 2.000 euro per ciascun ricorrente

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero debitore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Lecco n. 109/2024, pubblicata il 15 maggio 2024, notificata il 28 settembre 2024 e passata in giudicato, che aveva riconosciuto a ciascuno il diritto all’erogazione di 500 euro annui tramite carta docente e condannato il Ministero al pagamento di importi complessivi compresi tra 1.000 e 2.000 euro, secondo le annualità indicate in sentenza. Hanno chiesto l’integrale esecuzione del giudicato, oltre a interessi e rivalutazione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e l’applicazione delle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il TAR ha rilevato d’ufficio, previo avviso alle parti, il possibile mancato decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, in ragione della notifica del titolo esecutivo a un indirizzo PEC ministeriale non corretto secondo la disciplina dei pubblici elenchi.

La decisione

Il ricorso per ottemperanza è stato dichiarato inammissibile perché il termine dilatorio di 120 giorni non era validamente iniziato a decorrere. Il TAR ha ritenuto che tale termine si applichi anche all’ottemperanza di giudicati che impongono il pagamento di somme di denaro, inclusi i pagamenti mediante carta elettronica, essendo l’ottemperanza un rimedio alternativo all’esecuzione forzata. Per le notificazioni alle amministrazioni, l’indirizzo del Registro IPA può essere utilizzato solo se l’amministrazione non ha indicato il proprio domicilio digitale nel Registro delle PP.AA.; il Ministero aveva invece indicato in quest’ultimo il proprio indirizzo primario, uffgabinetto@postacert.istruzione.it. La notifica della sentenza all’indirizzo urp@postacert.istruzione.it, reperito nel Registro IPA, non era quindi valida. Neppure l’indirizzo dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it, indicato in un comunicato ministeriale volto a velocizzare le procedure per la carta docente, poteva sostituire quello risultante dal Registro delle PP.AA., trattandosi di un atto organizzativo privo di efficacia normativa. Non essendo stato notificato validamente il titolo esecutivo, il termine dilatorio non era decorso e l’azione era inammissibile. Spese compensate, in considerazione della difesa di mero stile del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    La notifica del titolo esecutivo direttamente alla sede legale dell’ente debitore, dunque, mira a ottenere che presso la pubblica amministrazione prenda avvio il procedimento contabile atto a realizzare l'adempimento spontaneo (cfr., per tutte, Cons. Stato, Sez. IV, 12.05.2008, n.2158).

    La disposizione accorda all’amministrazione un termine di 120 giorni dalla notificazione valida del titolo esecutivo per completare spontaneamente il pagamento; fino alla scadenza non può essere avviata l’esecuzione, compreso il giudizio di ottemperanza relativo a obbligazioni pecuniarie.

  • art. 16-ter, commi 1 e 1-ter, d.l. 179/2012, convertito dalla l. 221/2012

    Ne consegue che l’estrazione del domicilio digitale dal Registro IPA è valida, ai fini della notificazione degli atti giudiziari, soltanto nel caso in cui l’indirizzo dell’amministrazione debitrice non sia presente nel Registro delle PP.AA., cioè nel Registro contenente gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 16, comma 12, del D.L. n. 179/2012.

    Per notificare validamente un atto giudiziario a un’amministrazione occorre utilizzare l’indirizzo del Registro delle PP.AA. quando l’ente vi abbia indicato il proprio domicilio digitale; l’indirizzo del Registro IPA è utilizzabile solo in mancanza di tale indicazione.

  • art. 3-bis, comma 1-bis, l. 53/1994

    La disposizione, difatti, non include l’elenco IPA nel novero dei pubblici elenchi utilizzabili per le notificazioni degli atti in materia amministrativa equiparandolo agli altri pubblici elenchi, ma si limita a ribadire – con funzione di raccordo e armonizzazione delle fonti normative – che la notifica è valida anche presso l’indirizzo digitale che risulta “individuato” in applicazione della disciplina del citato art.16-ter, comma 1-ter del D.Lgs. n. 179/2012, cioè anche all’indirizzo risultante dal Registro IPA ma solo a condizione che l’amministrazione di riferimento non abbia provveduto a comunicare il proprio indirizzo digitale all’interno del Registro delle PP.AA.

    La norma rinvia ai criteri di individuazione del domicilio digitale stabiliti dall’art. 16-ter, comma 1-ter, e non rende il Registro IPA un elenco liberamente alternativo al Registro delle PP.AA.; il domicilio IPA vale solo se l’amministrazione non ha comunicato il proprio indirizzo nel Registro delle PP.AA.

Massime di principio

  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 si applica anche al ricorso per ottemperanza diretto a ottenere l’esecuzione di un giudicato che condanna un’amministrazione al pagamento di somme di denaro, anche quando il pagamento debba avvenire tramite moneta elettronica.
  • Quando un’amministrazione ha indicato il proprio domicilio digitale nel Registro delle PP.AA., la notifica di un titolo esecutivo deve essere effettuata a tale indirizzo; l’indirizzo presente nel Registro IPA è utilizzabile soltanto se quello dell’amministrazione non risulta nel Registro delle PP.AA.
  • Un comunicato o atto organizzativo dell’amministrazione che suggerisca l’utilizzo di un diverso indirizzo PEC non sostituisce il domicilio digitale primario risultante dal pubblico registro previsto per le notificazioni giudiziarie, né fa decorrere il termine dilatorio se la notifica è stata effettuata a un indirizzo non valido.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.