Cassazione Penale, Sentenza n. 4829/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna per il delitto di bancarotta patrimoniale commessa in qualità di amministratore di Bernardi Recycling Plants s.r.l. Le operazioni contestate erano tre distrazioni: 1) acquisto da Micro Asphalt per €430.000 di un "progetto know how" non reperito in inventario (parte del prezzo pagata durante la carica); 2) acquisto da Ecrimecc per circa €336.000 di "prototipi" non reperiti, che il ricorrente sostiene invece fossero entrati nel patrimonio e usati per attività aziendali; 3) acquisto il 13/12/2011 per €600.000 del 31,5% delle quote di Citai Ltd (società londinese) la cui valutazione era contestata dal ricorrente, che deduceva un contratto del 2013 da cui deriverebbe diverso valore. Inoltre il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento, in prevalenza, delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la motivazione della Corte d'appello. Motivi principali: il ricorso assume una rivalutazione dei fatti tipica dell'appello (censura di merito) e non deduce un ammissibile vizio di travisamento della prova; manca autosufficienza nella produzione di documenti decisivi citati a supporto delle censure; la Corte territoriale ha dato risposte non manifestamente illogiche sulle singole operazioni (pagamento avvenuto durante la carica, mancanza di reperimento dei beni, genericità delle giustificazioni sulla destinazione aziendale, incongruità della valutazione della partecipazione Citai e assenza di finalità aziendali). Sull'onere probatorio è richiamata la previsione dell'art. 87 legge fallimentare che impone l'obbligo di verità e giustifica l'inversione dell'onere in caso di mancato rinvenimento dei beni. Anche il motivo sulle attenuanti è ritenuto infondato: la valutazione comparativa è rimessa al merito salvo vizio logico/arbitrario, che non risulta. Il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di €3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disposizioni di attuazione codice di procedura penale
Limite all'ammissibilità del ricorso per cassazione rispetto a motivi riproduttivi dell'appello; rigida delimitazione dei motivi censurabili in Cassazione
art. 606, lett. e) codice di procedura penale
Il vizio di motivazione censurabile in Cassazione richiede la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione nel testo dell'atto impugnato; non è consentita una diversa ricostruzione logica alternativa se non provato che il testo è carente
art. 87 legge fallimentare
Attribuisce al fallito l'obbligo di verità circa la destinazione dei beni aziendali al momento dell'interpello del curatore; giustifica l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore in caso di mancato rinvenimento dei beni o dei loro ricavati
art. 616 codice di procedura penale
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versamenti a favore della Cassa delle ammende; qui applicato per determinare una somma equa di €3.000
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. citate: Jakani, Di Francesco, Contaldo, ecc.)
Principi consolidati richiamati: 1) il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al testo del provvedimento impugnato; 2) la Corte di Cassazione non può riesaminare il fatto e la prova se non in presenza di vizio specificamente dedotto; 3) le statuizioni sulle attenuanti implicano valutazione discrezionale di merito e sono sindacabili solo per arbitrarietà o manifesta illogicità
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione delle prove o per formulare una ricostruzione alternativa dei fatti: le censure che si limitano a ricostruzioni di merito sono inammissibili.
- Se si invocano documenti o dichiarazioni per sostenere il vizio di motivazione o il travisamento della prova, è necessario allegarli integralmente e dimostrarne la decisività (autosufficienza del ricorso).
- In materia fallimentare, il mancato reperimento di beni aziendali determina un aggravio dell'onere probatorio a carico dell'amministratore/fallito (art. 87 legge fall.) che deve fornire spiegazioni specifiche e verificabili sulla destinazione dei beni: giustificazioni generiche sono insufficienti.
- Operazioni societarie incongrue (valutazioni irrealistiche, mancato pagamento, assenza di finalità aziendali documentate) costituiscono elementi idonei a fondare la responsabilità per bancarotta patrimoniale se la difesa non dimostra concretamente l'utilità aziendale o la destinazione dei beni.
- La valutazione delle circostanze attenuanti e la comparazione con le aggravanti è rimessa al giudice di merito: la Cassazione può sindacare solo in presenza di motivazione insufficiente o arbitraria.
- Per contestare in Cassazione la correttezza della motivazione, il ricorrente deve dimostrare che il testo della decisione è manifestamente carente o illogico, non limitarsi a proporre una diversa lettura degli stessi elementi.
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