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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-776/19

Judgment of the Court (First Chamber) of 10 June 2021. — VB and Others v BNP Paribas Personal Finance SA and AV and Others v BNP Paribas Personal Finance SA and Procureur de la République. — Requests for a preliminary ruling from the tribunal de grande instance de Paris. — References for a preliminary ruling – Consumer protection – Directive 93/13/EEC – Unfair terms in consumer contracts – Mortgage loan agreements denominated in a foreign currency (Swiss francs) – Limitation – Article 4(2) – Main subject matter of the contract – Terms exposing the borrower to a foreign exchange risk – Requirements of intelligibility and transparency – Burden of proof – Article 3(1) – Significant imbalance – Article 5 – Contractual term that is in plain, intelligible language – Principle of effectiveness. — Joined Cases C-776/19 to C-782/19

Giurisprudenza europea62019CJ0776

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia si pronuncia su numerose questioni pregiudiziali relative a mutui indicizzati in franchi svizzeri commercializzati da BNP Paribas Personal Finance. Esclude che il consumatore possa essere ostacolato da una prescrizione che decorre dalla sola accettazione dell’offerta quando ciò lo priva, in pratica, della possibilità di far valere i diritti derivanti dalla direttiva 93/13. Ribadisce inoltre i criteri di trasparenza per le clausole che trasferiscono il rischio di cambio sul mutuatario, nonché il principio secondo cui l’onere di provare la chiarezza della clausola incombe sul professionista. Infine, riconosce che tali clausole possono creare uno squilibrio significativo se espongono il consumatore a un rischio di cambio sproporzionato e illimitato.

Direttiva 93/13: clausole di mutuo in valuta estera, termini di prescrizione per azioni del consumatore, trasparenza, riparto dell’onere della prova e significativo squilibrio

La questione giuridica

Se la direttiva 93/13, letta alla luce del principio di ეფექტtività, osti: 1) all’applicazione di una prescrizione quinquennale alle azioni del consumatore per far dichiarare abusiva una clausola o ottenere la restituzione di somme non dovute; 2) alla decorrenza di tale termine dalla data di accettazione dell’offerta di mutuo; 3) alla qualificazione, come parte dell’oggetto principale del contratto, delle clausole che fanno gravare sul mutuatario il rischio di cambio; 4) ai criteri nazionali di trasparenza per clausole in valuta estera; 5) al fatto che l’onere di provare la chiarezza e intelligibilità ricada sul consumatore; 6) alla configurabilità di uno squilibrio significativo quando il rischio di cambio è illimitato per il consumatore e limitato per il professionista.

Principio di diritto

La Corte afferma che la direttiva 93/13, in combinato disposto con il principio di ეფექტtività, osta a una disciplina nazionale che assoggetti a prescrizione l’azione del consumatore volta a ottenere la declaratoria di abusività di una clausola, e osta anche a un termine quinquennale per la restituzione delle somme indebitamente pagate quando esso decorre dalla sola accettazione dell’offerta di mutuo, prima che il consumatore possa conoscere i propri diritti. Quanto ai mutui in valuta estera, le clausole che fanno ricadere sul mutuatario il rischio di cambio possono rientrare nell’oggetto principale del contratto solo se caratterizzano un elemento essenziale dell’obbligazione; esse sono trasparenti solo se il professionista fornisce informazioni sufficienti e accurate a consentire al consumatore medio di comprendere il funzionamento concreto del meccanismo e di valutare i rischi economici potenzialmente gravi per tutta la durata del rapporto. L’onere di provare la chiarezza e intelligibilità non può gravare sul consumatore. Tali clausole possono inoltre determinare uno squilibrio significativo se il rischio di cambio è sproporzionato e il professionista, agendo in modo trasparente, non poteva ragionevolmente attendersi il consenso del consumatore in una trattativa individuale.

