Sentenza del 26/04/2016 n. 3713 - Comm. Trib. Prov. Milano
IMPOSTA DI REGISTRO - Determinazione dell'avviamento - Metodologia applicabile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la metodologia utilizzabile per determinare il valore dell'avviamento ai fini dell'imposta di registro. La questione è se l'Amministrazione o il contribuente debbano applicare un metodo di calcolo rigidamente previsto dalla legge oppure possano ricorrere a metodologie estimative diverse e riconosciute, purché idonee a rappresentare il valore economico dell'avviamento.
La decisione
La sentenza afferma che non esiste un unico metodo normativamente obbligatorio per il calcolo dell'avviamento ai fini dell'imposta di registro. Possono essere utilizzati il metodo del valor medio, il metodo dell'attualizzazione limitata del sovrareddito e il metodo della capitalizzazione illimitata del profitto medio. È inoltre utilizzabile, come criterio estimativo, quanto previsto dal regolamento di attuazione delle disposizioni in materia di accertamento con adesione, con riferimento all'imposta di registro. Dal testo fornito non emerge quale parte abbia formalmente ottenuto l'accoglimento del ricorso; pertanto l'esito processuale specifico non è determinabile.
Norme richiamate
Regolamento di attuazione delle disposizioni in materia di accertamento con adesione, con riferimento all'imposta di registro
Il regolamento può essere utilizzato come riferimento estimativo per la determinazione dell'avviamento, anche se non costituisce necessariamente l'unico metodo applicabile.
Massime di principio
- In assenza di un metodo normativamente vincolante, la determinazione dell'avviamento può essere effettuata mediante diversi criteri estimativi, purché razionali, coerenti e adeguatamente motivati.
- L'Amministrazione finanziaria non è necessariamente obbligata ad applicare un solo modello di calcolo, ma deve spiegare il metodo scelto e dimostrarne l'idoneità rispetto alle caratteristiche concrete dell'azienda o dell'operazione.
- Anche i criteri previsti dalla disciplina dell'accertamento con adesione possono fungere da riferimento per la stima dell'avviamento ai fini dell'imposta di registro.
- In caso di contestazione, è rilevante verificare non solo quale metodo sia stato utilizzato, ma anche la qualità dei dati impiegati, la coerenza economica del procedimento e la motivazione dell'atto.
Testo integrale
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