Sentenza n. 1072/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione della Giunta regionale di nomina dei nuovi componenti del Collegio dei Revisori dei conti dell'I.S.R.E., nonché gli atti presupposti relativi alla durata dell'incarico
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, già componente del Collegio dei Revisori dei conti dell'I.S.R.E., ha impugnato la deliberazione della Giunta regionale n. 31/7 del 17 giugno 2026, con cui erano stati nominati nuovi componenti in sostituzione sua e di altra componente, oltre alla deliberazione n. 29/19 del 7 agosto 2024 e al decreto della Presidente della Regione n. 123 del 3 ottobre 2024, nella parte in cui avevano stabilito che la durata del Collegio dei Revisori coincidesse con quella del Presidente e del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, con scadenza al 31 gennaio 2026. La ricorrente ha chiesto anche l'accertamento del proprio diritto a permanere nella carica sino alla scadenza naturale del mandato. La Regione ha eccepito la tardività e l'infondatezza del ricorso. Il giudice ha esaminato preliminarmente la tardività, rilevando che la cessazione dell'incarico alla data di scadenza del Consiglio di amministrazione era stata già univocamente stabilita dalla deliberazione del 7 agosto 2024 e, soprattutto, dal decreto presidenziale del 3 ottobre 2024, pubblicato nel BURAS il 10 ottobre 2024. La ricorrente era pienamente consapevole di tale determinazione, avendola contestata con una nota del 19 febbraio 2026.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ritenendo il ricorso manifestamente irricevibile per tardività. Il decreto presidenziale del 3 ottobre 2024 aveva costituito un autonomo e chiaro arresto procedimentale sulla durata dell'incarico, stabilendo che il Collegio dei Revisori sarebbe rimasto in carica fino alla scadenza del Consiglio di amministrazione. La successiva deliberazione del 17 giugno 2026 non aveva introdotto una nuova statuizione sulla durata, ma si era limitata a nominare il nuovo Collegio in conseguenza di una scadenza già prevista nel 2024. Poiché il ricorso è stato notificato il 30 giugno 2026, l'impugnazione degli atti che avevano fissato la durata dell'incarico è stata ritenuta ampiamente tardiva. Il TAR non ha esaminato nel merito la legittimità della disciplina della durata né il diritto della ricorrente alla permanenza in carica. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione della causa con sentenza semplificata, anche nella camera di consiglio fissata per l'esame della domanda cautelare, quando ne ricorrono i presupposti.
art. 1, comma 3, l.r. 3 maggio 1995, n. 11
cessazione del Collegio Revisori dei Conti decorsi centottanta giorni dall’insediamento del Consiglio regionale
La disposizione era stata inizialmente ritenuta applicabile per determinare la scadenza del Collegio, ma la Giunta regionale aveva successivamente ritenuto che non fosse applicabile al Collegio dei Revisori dell'I.S.R.E.; il TAR non ha deciso nel merito tale questione.
art. 1, comma 1, l.r. n. 27/1971
Richiamato dalla Giunta regionale, unitamente all'art. 8 l.r. n. 26/1972, quale fondamento della coincidenza tra la durata del Collegio dei Revisori e quella del Presidente e del Consiglio di amministrazione dell'I.S.R.E.
art. 8 l.r. n. 26/1972
Richiamato dalla Giunta regionale, unitamente all'art. 1, comma 1, l.r. n. 27/1971, quale fondamento della durata triennale del Collegio dei Revisori collegata alla durata degli organi di amministrazione dell'I.S.R.E.
Massime di principio
- Quando un atto amministrativo precedente stabilisce in modo chiaro e autonomo la durata di un incarico e tale determinazione è resa conoscibile mediante pubblicazione, la successiva nomina del sostituto, adottata in conseguenza della scadenza già fissata, non riapre il termine per impugnare la statuizione sulla durata.
- La determinazione amministrativa sulla durata dell'incarico costituisce un arresto procedimentale autonomamente lesivo quando definisce in modo definitivo il termine di permanenza nella carica; essa deve essere impugnata nel termine decorrente dalla piena conoscenza o dalla pubblicazione dell'atto, secondo le regole applicabili.
- La piena consapevolezza della lesività dell'atto può risultare anche da una contestazione espressa dell'interessato, nella quale egli dimostri di conoscere la determinazione amministrativa sulla scadenza dell'incarico.
- La successiva adozione di un atto meramente consequenziale non consente di eludere la decadenza maturata rispetto all'atto presupposto, se il nuovo atto non contiene una rinnovata e autonoma decisione sul medesimo profilo lesivo.
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