Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-65/20

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 giugno 2021. — VI contro KRONE – Verlag Gesellschaft mbH & Co KG. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Responsabilità per danno da prodotti difettosi – Direttiva 85/374/CEE – Articolo 2 – Nozione di “prodotto difettoso” – Copia di un giornale stampato contenente un consiglio per la salute inesatto – Esclusione dall’ambito di applicazione. — Causa C-65/20

Giurisprudenza europea62020CJ0065

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha escluso che un giornale stampato diventi "prodotto difettoso" perché contiene un consiglio sanitario errato. La direttiva 85/374/CEE disciplina i difetti del bene mobile materiale e non i servizi o i contenuti intellettuali incorporati nel supporto fisico. Restano possibili, in astratto, altre forme di responsabilità nazionale fondate su colpa o garanzia, ma non la responsabilità oggettiva da prodotto difettoso.

Responsabilità da prodotti difettosi: una copia di giornale stampato contenente un consiglio sanitario inesatto non costituisce un "prodotto difettoso" ai sensi della direttiva 85/374/CEE.

La questione giuridica

Se l'articolo 2 della direttiva 85/374/CEE, letto alla luce degli articoli 1 e 6, debba essere interpretato nel senso che una copia fisica di un quotidiano che contenga consigli sanitari tecnicamente inesatti, la cui applicazione abbia causato un danno alla salute del lettore, rientri nella nozione di "prodotto difettoso" e, quindi, possa fondare la responsabilità oggettiva del produttore/editore.

Principio di diritto

La Corte ha stabilito che la nozione di "prodotto difettoso" della direttiva 85/374/CEE riguarda il bene mobile materiale in quanto tale e i suoi elementi intrinseci, non il contenuto informativo o consulenziale veicolato sul supporto. Di conseguenza, un consiglio sanitario inesatto pubblicato in un giornale stampato, pur se idoneo a causare lesioni, è un servizio o un contenuto intellettuale estraneo all'ambito della direttiva e non può rendere difettosa la copia del giornale né fondare la responsabilità oggettiva dell'editore, del tipografo o dell'autore ai sensi di tale disciplina.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 85/374/CEE
  • Direttiva 1999/34/CE
  • Articolo 1 della direttiva 85/374/CEE
  • Articolo 2 della direttiva 85/374/CEE
  • Articolo 3 della direttiva 85/374/CEE
  • Articolo 6 della direttiva 85/374/CEE

Responsabilità da prodotti difettosi e consiglio sanitario inesatto in un giornale stampato

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell'Oberster Gerichtshof austriaca in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi. La Corte è stata chiamata a stabilire se una copia di un quotidiano, contenente un articolo con un consiglio sanitario errato sull'uso del rafano, possa essere qualificata come "prodotto difettoso" ai sensi della direttiva 85/374/CEE.

Fatti e procedimento principale

La società editrice KRONE – Verlag Gesellschaft mbH & Co KG aveva pubblicato in un quotidiano regionale un articolo su benefici terapeutici del rafano grattugiato. Nell'articolo era indicato, per errore, che l'applicazione dovesse durare da due a cinque ore anziché minuti. La lettrice VI seguiva l'istruzione per circa tre ore e riportava una reazione tossica cutanea, chiedendo il risarcimento dei danni e la declaratoria di responsabilità dell'editore per conseguenze attuali e future.

Dopo il rigetto della domanda nei primi due gradi, la causa giungeva in cassazione. Il giudice nazionale osservava che in dottrina si contrapponevano due tesi: una restrittiva, che limita la direttiva ai danni derivanti dal supporto materiale del giornale (per esempio inchiostro o carta difettosi), e una estensiva, che attribuirebbe rilevanza anche al contenuto informativo, specie quando il prodotto viene acquistato proprio per esso.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • articolo 1 della direttiva 85/374/CEE, che pone la responsabilità del produttore per il danno causato da un difetto del prodotto;
  • articolo 2, che definisce il "prodotto" come ogni bene mobile, anche incorporato in altro bene mobile o immobile, e l'elettricità;
  • articolo 3, che individua il produttore;
  • articolo 6, che definisce il prodotto difettoso come quello che non offre la sicurezza legittimamente attendibile;
  • i considerando secondo, terzo, quarto, sesto e settimo della direttiva, utili per delimitare l'ambito della responsabilità oggettiva e il criterio della sicurezza attesa.

Questione pregiudiziale

Il quesito mirava a sapere se la copia fisica di un quotidiano contenente un consiglio sanitario inesatto, e da cui sia derivato un danno alla salute, debba essere considerata un prodotto difettoso ai sensi della direttiva 85/374/CEE.

Ragionamento della Corte

La Corte parte dal dato testuale dell'articolo 2: il "prodotto" è un bene mobile materiale, mentre i servizi restano fuori dall'ambito della direttiva. Essa sottolinea che la responsabilità oggettiva prevista dalla direttiva è costruita attorno ai beni mobili prodotti industrialmente e alla sicurezza che essi offrono, in funzione di elementi intrinseci quali presentazione, uso ragionevole e momento della messa in circolazione.

Nel caso di specie, il consiglio sanitario inesatto non riguarda il giornale come bene materiale, ma un contenuto informativo/intellettuale veicolato dal giornale. Tale contenuto non incide sulla presentazione o sull'uso del supporto fisico e non costituisce un elemento intrinseco idoneo a determinare la difettosità del prodotto ai sensi dell'articolo 6.

La Corte rileva inoltre che estendere la direttiva ai contenuti informativi incorporati nei supporti fisici snaturerebbe la distinzione, voluta dal legislatore dell'Unione, tra prodotti e servizi, e altererebbe l'equilibrio della ripartizione dei rischi tra danneggiato e produttore. Per questo motivo, l'eventuale responsabilità dell'editore, dell'autore o del tipografo non può essere fondata sulla direttiva 85/374/CEE, ma eventualmente su altri regimi nazionali di responsabilità contrattuale o extracontrattuale.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che la nozione di "prodotto difettoso" non comprende la copia di un giornale stampato che, in un articolo di carattere paramedico, fornisca un consiglio sanitario errato sull'uso di una pianta, anche se tale consiglio abbia provocato un danno alla salute del lettore.

Principi affermati

La sentenza afferma, in sostanza, che:

  • la direttiva 85/374/CEE si applica ai difetti del bene materiale, non al contenuto informativo stampato su di esso;
  • un consiglio errato pubblicato su un quotidiano è un servizio/contenuto intellettuale e non rende difettoso il giornale come prodotto;
  • la responsabilità oggettiva da prodotto difettoso non può essere estesa, per via interpretativa, agli editori o agli autori per il solo contenuto dell'informazione.

Rilievo pratico

Per gli operatori italiani, la pronuncia è importante perché conferma un confine netto tra responsabilità da prodotto difettoso e responsabilità per informazione inesatta. In presenza di danni da contenuto editoriale o consulenziale, la tutela va cercata, se prevista dall'ordinamento nazionale, in regimi diversi dalla direttiva sui prodotti difettosi.

Come è indicizzato

Materieresponsabilità da prodotti difettositutela dei consumatoridiritto della stampa e mediaresponsabilità civile

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.