Corte di giustizia, Sentenza C-921/19
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 giugno 2021. — LH contro Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch. — Rinvio pregiudiziale – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 40, paragrafo 2 – Domanda reiterata – Elementi o risultanze nuovi – Nozione – Documenti la cui autenticità non può essere accertata o la cui fonte non può essere verificata oggettivamente – Direttiva 2011/95/UE – Articolo 4, paragrafi 1 e 2 – Valutazione delle prove – Obbligo di cooperazione dello Stato membro interessato. — Causa C-921/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta la disciplina sulle domande reiterate di protezione internazionale nel senso che un documento non autenticato non può essere escluso in via automatica dalla nozione di "elementi o risultanze nuovi". Anche nella domanda reiterata l’autorità deve applicare i criteri dell’articolo 4 della direttiva 2011/95 e cooperare con il richiedente. La verifica dell’effettiva idoneità del documento a incidere sulla probabilità di riconoscimento della protezione viene dopo, nella fase prevista dall’articolo 40, paragrafo 3, della direttiva 2013/32.
Domanda reiterata di protezione internazionale: un documento non autenticato può costituire elemento nuovo e l’autorità nazionale deve comunque valutarlo cooperando con il richiedente.
La questione giuridica
Se, nell’esame preliminare di una domanda reiterata di protezione internazionale ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, l’autorità nazionale possa escludere automaticamente come "elemento o risultanza nuovo" qualsiasi documento la cui autenticità non sia accertabile o la cui fonte non sia oggettivamente verificabile; e se, in tale contesto, la valutazione delle prove possa differire rispetto a una prima domanda e l’obbligo di cooperazione dello Stato membro possa venir meno.
Principio di diritto
L’articolo 40, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, letto con l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/95, osta a una disciplina o prassi nazionale che escluda automaticamente ogni documento prodotto a sostegno di una domanda reiterata solo perché la sua autenticità non può essere accertata o la sua fonte non è verificabile: tale documento deve essere comunque considerato come elemento della domanda e valutato nella procedura, senza che la valutazione probatoria possa divergere rispetto a quella applicata alla prima domanda. Lo Stato membro resta inoltre tenuto a cooperare con il richiedente nell’esame degli elementi pertinenti, anche se il documento non è autenticato; la questione dell’attendibilità e del valore probatorio va affrontata nelle fasi previste dagli articoli 40, paragrafo 3, e 31 della direttiva 2013/32, non già come filtro automatico di inammissibilità.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2013/32/UE
- Articolo 40, paragrafi 2, 3 e 5, direttiva 2013/32/UE
- Articolo 42, direttiva 2013/32/UE
- Articolo 33, paragrafo 2, lettera d), direttiva 2013/32/UE
- Articolo 31, paragrafi 1, 2 e 8, lettera e), direttiva 2013/32/UE
- Articolo 10, paragrafo 3, lettera a), direttiva 2013/32/UE
- Direttiva 2011/95/UE
- Articolo 4, paragrafi 1, 2, 3 e 5, direttiva 2011/95/UE
- Articolo 14, paragrafo 3, lettera b), direttiva 2011/95/UE
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articoli 18, 19, 47 e 52 della Carta
Domanda reiterata di protezione internazionale e documenti non autenticati
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch, nell’ambito di una controversia tra LH, cittadino afghano, e lo Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid dei Paesi Bassi. Il nodo centrale è l’ammissibilità di una domanda reiterata di protezione internazionale quando il richiedente produca documenti la cui autenticità non possa essere verificata.
Fatti e procedimento principale
LH aveva presentato in passato una domanda di protezione internazionale respinta in via definitiva. In una seconda domanda, il richiedente aveva depositato nuovi documenti, tra cui originali di documenti già prodotti in copia, per corroborare il racconto relativo a minacce dei talebani e a un incendio della sua abitazione.
L’autorità olandese aveva dichiarato inammissibile la domanda reiterata ritenendo che l’impossibilità di accertare l’autenticità dei documenti fosse di per sé sufficiente per escluderne la natura di "elementi o risultanze nuovi". Il giudice del rinvio ha osservato che, secondo la prassi nazionale, in una prima domanda tali documenti possono essere considerati, mentre nella domanda reiterata l’incertezza sulla loro autenticità comporta automaticamente l’inammissibilità.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:
- se sia compatibile con l’articolo 40, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, letto con l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/95 e con gli articoli 47 e 52 della Carta, una norma nazionale che escluda automaticamente i documenti non autenticabili dalla nozione di "elementi o risultanze nuovi";
- se, inoltre, l’articolo 40 della direttiva 2013/32, letto con l’articolo 4 della direttiva 2011/95, consenta di distinguere tra prima domanda e domanda reiterata quanto alla valutazione delle prove e consenta di derogare all’obbligo di cooperazione quando i documenti non siano autenticabili.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la direttiva 2013/32/UE, e segnatamente gli articoli 2, lettera q), 31, 33, paragrafo 2, lettera d), 40 e 42;
- la direttiva 2011/95/UE, in particolare l’articolo 4, paragrafi 1, 2, 3 e 5;
- la Carta dei diritti fondamentali, con riferimento agli articoli 18, 19, 47 e 52.
