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Intesa e abuso

Provvedimento AGCM I808 n. 28420 del 20/10/2020

GARA CONSIP FM4 - ACCORDI TRA I PRINCIPALI OPERATORI DEL FACILITY MANAGEMENT

AGCMI808

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento dà esecuzione alle sentenze del TAR Lazio n. 8774 e n. 8769 del 27 luglio 2020, che avevano parzialmente accolto i ricorsi di Kuadra S.r.l. in liquidazione ed Esperia S.p.A. contro la sanzione irrogata nell’ambito del procedimento I808. L’infrazione, già accertata con il provvedimento n. 27646/2019, consisteva in un’intesa unica, complessa e articolata tra principali operatori del facility management, finalizzata alla ripartizione dei lotti della gara Consip FM4, in violazione dell’articolo 101 TFUE. In applicazione dei parametri vincolanti stabiliti dal TAR, l’AGCM ha rideterminato la sanzione solidale da 4.469.500 euro a 3.463.862,50 euro.

Rideterminazione della sanzione a Kuadra ed Esperia per l’intesa di ripartizione dei lotti nella gara Consip FM4: importo ridotto a 3.463.862,50 euro.

Rideterminazione della sanzione per la gara Consip FM4

Il provvedimento riguarda esclusivamente la rideterminazione della sanzione già irrogata a Kuadra S.r.l. in liquidazione, in solido con la controllante Esperia S.p.A., nell’ambito del procedimento I808. L’infrazione sostanziale era stata accertata con il provvedimento AGCM n. 27646 del 17 aprile 2019 e consisteva in un’intesa restrittiva della concorrenza relativa alla gara Consip FM4 per la fornitura, su tutto il territorio nazionale, di servizi di facility management.

Infrazione originariamente accertata

L’AGCM aveva qualificato la condotta come un’intesa unica, complessa e articolata tra i principali operatori del settore, avente a oggetto la ripartizione dei lotti messi a gara. La violazione era stata ricondotta all’articolo 101 TFUE. Tra le imprese coinvolte nell’accertamento originario figuravano, oltre a Kuadra ed Esperia, C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi, Consorzio Stabile Energie Locali, Engie Servizi, Exitone, Gestione Integrata, STI, Finanziaria Bigotti, Manital, Manitalidea, Rekeep, Romeo Gestioni e Romeo Partecipazioni.

La sanzione originariamente irrogata a Kuadra, in solido con Esperia, ammontava a 4.469.500 euro. Il presente provvedimento non riesamina l’esistenza, la qualificazione o la durata dell’intesa, ma si limita a dare esecuzione alle statuizioni del giudice amministrativo sulla quantificazione della sanzione.

Sentenze del TAR Lazio e vincolo conformativo

Le sentenze del TAR Lazio n. 8774 e n. 8769 del 27 luglio 2020 hanno parzialmente accolto i ricorsi proposti rispettivamente da Kuadra ed Esperia, limitatamente alla quantificazione della sanzione.

Il TAR ha evidenziato che, ai sensi del punto 14 delle Linee guida AGCM sulla quantificazione delle sanzioni, la scelta del coefficiente di gravità deve tenere conto delle condizioni concorrenziali del mercato interessato, dell’attuazione della pratica illecita, della rilevanza dell’impatto economico effettivo e, più in generale, degli effetti pregiudizievoli prodotti sul mercato.

Il giudice ha inoltre ritenuto che la motivazione dell’entry fee, applicata in relazione alle dimensioni delle imprese e alla particolare gravità della restrizione, non spiegasse adeguatamente la necessità di un effetto deterrente rafforzato ai sensi del punto 17 delle Linee guida.

Nell’esercizio della propria giurisdizione estesa al merito, il TAR ha fissato i parametri per la rideterminazione della sanzione, imponendo:

  • l’applicazione, ai sensi dell’articolo 11 delle Linee guida, di un coefficiente di gravità del 15%;
  • la sottrazione dell’entry fee del 15% dall’importo base della sanzione così rideterminato;
  • la verifica del rispetto del limite massimo del 10% del fatturato, previsto dall’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/1990.

Metodo di rideterminazione adottato dall’AGCM

L’AGCM ha riconosciuto che i parametri individuati dal TAR erano puntuali, oggettivi e di applicazione automatica. Tuttavia, ha rilevato che la loro applicazione diretta non avrebbe comportato una riduzione concreta della sanzione finale, poiché l’importo sarebbe rimasto comunque superiore al limite edittale del 10% del fatturato globale.

Per evitare che le statuizioni giudiziali fossero prive di effetto utile, l’Autorità ha quindi applicato alla sanzione originaria una riduzione complessiva del 22,5%, composta da:

  • 7,5%, corrispondente alla differenza tra il coefficiente di gravità originario del 22,5% e quello del 15% stabilito dal TAR;
  • 15%, corrispondente all’eliminazione dell’entry fee.

Importo finale e responsabilità solidale

A seguito del ricalcolo, la sanzione amministrativa pecuniaria a carico di Kuadra S.r.l. in liquidazione, in solido con Esperia S.p.A., è stata fissata in 3.463.862,50 euro.

L’Autorità ha precisato che la rideterminazione non costituisce acquiescenza rispetto alle sentenze del TAR Lazio e lascia impregiudicata ogni determinazione relativa all’eventuale appello avverso le medesime pronunce.

Impugnazioni

Il provvedimento è impugnabile davanti al TAR del Lazio entro 60 giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo, fatti salvi i maggiori termini previsti dall’articolo 41, comma 5, del medesimo codice. È inoltre esperibile ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione.

Punti principali

Infrazione originariamente accertata

Con il provvedimento n. 27646 del 17 aprile 2019, l’AGCM aveva accertato che Kuadra S.r.l. in liquidazione, in solido con la controllante Esperia S.p.A., aveva partecipato a un’intesa unica, complessa e articolata tra operatori del facility management, avente a oggetto la ripartizione dei lotti della gara Consip FM4.

Intervento del TAR Lazio

Le sentenze n. 8774 e n. 8769 del 27 luglio 2020 hanno annullato parzialmente la quantificazione della sanzione, imponendo all’AGCM di applicare un coefficiente di gravità del 15% e di eliminare l’entry fee del 15%.

Rideterminazione della sanzione

L’AGCM ha ritenuto che l’applicazione meramente aritmetica dei parametri del TAR non avrebbe prodotto una riduzione effettiva, poiché la sanzione sarebbe comunque rimasta superiore al limite del 10% del fatturato globale previsto dall’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/1990. Ha quindi applicato una riduzione complessiva del 22,5% alla sanzione originaria.

Importo finale e responsabilità solidale

La sanzione solidale a carico di Kuadra S.r.l. in liquidazione ed Esperia S.p.A. è stata rideterminata in 3.463.862,50 euro.

Come è indicizzato

Materieintese restrittiveart. 101 tfuegara pubblica e facility managementsanzioni antitrust

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