Corte di giustizia, Sentenza C-901/19
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 giugno 2021. — CF e DN contro Bundesrepublik Deutschland. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg. — Rinvio pregiudiziale – Politica comune in materia d’asilo e di protezione sussidiaria – Direttiva 2011/95/UE – Requisiti per la concessione della protezione sussidiaria – Articolo 15, lettera c) – Nozione di “minaccia grave e individuale” alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale – Normativa nazionale che prevede il requisito di un numero minimo di vittime civili (morti e feriti) nella regione interessata. — Causa C-901/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito l’interpretazione dell’articolo 15, lettera c), della direttiva 2011/95/UE in materia di protezione sussidiaria. Ha escluso che una normativa nazionale possa subordinare automaticamente la tutela al raggiungimento di una soglia minima di vittime civili nella regione interessata. Ha invece ribadito che occorre un esame complessivo di tutte le circostanze rilevanti, in particolare del livello di violenza e della situazione del paese d’origine.
Protezione sussidiaria: l’articolo 15, lettera c), della direttiva 2011/95/UE osta a una regola nazionale che subordina la tutela a una soglia minima di vittime civili, imponendo invece una valutazione complessiva di tutte le circostanze del conflitto.
La questione giuridica
Se l’articolo 15, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 2, lettera f), della direttiva 2011/95/UE, osti a una normativa e a una prassi nazionali secondo cui la minaccia grave e individuale derivante da violenza indiscriminata in conflitto armato, per un civile non specificamente preso di mira, può essere riconosciuta solo al raggiungimento di un numero minimo di vittime civili nella regione interessata; e, in caso negativo, quali criteri debbano essere applicati per la valutazione del rischio.
Principio di diritto
L’articolo 15, lettera c), della direttiva 2011/95/UE va interpretato nel senso che la protezione sussidiaria non può essere esclusa o concessa sulla sola base del superamento di una soglia numerica minima di vittime civili nella zona interessata: un siffatto criterio quantitativo può essere un elemento rilevante, ma non l’unico decisivo. Per accertare la sussistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, le autorità nazionali devono effettuare una valutazione complessiva di tutte le circostanze rilevanti del caso, in particolare di quelle che caratterizzano la situazione del paese o della regione d’origine.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2011/95/UE
- Articolo 2, lettera f), direttiva 2011/95/UE
- Articolo 2, lettera g), direttiva 2011/95/UE
- Articolo 4, paragrafi 1, 3 e 4, direttiva 2011/95/UE
- Articolo 8, direttiva 2011/95/UE
- Articolo 15, lettera c), direttiva 2011/95/UE
- Articolo 18, direttiva 2011/95/UE
- Articolo 78, paragrafo 2, lettera b), TFUE
Protezione sussidiaria e soglia minima di vittime civili
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in due controversie promosse da cittadini afghani, CF e DN, avverso il rigetto delle domande di protezione internazionale. Il giudice tedesco chiedeva come interpretare l’articolo 15, lettera c), della direttiva 2011/95/UE, con specifico riguardo alla nozione di minaccia grave e individuale derivante da violenza indiscriminata in un conflitto armato.
Fatti e procedimento principale
CF e DN, originari della provincia di Nangarhar, avevano visto respinte le loro domande di asilo dall’Ufficio federale per la migrazione e i rifugiati tedesco; i ricorsi proposti in primo e secondo grado erano stati respinti. In appello, essi chiedevano il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell’AsylG, sostenendo che il rientro nella provincia di origine li esporrebbe, per la sola presenza sul territorio, a un rischio effettivo di grave danno a causa della situazione di conflitto armato.
