Cassazione Penale, Sentenza n. 22969/2024 del 06/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il decreto del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di affidamento in prova al servizio sociale (proposta il 24/08/2021) relativa alla condanna della Corte d'appello di Firenze del 21/07/2020. L'inammissibilita' era motivata con il fatto che la pena residua da scontare superava il limite di 4 anni previsto dall'art.47 Ordinamento penitenziario. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione perche' nel decreto era richiamata una successiva condanna del 22/11/2022 senza che la pena di quest'ultima fosse formalmente sommata, e denunciava il mancato rispetto dei termini di cui alla presunta normativa amministrativa (art.21.241/90), che a suo avviso avrebbe consentito decisione tempestiva e quindi l'ammissione alla misura alternativa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il richiamo all'art.21.241/90 fosse inconferente poiche' tale norma attiene al procedimento amministrativo e non a quello giurisdizionale. Pur non avendo il decreto impugnato riportato espressamente il provvedimento di cumulo, la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse sufficiente: la pena complessiva residua era superiore ai 4 anni, circostanza comprovata dal provvedimento di cumulo n. SIEP 445/2023 della Procura generale allegato al ricorso. La Corte ha inoltre richiamato precedente giurisprudenza che autorizza il Presidente del Tribunale di sorveglianza a dichiarare de plano l'inammissibilita' per la sola entita' della pena residua anche se il cumulo non sia ancora formalmente perfezionato dall'ufficio del pubblico ministero. Conseguentemente il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Disposizione richiamata in riferimento alla declaratoria di inammissibilita' di richieste incidenti sul procedimento esecutivo; la Corte ha confermato che il decreto impugnato rientra nelle pronunce adottabili ai sensi di tale norma
art. 47 Ord. pen.
Fissa il limite massimo di pena residua (4 anni) per l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale; il superamento di tale limite giustifica la declaratoria di inammissibilita' dell'istanza
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Norma che permette la censura per vizio di motivazione in cassazione; la Corte ha ritenuto il motivo prospettato dal ricorrente infondato
art. 21.241/90
Norma di riferimento al procedimento amministrativo; la Corte ha escluso la sua applicabilita' al procedimento giurisdizionale in questione
Provvedimento di cumulo n. SIEP 445/2023 (Procura generale presso la Corte d'appello di Firenze, 2/11/2023) - giurisprudenza citata
Atto amministrativo/ufficiale che dimostra la somma delle pene residue; la Corte lo ha ritenuto idoneo a comprovare che la pena complessiva eccedeva i 4 anni, giustificando l'inammissibilita' anche in assenza di un'unificazione formale antecedente
Sentenza Sez.1 n.17029 del 27/03/2003 (Rv. 224160 - 01) - precedenti
Principio di giurisprudenza secondo cui il Presidente del Tribunale di sorveglianza puo' dichiarare de plano l'inammissibilita' dell'istanza di affidamento in prova quando la pena residua complessiva supera il limite previsto, anche prima del provvedimento formale di cumulo
Massime di principio
- Il Presidente del Tribunale di sorveglianza puo' dichiarare inammissibile, de plano, un'istanza di affidamento in prova quando dalla valutazione complessiva delle pene residue risulta che esse superano il limite legale (ad es. 4 anni): non e' necessario che il provvedimento di cumulo sia formalmente intervenuto purché sussistano elementi che dimostrino l'effettiva entita' complessiva della pena
- Le norme e i termini relativi a procedimenti amministrativi (es. art.21.241/90) non si applicano ai procedimenti giurisdizionali; obiezioni basate su tali termini sono inammissibili nel contesto giudiziario
- In cassazione la censura per vizio di motivazione richiede che sia effettivamente dimostrata l'insufficienza o contraddittorieta' della motivazione; la mera indicazione di un atto richiamato senza dimostrare l'effetto concreto sulla quantificazione della pena difficilmente basta
- Se si intende ottenere l'affidamento in prova e sussiste piu' di una condanna, e' opportuno produrre o verificare espressamente il provvedimento di cumulo o altri atti che dimostrino che la pena residua non supera il limite previsto; in mancanza, il giudice puo' declarare l'istanza inammissibile
- La dichiarazione di inammissibilita' puo' comportare condanna alle spese e, se il ricorso e' manifestamente infondato, l'obbligo di versamento per la Cassa delle ammende; quindi occorre valutare la fondatezza del ricorso prima di proporre impugnazioni destinate a essere ritenute manifestamente infondate
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