La Corte ricorda che l’articolo 40 della direttiva 2013/32 disciplina le domande reiterate in due fasi: una verifica preliminare dell’esistenza di elementi o risultanze nuovi, e solo successivamente, se tali elementi esistono e aumentano significativamente la probabilità di riconoscimento della protezione, un esame nel merito ai sensi del capo II della direttiva.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte afferma che la nozione di "elementi o risultanze nuovi" non è definita dalla direttiva 2013/32 e deve essere interpretata in modo autonomo e uniforme. Essa precisa che una domanda reiterata resta pur sempre una domanda di protezione internazionale e, quindi, deve essere esaminata nel rispetto dei principi fondamentali e delle garanzie previste dalla direttiva.
La Corte sottolinea che l’articolo 40, paragrafo 2, non distingue tra prima domanda e domanda reiterata per quanto riguarda la natura degli elementi addotti. Di conseguenza, la valutazione dei fatti e delle circostanze deve svolgersi, in entrambi i casi, secondo l’articolo 4 della direttiva 2011/95. In particolare:
- l’articolo 4, paragrafo 2, include tra gli elementi rilevanti tutta la documentazione in possesso del richiedente;
- l’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), impone una valutazione individuale dei documenti pertinenti;
- l’articolo 4, paragrafo 5, disciplina la valutazione delle dichiarazioni non suffragate da prove.
Ne deriva che qualsiasi documento prodotto dal richiedente deve essere considerato un elemento della domanda e non può essere escluso solo perché la sua autenticità non sia accertabile o la fonte non sia verificabile. Una regola nazionale che conduca automaticamente a escluderlo dalla fase preliminare è incompatibile con la direttiva 2013/32, perché confonde la fase di ammissibilità con quella di esame nel merito e rischia di compromettere sia l’accesso effettivo alla procedura sia l’obbligo di un esame adeguato e completo.
La Corte precisa inoltre che non è in questa fase preliminare che va compiuta la valutazione completa del valore probatorio del documento: tale apprezzamento spetta alla fase successiva, ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 3.
Ragionamento della Corte sulla seconda questione
Quanto alla seconda questione, la Corte esclude che il diritto dell’Unione consenta una diversa valutazione delle prove a seconda che si tratti di una prima domanda o di una domanda reiterata. Gli articoli 40-42 della direttiva 2013/32 non autorizzano gli Stati membri a introdurre una disciplina probatoria più rigorosa per la domanda reiterata.
La Corte ribadisce che la valutazione deve comunque essere effettuata conformemente all’articolo 4 della direttiva 2011/95 e in cooperazione con il richiedente, ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo. Pertanto, uno Stato membro non può sottrarsi all’obbligo di cooperazione solo perché i documenti prodotti non siano autenticati.
La Corte precisa anche che, per superare la soglia dell’articolo 40, paragrafo 3, non è necessario che l’autorità sia già convinta dell’effettiva fondatezza della domanda: è sufficiente che gli elementi nuovi aumentino significativamente la probabilità che il richiedente possa ottenere la protezione internazionale.
Decisione e dispositivo
La Corte ha dichiarato che:
- l’articolo 40, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, letto con l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/95, osta a una normativa nazionale che escluda automaticamente ogni documento non autenticabile dalla categoria degli "elementi o risultanze nuovi";
- l’articolo 40 della direttiva 2013/32, letto con l’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/95, va interpretato nel senso che la valutazione delle prove non può variare tra prima domanda e domanda reiterata e che lo Stato membro deve cooperare con il richiedente nell’esame dei documenti, anche se la loro autenticità non può essere accertata.
Principio affermato
Il principio di diritto affermato è che, nelle domande reiterate di protezione internazionale, i documenti prodotti dal richiedente non possono essere automaticamente esclusi come "nuovi" solo perché non autenticabili; essi devono essere presi in considerazione come elementi della domanda e valutati secondo i criteri comuni dell’articolo 4 della direttiva 2011/95, nel quadro di una cooperazione effettiva tra autorità e richiedente.
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