Quadro normativo UE rilevante
La Corte richiama anzitutto la direttiva 2011/95/UE, adottata per assicurare criteri comuni di riconoscimento della protezione internazionale e un livello minimo uniforme di tutela. Sono particolarmente rilevanti:
- l’articolo 2, lettera f), che definisce la "persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria";
- l’articolo 4, che impone un esame individuale e cooperativo della domanda, fondato su tutti i fatti pertinenti;
- l’articolo 8, sulla protezione all’interno del paese d’origine;
- l’articolo 15, lettera c), che contempla come danno grave la "minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale";
- l’articolo 18, che impone agli Stati membri di riconoscere lo status di protezione sussidiaria a chi ne abbia titolo. La Corte richiama inoltre l’articolo 267 TFUE quale base del rinvio, e l’articolo 78, paragrafo 2, lettera b), TFUE come fondamento della direttiva.
Prima questione pregiudiziale: irrilevanza di una soglia minima automatica
Il giudice del rinvio domandava se fosse compatibile con il diritto dell’Unione una norma nazionale secondo cui, in assenza di un interesse specifico del richiedente alla violenza, la minaccia grave e individuale può essere accertata solo se il rapporto tra vittime civili e popolazione della zona raggiunge una certa soglia minima.
La Corte risponde negativamente. Ricorda che la nozione di "minaccia grave e individuale" dell’articolo 15, lettera c), non richiede che il richiedente sia specificamente preso di mira per ragioni personali: il termine "individuale" si riferisce al fatto che il rischio può colpire civili indistintamente, se il livello di violenza indiscriminata è talmente elevato da far ritenere che ogni civile presente nella zona correrebbe un rischio effettivo per la sola presenza sul territorio.
La Corte ammette che un elevato rapporto tra vittime civili e popolazione possa essere un indice utile per dimostrare l’intensità della violenza. Tuttavia, tale criterio non può essere l’unico determinante. Un approccio fondato esclusivamente su una soglia numerica potrebbe portare a negare la protezione in modo automatico, in contrasto con l’obiettivo della direttiva di identificare tutte le persone effettivamente bisognose di protezione internazionale e con l’esigenza di evitare disparità tra Stati membri e fenomeni di forum shopping.
Seconda questione pregiudiziale: necessità di una valutazione complessiva
Quanto alla seconda questione, la Corte afferma che per stabilire l’esistenza di una minaccia grave e individuale ai sensi dell’articolo 15, lettera c), è necessario un esame complessivo di tutte le circostanze del caso concreto, in particolare di quelle che caratterizzano la situazione del paese d’origine.
Richiamando l’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva, la Corte precisa che la valutazione deve essere individuale anche quando il richiedente non deduce elementi personali di specifica esposizione. Tra i fattori rilevanti possono figurare:
- l’intensità degli scontri armati;
- il livello di organizzazione delle forze armate presenti;
- la durata del conflitto;
- l’estensione geografica della violenza indiscriminata;
- la destinazione effettiva del richiedente in caso di rinvio;
- l’eventuale aggressione intenzionale contro civili da parte dei belligeranti.
Ne consegue che un criterio nazionale che faccia dipendere la decisione da un numero minimo di vittime civili, senza considerare tutte le circostanze pertinenti, è contrario alla direttiva 2011/95/UE.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- l’articolo 15, lettera c), della direttiva 2011/95/UE osta a un’interpretazione nazionale che subordini l’accertamento della minaccia grave e individuale al raggiungimento di una determinata soglia di vittime civili nella zona interessata;
- per accertare tale minaccia è richiesto un esame complessivo di tutte le circostanze del caso di specie, in particolare della situazione del paese d’origine del richiedente.
Principio affermato
La protezione sussidiaria ex articolo 15, lettera c), non può essere negata o riconosciuta in base a un automatismo numerico: il numero di vittime civili è un elemento di valutazione, ma non una condizione necessaria né sufficiente. Le autorità nazionali devono verificare, con valutazione individuale e complessiva, se il livello di violenza indiscriminata sia così elevato da esporre ogni civile presente nella zona a un rischio effettivo di danno grave per la sola presenza sul territorio.
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