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Intesa e abuso

Provvedimento AGCM I808 n. 28419 del 20/10/2020

GARA CONSIP FM4 - ACCORDI TRA I PRINCIPALI OPERATORI DEL FACILITY MANAGEMENT

AGCMI808

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento dà esecuzione alla sentenza del TAR Lazio n. 8762/2020, che aveva parzialmente accolto il ricorso di CNS contro la sanzione irrogata per la partecipazione all’intesa unica, complessa e articolata tra principali operatori del facility management, finalizzata alla ripartizione dei lotti della gara Consip FM4. Applicando i parametri vincolanti indicati dal giudice — coefficiente di gravità del 15%, eliminazione dell’entry fee e ulteriore attenuante del recesso attivo del 15% — l’AGCM ridetermina la sanzione da 39.797.288,10 a 25.742.812,50 euro.

Ricalcolo della sanzione a carico di CNS per l’intesa unica e complessa di ripartizione dei lotti nella gara Consip FM4; importo rideterminato in 25.742.812,50 euro.

Rideterminazione della sanzione CNS nella gara Consip FM4

Il provvedimento n. 28419 del 20 ottobre 2020 riguarda esclusivamente la rideterminazione della sanzione irrogata a C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, in esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 8762 del 27 luglio 2020. L’infrazione sostanziale era stata accertata con il provvedimento AGCM n. 27646 del 17 aprile 2019 nell’ambito della gara Consip FM4.

Infrazione accertata nel procedimento originario

L’AGCM aveva accertato che CNS, insieme ad altri operatori del settore, aveva partecipato a un’intesa unica, complessa e articolata, contraria all’articolo 101 TFUE. L’intesa aveva a oggetto la ripartizione dei lotti posti a gara nella procedura di evidenza pubblica per la fornitura, sull’intero territorio nazionale, di servizi di facility management, quarta edizione della gara Consip FM4.

Nel procedimento originario erano state coinvolte, oltre a CNS, Consorzio Stabile Energie Locali, Engie Servizi, Exitone, Kuadra, Manital, Rekeep e Romeo Gestioni, con le rispettive società indicate come responsabili in solido. Nei confronti di CNS era stata inizialmente irrogata una sanzione di 39.797.288,10 euro.

Sentenza del TAR Lazio

Il TAR Lazio ha parzialmente accolto il ricorso presentato da CNS, limitatamente alla quantificazione della sanzione, esercitando la propria giurisdizione con cognizione estesa al merito ai sensi dell’articolo 134, comma 1, lettera c), del Codice del processo amministrativo.

Secondo il giudice, l’AGCM avrebbe dovuto motivare maggiormente la scelta del coefficiente di gravità alla luce delle condizioni concorrenziali del mercato, dell’attuazione della pratica, dell’effettivo impatto economico e, più in generale, degli effetti pregiudizievoli delle condotte. Il TAR ha inoltre ritenuto non adeguatamente motivata l’applicazione dell’entry fee quale effetto deterrente rafforzato nei confronti di CNS.

La sentenza ha valorizzato anche la circostanza che CNS, non confermando l’offerta, aveva impedito il verificarsi dell’evento nella parte a essa riferibile. Tale comportamento è stato qualificato come recesso attivo e considerato ai fini dell’applicazione di una circostanza attenuante.

Parametri vincolanti per il ricalcolo

Il TAR ha individuato parametri puntuali, oggettivi e di applicazione automatica, ai quali l’AGCM doveva conformarsi:

  • applicazione, ai sensi dell’articolo 11 delle Linee guida sulle sanzioni, di un coefficiente di gravità del 15%;
  • sottrazione dell’entry fee del 15% dall’importo base della sanzione così rideterminato;
  • applicazione a CNS dell’attenuante del recesso attivo, con una riduzione del 15% dell’importo base, ulteriore rispetto a quella già riconosciuta nel provvedimento originario.

Rideterminazione dell’importo

L’AGCM ha ritenuto che i criteri stabiliti dal TAR non lasciassero margini di discrezionalità nell’esecuzione della sentenza. Di conseguenza, ha ricalcolato la sanzione originaria applicando il coefficiente di gravità del 15%, eliminando l’entry fee e riconoscendo l’ulteriore attenuante del recesso attivo.

L’importo finale della sanzione è stato fissato in 25.742.812,50 euro, in luogo dei precedenti 39.797.288,10 euro.

Pagamento e impugnazioni

La sanzione deve essere pagata entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento mediante modello F24 con elementi identificativi. CNS deve comunicare immediatamente all’AGCM l’avvenuto pagamento trasmettendo copia del modello attestante il versamento.

Il provvedimento precisa che la rideterminazione non costituisce acquiescenza da parte dell’Autorità e lascia impregiudicata ogni determinazione relativa all’eventuale appello contro la sentenza del TAR Lazio. Il provvedimento è impugnabile dinanzi al TAR Lazio entro 60 giorni dalla comunicazione, fatti salvi i maggiori termini previsti dal Codice del processo amministrativo, oppure mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione.

Punti principali

Infrazione originaria

Con il provvedimento n. 27646 del 17 aprile 2019 l’AGCM aveva accertato, nei confronti di CNS e di altri principali operatori, un’intesa restrittiva contraria all’articolo 101 TFUE, avente a oggetto la ripartizione dei lotti della gara Consip FM4 per servizi di facility management su tutto il territorio nazionale.

Intervento del TAR Lazio

La sentenza n. 8762 del 27 luglio 2020 ha parzialmente accolto il ricorso di CNS limitatamente alla quantificazione della sanzione, imponendo specifici parametri per il ricalcolo.

Parametri di rideterminazione

Il TAR ha prescritto l’applicazione di un coefficiente di gravità del 15%, la sottrazione dell’entry fee del 15% dall’importo base e il riconoscimento a CNS della circostanza attenuante del recesso attivo, mediante un’ulteriore riduzione del 15% dell’importo base.

Nuovo importo e pagamento

La sanzione è stata rideterminata in 25.742.812,50 euro. Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notificazione, con comunicazione immediata all’AGCM dell’avvenuto versamento.

Come è indicizzato

Materieintese restrittiveart. 101 tfuefacility managementsanzioni antitrust

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