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Intesa e abuso

Provvedimento AGCM I808 n. 28421 del 20/10/2020

GARA CONSIP FM4 - ACCORDI TRA I PRINCIPALI OPERATORI DEL FACILITY MANAGEMENT

AGCMI808

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento dà esecuzione alle sentenze del TAR Lazio n. 8775 e n. 8776 del 27 luglio 2020, che avevano parzialmente accolto i ricorsi di Manital S.c.p.A. e Manitalidea S.p.A. limitatamente alla quantificazione della sanzione inflitta per l’intesa unica, complessa e articolata di ripartizione dei lotti della gara Consip FM4 per servizi di facility management. L’AGCM ridetermina la sanzione solidale, originariamente pari a 33.396.928,71 euro, in 25.882.619,75 euro, applicando il vincolo conformativo fissato dal giudice.

Rideterminazione della sanzione a Manital S.c.p.A. e Manitalidea per l’intesa di ripartizione dei lotti nella gara Consip FM4: importo ridotto a 25.882.619,75 euro.

Rideterminazione della sanzione per la gara Consip FM4

Il provvedimento n. 28421 riguarda esclusivamente la rideterminazione della sanzione irrogata a Manital S.c.p.A., in solido con la controllante Manitalidea S.p.A., nell’ambito del procedimento I808 relativo agli accordi tra i principali operatori del facility management nella gara Consip FM4. L’infrazione era stata accertata con il provvedimento n. 27646 del 17 aprile 2019 come intesa unica, complessa e articolata, contraria all’articolo 101 TFUE e diretta alla ripartizione dei lotti posti a gara.

Infrazione accertata nel provvedimento originario

Il procedimento originario aveva coinvolto diversi operatori del settore del facility management, tra cui Manital, e aveva riguardato la procedura di evidenza pubblica per la fornitura, sull’intero territorio nazionale, dei servizi di facility management, denominata gara FM4. L’AGCM aveva qualificato la condotta come un’intesa restrittiva della concorrenza avente per oggetto la ripartizione dei lotti di gara.

Nei confronti di Manital S.c.p.A., in solido con Manitalidea S.p.A., era stata originariamente irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 33.396.928,71 euro.

Ricorsi e sentenze del TAR Lazio

Manital S.c.p.A. e Manitalidea S.p.A. avevano impugnato la decisione nella parte relativa alla quantificazione della sanzione. Con le sentenze n. 8775 e n. 8776 del 27 luglio 2020, il TAR Lazio aveva parzialmente accolto i ricorsi, limitatamente all’importo della sanzione, rinviando gli atti all’Autorità per la rideterminazione.

Il giudice aveva richiesto, in particolare:

  • l’applicazione, ai sensi dell’articolo 11 delle Linee guida AGCM sulla quantificazione delle sanzioni, di un coefficiente di gravità pari al 15%;
  • la sottrazione dell’entry fee del 15% dall’importo base della sanzione.

Il TAR aveva inoltre osservato che, ai sensi dell’articolo 14 delle Linee guida, nella scelta della percentuale di gravità occorre considerare le condizioni concorrenziali del mercato, l’attuazione della pratica, il suo effettivo impatto economico e, più in generale, gli effetti pregiudizievoli prodotti sul mercato. Quanto all’entry fee, il giudice aveva rilevato l’assenza di una motivazione specifica sull’esigenza di applicare un effetto deterrente rafforzato nei confronti della ricorrente.

Rideterminazione operata dall’Autorità

L’AGCM ha ritenuto che i parametri stabiliti dal TAR fossero puntuali, oggettivi e di applicazione automatica, tali da non lasciare margini di discrezionalità nell’esecuzione del vincolo conformativo derivante dalle sentenze.

La sanzione originaria era stata calcolata utilizzando un coefficiente di gravità del 22,5% e includendo una componente entry fee del 15%. L’Autorità ha considerato che la sostituzione del coefficiente con quello del 15% e l’eliminazione dell’entry fee, applicate secondo un calcolo meramente meccanico, non avrebbero prodotto una riduzione effettiva della sanzione finale, poiché l’importo sarebbe comunque rimasto superiore al limite edittale del 10% del fatturato globale previsto dall’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/1990.

Per garantire un effetto utile alle pronunce del TAR, l’Autorità ha quindi applicato una riduzione complessiva del 22,5% sull’importo della sanzione originaria. Tale percentuale è stata individuata sommando:

  • la riduzione del 7,5% derivante dalla diminuzione del coefficiente di gravità dal 22,5% al 15%;
  • la riduzione del 15% corrispondente all’eliminazione dell’entry fee.

Importo finale e responsabilità solidale

La sanzione amministrativa pecuniaria a carico di Manital S.c.p.A., in solido con Manitalidea S.p.A., è stata rideterminata in 25.882.619,75 euro, rispetto all’importo originario di 33.396.928,71 euro.

Il provvedimento non modifica l’accertamento dell’infrazione né la qualificazione della condotta ai sensi dell’articolo 101 TFUE; interviene esclusivamente sulla quantificazione della sanzione in esecuzione delle sentenze del TAR Lazio.

Riserva di impugnazione e rimedi

L’AGCM ha precisato che la rideterminazione non costituisce acquiescenza rispetto alle sentenze del TAR Lazio e si è riservata di proporre appello. Il provvedimento è impugnabile dinanzi al TAR Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione, fatti salvi i maggiori termini previsti dal codice del processo amministrativo, oppure mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Punti principali

Infrazione originaria

Con il provvedimento n. 27646 del 17 aprile 2019 l’AGCM aveva accertato una violazione dell’articolo 101 TFUE consistente in un’intesa unica, complessa e articolata tra i principali operatori del facility management, avente a oggetto la ripartizione dei lotti della gara nazionale Consip FM4.

Società interessate dalla rideterminazione

La rideterminazione riguarda Manital Società Consortile per i Servizi Integrati per Azioni Consorzio Stabile - Manital S.c.p.A. e la controllante Manitalidea S.p.A., responsabili in solido della sanzione.

Indicazioni del TAR Lazio

Le sentenze hanno imposto l’applicazione di un coefficiente di gravità del 15% e la sottrazione dell’entry fee del 15%, censurando la quantificazione originaria.

Nuovo importo

Poiché l’applicazione meramente matematica dei parametri avrebbe lasciato la sanzione oltre il limite del 10% del fatturato globale previsto dall’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/1990, l’Autorità ha applicato una riduzione complessiva del 22,5% sull’importo originario, fissando la sanzione in 25.882.619,75 euro.

Natura del provvedimento

Il provvedimento è adottato in ottemperanza alle sentenze del TAR Lazio e non costituisce acquiescenza, poiché l’Autorità si è riservata di proporre appello.

Come è indicizzato

Materieintese restrittiveart. 101 tfuegare pubblichesanzioni antitrust

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