Provvedimento AGCM I808 n. 28424 del 20/10/2020
GARA CONSIP FM4 - ACCORDI TRA I PRINCIPALI OPERATORI DEL FACILITY MANAGEMENT
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento riguarda esclusivamente la rideterminazione della sanzione già irrogata nel 2019 a Exitone S.p.A., in solido con Gestione Integrata S.r.l., STI S.p.A. e Finanziaria Bigotti S.p.A., per la partecipazione a un’intesa unica, complessa e articolata volta alla ripartizione dei lotti della gara Consip FM4 per servizi di facility management. A seguito dell’annullamento parziale disposto dal TAR Lazio con riferimento alla quantificazione della sanzione, l’AGCM ha rideterminato l’importo da 2.815.853,90 a 2.182.286,77 euro, applicando una riduzione complessiva del 22,5%.
Rideterminazione della sanzione a carico di Exitone e coobbligate per l’intesa unica e complessa nella gara Consip FM4: importo ridotto a 2.182.286,77 euro in ottemperanza alle sentenze del TAR Lazio.
Rideterminazione della sanzione per la gara Consip FM4
Il provvedimento riguarda l’esecuzione delle sentenze del TAR Lazio sulla sanzione irrogata nell’ambito del procedimento I808, relativo agli accordi tra i principali operatori del facility management nella gara Consip FM4. L’AGCM non riesamina l’esistenza dell’infrazione, già accertata nel 2019, ma procede alla nuova quantificazione della sanzione nei confronti di Exitone S.p.A. e delle società tenute in solido.
Infrazione accertata nel procedimento originario
Con il provvedimento n. 27646 del 17 aprile 2019, l’Autorità aveva accertato la violazione dell’articolo 101 TFUE da parte di diversi operatori del settore, tra cui Exitone S.p.A., Gestione Integrata S.r.l., STI S.p.A. e Finanziaria Bigotti S.p.A. L’infrazione consisteva in un’intesa unica, complessa e articolata avente ad oggetto la ripartizione dei lotti della procedura di gara Consip FM4, indetta per l’affidamento su tutto il territorio nazionale di servizi di facility management.
Nei confronti di Exitone, in solido con Gestione Integrata e con le controllanti STI e Finanziaria Bigotti, l’AGCM aveva originariamente irrogato una sanzione di 2.815.853,90 euro.
Ricorsi e indicazioni del TAR Lazio
Le società sanzionate hanno impugnato la decisione dell’AGCM. Con le sentenze n. 8770, 8771, 8772 e 8781 del 27 luglio 2020, il TAR Lazio ha accolto parzialmente i ricorsi, limitatamente alla quantificazione della sanzione, confermando quindi per quanto rileva nel provvedimento la necessità di procedere a una nuova determinazione dell’importo.
Il giudice ha ritenuto che, ai sensi dell’articolo 14 delle Linee guida AGCM sulla quantificazione delle sanzioni, la scelta del coefficiente di gravità dovesse considerare anche:
- le condizioni di concorrenza nel mercato interessato;
- l’attuazione o meno della pratica illecita;
- la rilevanza dell’effettivo impatto economico;
- gli effetti pregiudizievoli prodotti sul mercato.
Il TAR ha inoltre censurato l’applicazione dell’entry fee, rilevando che la relativa motivazione si fondava su elementi, quali le dimensioni delle imprese e la particolare gravità della restrizione, già rilevanti nella determinazione del coefficiente di gravità. Secondo il giudice, mancava una motivazione specifica idonea a giustificare un effetto deterrente rafforzato ai sensi del punto 17 delle Linee guida.
Parametri vincolanti per la rideterminazione
Nell’esercizio della propria giurisdizione con cognizione estesa al merito, il TAR Lazio ha fissato i parametri ai quali l’AGCM doveva conformarsi:
- applicazione di un coefficiente di gravità del 15%, ai sensi dell’articolo 11 delle Linee guida;
- eliminazione dell’entry fee del 15% dall’importo base della sanzione.
