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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20591/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un dirigente medico di una struttura complessa del pronto soccorso, dopo avere rassegnato le dimissioni con decorrenza dal pensionamento, domandava la monetizzazione di 75 giorni di ferie residue, deducendo di averne programmato il godimento ma di non aver potuto fruire integralmente delle ferie per esigenze di servizio e per la necessità di garantire la continuità assistenziale. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo, in sintesi, che il lavoratore avesse programmato con ampio anticipo il pensionamento, fosse consapevole delle conseguenze del mancato godimento, potesse organizzare le ferie e promuovere iniziative per la funzionalità del servizio, e che non fosse emersa l'impossibilità di sostituirlo. Il ricorso per cassazione censurava tale decisione con tre motivi: (1) violazione di norme codicistiche, costituzionali, euro-unitarie e collettive per non avere considerato che le ferie del dirigente, pur autonomamente programmabili, devono essere compatibili con le esigenze aziendali e che, nel caso concreto, il lavoratore sarebbe stato impossibilitato a goderne per specifiche esigenze di servizio; (2) violazione delle stesse norme, oltre all'art. 2697 c.c., per avere la Corte d'appello addossato al dirigente l'onere di provare di non aver potuto godere delle ferie, mentre tale prova avrebbe dovuto gravare sul datore di lavoro; (3) violazione degli artt. 91 e 93 c.p.c. per la mancata condanna della controparte alle spese dei gradi di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso e dichiarato assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che la sentenza di merito avesse erroneamente distribuito l'onere della prova, ponendo sul dirigente l'onere di dimostrare di non aver potuto fruire delle ferie, senza invece verificare se il datore di lavoro avesse assolto al proprio onere di dimostrare di aver messo il lavoratore nelle condizioni di esercitare il diritto alle ferie mediante adeguata informazione e, se del caso, formale invito a fruirne, nonché di avere assicurato che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio non ne impedissero il godimento.

Norme richiamate

  • art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.

    Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • artt. 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370 e 1371 c.c.

    Sono invocati dal ricorrente per la censura di interpretazione delle fonti contrattuali e normative rilevanti, ma la Corte risolve la controversia soprattutto sul riparto dell'onere probatorio e sui principi in tema di ferie non godute.

  • art. 36 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a tutela del diritto alle ferie retribuite.

  • art. 7 Direttiva 2003/88/CE

    La Corte lo richiama come fonte del diritto fondamentale alle ferie annuali retribuite e del correlato diritto all'indennità sostitutiva in caso di mancato godimento alla cessazione del rapporto, salvo prova liberatoria del datore di lavoro.

  • art. 2109 c.c.

    Richiamato quale base del diritto alle ferie e della loro fruizione compatibile con le esigenze aziendali.

  • art. 17 CCNL dirigenza sanitaria 5.12.1996

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina contrattuale delle ferie del dirigente sanitario.

  • art. 21 CCNL dirigenza sanitaria 5.12.1996

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina contrattuale delle ferie del dirigente sanitario.

  • art. 19 CCNL Comparto Sanità 1.9.1995

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina contrattuale delle ferie.

  • art. 33 CCNL Dirigenza medica 2016-2018

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina collettiva applicabile al periodo considerato.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte afferma che l'onere di provare di aver messo il lavoratore nelle condizioni di fruire delle ferie grava sul datore di lavoro, e che nei casi incerti la regola di giudizio pone l'onere probatorio a suo carico.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama precedenti conformi anche ai sensi di questa disposizione, a sostegno del principio di diritto applicato.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo in tema di spese di lite, motivo poi assorbito.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo in tema di spese di lite, motivo poi assorbito.

Massime di principio

  • Il dirigente pubblico che non abbia fruito delle ferie alla cessazione del rapporto ha diritto all'indennità sostitutiva, salvo che il datore di lavoro dimostri di averlo posto concretamente nelle condizioni di esercitare il diritto prima della cessazione.
  • Il datore di lavoro deve provare di avere adeguatamente informato il lavoratore e, se necessario, di averlo formalmente invitato a fruire delle ferie in tempo utile, avvertendolo della perdita del diritto in caso di mancato godimento.
  • Nel caso di dirigente pubblico che organizzi autonomamente le ferie, tale autonomia non esonera il datore di lavoro dall'onere di vigilanza e indirizzo, né fa perdere il diritto all'indennità sostitutiva se l'organizzazione del servizio o le esigenze aziendali hanno impedito il godimento delle ferie.
  • In presenza di incertezza sulle ragioni del mancato godimento delle ferie, la regola di giudizio impone di addossare il rischio della mancata prova al datore di lavoro e non al lavoratore.
  • Non è sufficiente, per negare l'indennità sostitutiva, affermare che il lavoratore avrebbe potuto programmare diversamente le ferie o che in passato abbia fruito di periodi di ferie; occorre verificare se, al momento della cessazione, l'azienda abbia adempiuto agli specifici obblighi di messa in condizione e di formale invito alla fruizione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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