Provvedimento AGCM I808 n. 28423 del 20/10/2020
GARA CONSIP FM4 - ACCORDI TRA I PRINCIPALI OPERATORI DEL FACILITY MANAGEMENT
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento dà esecuzione alle sentenze del TAR Lazio n. 8778 e n. 8779 del 27 luglio 2020, che avevano parzialmente accolto i ricorsi di Romeo Gestioni S.p.A. e Romeo Partecipazioni S.p.A. limitatamente alla quantificazione della sanzione. L’infrazione, già accertata con il provvedimento AGCM n. 27646/2019, consisteva in un’intesa unica, complessa e articolata tra principali operatori del facility management, avente a oggetto la ripartizione dei lotti della gara Consip FM4. La sanzione solidale originaria di 21.917.673,35 euro è stata rideterminata in 16.986.196,85 euro mediante una riduzione complessiva del 22,5%, corrispondente alla diminuzione del coefficiente di gravità dal 22,5% al 15% e all’eliminazione dell’entry fee.
Ricalcolo della sanzione a carico di Romeo Gestioni e Romeo Partecipazioni per l’intesa di ripartizione dei lotti nella gara Consip FM4; importo ridotto a 16.986.196,85 euro.
Ricalcolo della sanzione per la gara Consip FM4
Il provvedimento riguarda esclusivamente la rideterminazione della sanzione applicata a Romeo Gestioni S.p.A., in solido con la controllante Romeo Partecipazioni S.p.A., nell’ambito del procedimento I808 relativo agli accordi tra i principali operatori del facility management nella gara Consip FM4. L’infrazione sostanziale era stata accertata con il provvedimento AGCM n. 27646 del 17 aprile 2019; il presente atto dà esecuzione alle successive sentenze del TAR Lazio sulla quantificazione della sanzione.
Infrazione accertata nel procedimento originario
L’AGCM aveva accertato la violazione dell’articolo 101 TFUE da parte di diversi operatori del settore del facility management, tra cui Romeo Gestioni e Romeo Partecipazioni. La condotta era stata qualificata come un’intesa unica, complessa e articolata avente a oggetto la ripartizione dei lotti messi a gara nella procedura di evidenza pubblica per la fornitura, sull’intero territorio nazionale, dei servizi di facility management relativa alla quarta edizione della gara Consip FM4.
Per Romeo Gestioni S.p.A., in solido con Romeo Partecipazioni S.p.A., il provvedimento originario aveva irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 21.917.673,35 euro.
Ricorsi e sentenze del TAR Lazio
Romeo Gestioni e Romeo Partecipazioni hanno impugnato la decisione. Con le sentenze n. 8778 e n. 8779 del 27 luglio 2020, il TAR Lazio ha accolto parzialmente i ricorsi limitatamente alla quantificazione della sanzione, lasciando fermo l’accertamento dell’infrazione.
Il giudice amministrativo, esercitando la propria giurisdizione con cognizione estesa al merito ai sensi dell’articolo 134, comma 1, lettera c), del Codice del processo amministrativo, ha fissato direttamente i parametri ai quali l’Autorità doveva conformarsi nella rideterminazione dell’importo.
Parametri imposti dal giudice
Il TAR Lazio ha stabilito i seguenti criteri:
- applicazione, ai sensi dell’articolo 11 delle Linee guida AGCM sulla quantificazione delle sanzioni, di un coefficiente di gravità del 15%;
- sottrazione dell’entry fee del 15% dall’importo base della sanzione così rideterminato;
- verifica del rispetto del limite massimo del 10% del fatturato globale previsto dall’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/1990.
Il TAR ha inoltre osservato che la gravità della condotta deve essere valutata tenendo conto delle condizioni concorrenziali del mercato interessato, dell’attuazione della pratica, dell’eventuale impatto economico effettivo e, più in generale, degli effetti pregiudizievoli prodotti sul mercato. Ha anche rilevato che dimensioni delle imprese e particolare gravità della restrizione rilevano nella determinazione del coefficiente di gravità, mentre l’applicazione di un effetto deterrente rafforzato richiede una motivazione specifica.
