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Intesa e abuso

Provvedimento AGCM I808 n. 28422 del 20/10/2020

GARA CONSIP FM4 - ACCORDI TRA I PRINCIPALI OPERATORI DEL FACILITY MANAGEMENT

AGCMI808

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento riguarda esclusivamente la rideterminazione della sanzione precedentemente inflitta a Rekeep S.p.A. (già Manutencoop Facility Management S.p.A.) nell’ambito del caso Gara Consip FM4. Con il provvedimento n. 27646/2019 l’AGCM aveva accertato, nei confronti di diversi principali operatori del facility management, un’intesa unica, complessa e articolata avente per oggetto la ripartizione dei lotti della gara nazionale per i servizi di facility management, in violazione dell’art. 101 TFUE. A seguito della sentenza TAR Lazio n. 8777/2020, l’AGCM ha rideterminato la sanzione di Rekeep da 91.612.653,90 euro a 79.800.000 euro, applicando un coefficiente di gravità del 15% ed eliminando l’entry fee del 15%.

Rideterminazione della sanzione a carico di Rekeep S.p.A. per l’intesa unica e complessa di ripartizione dei lotti della gara Consip FM4: importo ridotto a 79,8 milioni di euro in esecuzione della sentenza del TAR Lazio.

Rideterminazione della sanzione nel caso Gara Consip FM4

Il provvedimento n. 28422 del 20 ottobre 2020 riguarda la rideterminazione della sanzione inflitta a Rekeep S.p.A., già Manutencoop Facility Management S.p.A. (MFM), nell’ambito del procedimento I808 relativo ad accordi tra i principali operatori del facility management. L’Autorità non riesamina l’esistenza dell’infrazione, già accertata nel 2019, ma dà esecuzione alla sentenza del TAR Lazio n. 8777 del 27 luglio 2020, che aveva parzialmente accolto il ricorso di MFM sulla sola quantificazione della sanzione.

Infrazione accertata nel procedimento originario

Con il provvedimento n. 27646 del 17 aprile 2019, l’AGCM aveva accertato che CNS Consorzio Nazionale Servizi, Consorzio Stabile Energie Locali, Engie Servizi, Exitone, Kuadra, Manital, Rekeep e Romeo Gestioni, insieme alle società indicate come controllanti o responsabili in solido, avevano posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza contraria all’articolo 101 TFUE.

L’intesa era stata qualificata come unica, complessa e articolata e aveva ad oggetto la ripartizione dei lotti della gara Consip FM4, procedura ad evidenza pubblica per la fornitura sull’intero territorio nazionale di servizi di facility management. Il presente provvedimento richiama tale accertamento senza modificarne la qualificazione giuridica o l’ambito soggettivo.

Sanzione originaria e ricorso di Rekeep

Per la violazione accertata, a Rekeep era stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 91.612.653,90 euro. La società aveva impugnato il provvedimento davanti al TAR Lazio, contestando, per quanto rileva in questa sede, la quantificazione della sanzione.

Con sentenza n. 8777 del 27 luglio 2020, il TAR Lazio ha accolto parzialmente il ricorso limitatamente alla determinazione dell’importo sanzionatorio. Il giudice ha esercitato la propria giurisdizione estesa al merito ai sensi dell’articolo 134, comma 1, lettera c), del Codice del processo amministrativo, fissando direttamente i parametri ai quali l’AGCM avrebbe dovuto conformarsi nella rideterminazione.

Criteri di quantificazione indicati dal TAR

Il TAR ha evidenziato che, ai sensi dell’articolo 14 delle Linee guida AGCM del 22 ottobre 2014, nella scelta della percentuale del coefficiente di gravità occorre considerare, tra l’altro, le condizioni di concorrenza nel mercato interessato, l’attuazione della pratica illecita, la rilevanza dell’impatto economico effettivo e, più in generale, gli effetti pregiudizievoli sul mercato.

Quanto all’entry fee, il giudice ha rilevato che la precedente motivazione la collegava alle dimensioni delle imprese coinvolte e alla particolare gravità della restrizione, elementi già rilevanti nella determinazione del coefficiente di gravità, senza chiarire per quale ragione MFM dovesse essere assoggettata a un effetto deterrente rafforzato ai sensi del punto 17 delle Linee guida.

La sentenza ha quindi individuato due parametri puntuali e vincolanti:

  • applicazione, ai sensi dell’articolo 11 delle Linee guida, di un coefficiente di gravità del 15%;
  • sottrazione dell’entry fee del 15% dall’importo base della sanzione così rideterminato.

Rideterminazione operata dall’AGCM

L’AGCM ha ritenuto che i criteri fissati dal TAR fossero oggettivi, automatici e privi di margini di discrezionalità nell’attuazione del vincolo conformativo derivante dalla sentenza. Ha pertanto proceduto al ricalcolo della sanzione originariamente irrogata a Rekeep.

Applicando il coefficiente di gravità del 15% ed eliminando l’entry fee del 15% dall’importo base, l’Autorità ha determinato l’importo finale della sanzione in 79.800.000 euro, in luogo dei precedenti 91.612.653,90 euro.

Esito e profili procedurali

La sanzione amministrativa pecuniaria a carico di Rekeep S.p.A. è stata quindi rideterminata in 79.800.000 euro. Il provvedimento precisa che tale rideterminazione è adottata in ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio e non costituisce acquiescenza da parte dell’AGCM, che si riserva ogni determinazione in relazione all’eventuale appello contro la sentenza.

Il provvedimento è destinato alla notificazione alla società interessata e alla pubblicazione nel Bollettino dell’AGCM. È indicata la possibilità di proporre ricorso al TAR Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione, fatti salvi i maggiori termini previsti dal Codice del processo amministrativo, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Punti principali

Infrazione originaria

Il provvedimento n. 27646 del 17 aprile 2019 aveva accertato un’intesa unica, complessa e articolata tra operatori del facility management, avente ad oggetto la ripartizione dei lotti della gara Consip FM4, in violazione dell’art. 101 TFUE.

Società coinvolte nell’accertamento originario

L’accertamento riguardava CNS, Consorzio Stabile Energie Locali, Engie Servizi, Exitone, Kuadra, Manital, Rekeep e Romeo Gestioni, con le rispettive società controllanti o collegate indicate nel provvedimento del 2019.

Impugnazione di Rekeep

Rekeep, già Manutencoop Facility Management, aveva impugnato la sanzione originaria di 91.612.653,90 euro. Il TAR Lazio, con sentenza n. 8777 del 27 luglio 2020, ha accolto parzialmente il ricorso limitatamente alla quantificazione della sanzione.

Criteri vincolanti indicati dal TAR

Il TAR ha imposto l’applicazione di un coefficiente di gravità del 15% e la sottrazione dell’entry fee del 15% dall’importo base della sanzione, rilevando carenze motivazionali nella precedente quantificazione.

Nuovo importo della sanzione

In esecuzione della sentenza, l’AGCM ha rideterminato la sanzione a carico di Rekeep in 79.800.000 euro, precisando che la rideterminazione non costituisce acquiescenza rispetto alla sentenza e lasciando impregiudicata l’eventuale proposizione dell’appello.

Come è indicizzato

Materieintese restrittiveripartizione dei mercati e dei lottiart. 101 tfuesanzioni antitrust

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