L’AGCM ha ritenuto tali criteri puntuali, oggettivi e automaticamente applicabili, senza margini di discrezionalità nella loro attuazione.
Modalità di calcolo adottata dall’AGCM
L’Autorità ha rilevato che l’applicazione meramente meccanica dei due parametri avrebbe ridotto il coefficiente di gravità dal 22,5% originario al 15% e avrebbe eliminato l’entry fee del 15%, ma non avrebbe prodotto una riduzione effettiva della sanzione finale. L’importo sarebbe infatti rimasto superiore al limite massimo del 10% del fatturato globale previsto dall’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/1990.
Per evitare che le pronunce giudiziali fossero prive di effetto utile, l’AGCM ha quindi applicato una riduzione complessiva del 22,5% sulla sanzione finale originaria, calcolata come somma di:
- 7,5%, corrispondente alla differenza tra il coefficiente di gravità originario del 22,5% e quello del 15% indicato dal TAR;
- 15%, corrispondente all’eliminazione dell’entry fee.
Importo finale e responsabilità solidale
La sanzione originaria di 2.815.853,90 euro è stata rideterminata in 2.182.286,77 euro. L’importo resta applicato a Exitone S.p.A. in solido con Gestione Integrata S.r.l., STI S.p.A. e Finanziaria Bigotti S.p.A.
La rideterminazione è stata adottata in ottemperanza alle sentenze del TAR Lazio e non costituisce acquiescenza da parte dell’AGCM, che ha espressamente riservato ogni determinazione in relazione all’eventuale appello contro le pronunce giudiziali.
Impugnazioni e pubblicazione
Il provvedimento deve essere notificato agli interessati e pubblicato nel Bollettino dell’AGCM. È impugnabile davanti al TAR Lazio entro 60 giorni dalla comunicazione, fatti salvi i termini maggiori previsti dal Codice del processo amministrativo, oppure mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione.
Punti principali
Infrazione originaria
Con il provvedimento n. 27646 del 17 aprile 2019 l’AGCM aveva accertato una violazione dell’articolo 101 TFUE consistente in un’intesa unica, complessa e articolata tra principali operatori del facility management, avente oggetto la ripartizione dei lotti della gara Consip FM4.
Società interessate dalla rideterminazione
La sanzione era stata irrogata a Exitone S.p.A. in solido con Gestione Integrata S.r.l. e con le controllanti STI S.p.A. e Finanziaria Bigotti S.p.A.
Intervento del TAR Lazio
Le sentenze TAR Lazio n. 8770, 8771, 8772 e 8781 del 27 luglio 2020 hanno accolto parzialmente i ricorsi limitatamente alla quantificazione della sanzione e hanno imposto l’applicazione di un coefficiente di gravità del 15% e l’eliminazione dell’entry fee del 15%.
Nuova quantificazione
Poiché l’applicazione meccanica dei parametri fissati dal TAR avrebbe comunque mantenuto la sanzione oltre il limite edittale del 10% del fatturato globale previsto dall’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/1990, l’AGCM ha applicato una riduzione complessiva del 22,5% rispetto all’importo originario.
Importo finale
La sanzione è stata rideterminata in 2.182.286,77 euro, restando a carico solidale di Exitone, Gestione Integrata, STI e Finanziaria Bigotti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da AGCM, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di AGCM
- Intesa e abuso · 20 ott 2020Provvedimento AGCM I808 n. 28423 del 20/10/2020
- Intesa e abuso · 20 ott 2020Provvedimento AGCM I808 n. 28422 del 20/10/2020
- Intesa e abuso · 20 ott 2020Provvedimento AGCM I808 n. 28421 del 20/10/2020
- Intesa e abuso · 20 ott 2020Provvedimento AGCM I808 n. 28420 del 20/10/2020
- Intesa e abuso · 20 ott 2020Provvedimento AGCM I808 n. 28419 del 20/10/2020
- Intesa e abuso · 20 ott 2020Provvedimento AGCM A542 n. 28398 del 20/10/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in AGCM →