Applicazione dei criteri e limite edittale
L’AGCM ha riconosciuto che i criteri indicati dal TAR erano puntuali, oggettivi e automaticamente applicabili, senza margini di discrezionalità nell’esecuzione del vincolo conformativo derivante dalle sentenze.
Tuttavia, l’Autorità ha rilevato che l’applicazione del coefficiente di gravità del 15% e l’eliminazione dell’entry fee del 15% non avrebbero determinato, nel caso concreto, una riduzione dell’importo finale effettivamente dovuto. Anche dopo tali modifiche, infatti, la sanzione avrebbe continuato a superare il limite del 10% del fatturato globale previsto dall’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/1990. Secondo l’AGCM, tale risultato avrebbe privato le sentenze del TAR di ogni effetto utile.
Per rendere effettiva la riduzione stabilita dal giudice, l’Autorità ha quindi applicato una riduzione complessiva del 22,5% sulla sanzione originaria. Tale percentuale è stata calcolata sommando:
- il 7,5%, corrispondente alla differenza tra il coefficiente di gravità originario del 22,5% e quello del 15% indicato dal TAR;
- il 15%, corrispondente all’eliminazione dell’entry fee.
Importo finale e responsabilità solidale
La sanzione originaria di 21.917.673,35 euro è stata rideterminata in 16.986.196,85 euro.
L’importo è posto a carico di Romeo Gestioni S.p.A. e Romeo Partecipazioni S.p.A. in solido. La rideterminazione riguarda esclusivamente la misura della sanzione relativa alle condotte già accertate con il provvedimento n. 27646 del 17 aprile 2019 e non modifica l’accertamento dell’intesa restrittiva contrario all’articolo 101 TFUE.
Riserva dell’Autorità e impugnazioni
L’AGCM ha precisato che la rideterminazione non costituisce acquiescenza alle sentenze del TAR Lazio. L’Autorità si è riservata di proporre appello contro le pronunce richiamate.
Il provvedimento è impugnabile davanti al TAR Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione, fatti salvi i termini previsti dal Codice del processo amministrativo, oppure mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.
Punti principali
Infrazione accertata nel procedimento originario
Con il provvedimento n. 27646 del 17 aprile 2019 l’AGCM aveva accertato, in violazione dell’articolo 101 TFUE, un’intesa unica, complessa e articolata tra diversi operatori del facility management, diretta alla ripartizione dei lotti della gara nazionale Consip FM4. Tra i destinatari figuravano Romeo Gestioni S.p.A. e Romeo Partecipazioni S.p.A., quest’ultima in solido quale controllante.
Intervento del TAR Lazio
Le sentenze TAR Lazio n. 8778 e n. 8779 del 27 luglio 2020 hanno accolto parzialmente i ricorsi di Romeo Gestioni e Romeo Partecipazioni, limitatamente alla quantificazione della sanzione, imponendo all’Autorità di rideterminarla secondo parametri vincolanti.
Parametri di rideterminazione
Il TAR ha indicato l’applicazione di un coefficiente di gravità del 15% ai sensi dell’articolo 11 delle Linee guida AGCM e la sottrazione dell’entry fee del 15% dall’importo base, verificando comunque il rispetto del limite massimo del 10% del fatturato globale previsto dall’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/1990.
Nuovo importo della sanzione
L’AGCM ha ritenuto che l’applicazione meramente aritmetica dei parametri del TAR non avrebbe prodotto una riduzione effettiva, poiché la sanzione sarebbe rimasta superiore al limite edittale del 10% del fatturato. Ha quindi applicato una riduzione complessiva del 22,5% sulla sanzione originaria, fissando l’importo finale in 16.986.196,85 euro, in solido tra Romeo Gestioni e Romeo Partecipazioni.
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