Norme richiamate

  • Direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 4, paragrafi 1 e 2, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 5 direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 2224 code civil (diritto francese)
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 47

Mutui in valuta estera e clausole sul rischio di cambio: oggetto della pronuncia

La sentenza riguarda numerosi rinvii pregiudiziali del tribunal de grande instance de Paris relativi ai mutui ipotecari "Helvet Immo", denominati in franchi svizzeri e commercializzati da BNP Paribas Personal Finance. Le controversie concernono, in particolare, la validità di clausole che attribuiscono al mutuatario il rischio di cambio tra euro e franco svizzero e il regime di prescrizione delle azioni fondate sulla direttiva 93/13.

Fatti e procedimento principale

Tra il 2008 e il 2009 diversi consumatori hanno concluso con BNP Paribas Personal Finance contratti di mutuo in valuta estera per l’acquisto di immobili o quote di società immobiliari. I contratti prevedevano un meccanismo complesso: il franco svizzero era la valuta di conto e l’euro la valuta di regolamento; i pagamenti avvenivano in euro ma venivano imputati in franchi svizzeri; l’ammortamento dipendeva dalle oscillazioni del cambio e, in caso di evoluzione sfavorevole, la durata del mutuo e l’importo delle rate potevano aumentare.

Alcuni contratti contenevano simulazioni sugli effetti delle variazioni del cambio euro/franco svizzero; in altri casi tali simulazioni mancavano. I mutuatari, resisi conto delle difficoltà di rimborso a seguito del peggioramento del cambio, hanno agito in giudizio tra il 2015 e il 2018 deducendo il carattere abusivo delle clausole. La banca ha eccepito la prescrizione quinquennale prevista dall’articolo 2224 del code civil, la cui decorrenza, secondo la giurisprudenza francese richiamata dal giudice del rinvio, coincide con la data di accettazione dell’offerta.

Questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sintesi:

  • se la direttiva 93/13 osti a un termine di prescrizione per l’azione di accertamento dell’abusività della clausola e per l’azione restitutoria;
  • se sia compatibile con il diritto dell’Unione la decorrenza del termine dalla data di accettazione dell’offerta;
  • se le clausole che trasferiscono il rischio di cambio rientrino nell’oggetto principale del contratto ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2;
  • quali informazioni siano necessarie per soddisfare il requisito di trasparenza;
  • su chi gravi l’onere della prova della chiarezza e intelligibilità;
  • se tali clausole possano generare uno squilibrio significativo ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1.

Normativa rilevante

La Corte richiama principalmente la direttiva 93/13, in particolare:

  • articolo 3, paragrafo 1, sul significativo squilibrio;
  • articolo 4, paragrafi 1 e 2, sull’apprezzamento dell’abusività e sull’esclusione del controllo per l’oggetto principale e il prezzo, purché le clausole siano redatte in modo chiaro e intelligibile;
  • articolo 5, sul requisito di redazione in linguaggio semplice e comprensibile;
  • articolo 6, paragrafo 1, sull’inefficacia delle clausole abusive;
  • articolo 7, paragrafo 1, sui mezzi adeguati ed efficaci per prevenire l’uso di clausole abusive. Viene inoltre richiamato l’articolo 267 TFUE per il rinvio pregiudiziale e l’articolo 47 della Carta, nel contesto della tutela giurisdizionale effettiva. È citato altresì l’articolo 2224 del code civil francese.

Prescrizione e principio di effettività

La Corte distingue tra:

  • azione del consumatore per far dichiarare abusiva una clausola;
  • azione restitutoria per ottenere la restituzione di somme indebitamente pagate in base alla clausola abusiva.

Per la prima, la Corte afferma che, in forza degli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, il consumatore deve poter sollevare in ogni momento l’abusività della clausola, non solo come eccezione difensiva ma anche per ottenerne l’accertamento giudiziale; ne consegue che una simile azione non può essere soggetta ad alcun termine di prescrizione.

Per la seconda, la Corte ribadisce che la direttiva non osta, in linea di principio, a un termine di prescrizione per le azioni restitutorie, purché esso non renda impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti. Tuttavia, un termine quinquennale che decorra dalla data di accettazione dell’offerta non è compatibile con il principio di effettività, perché il consumatore può non avere ancora conoscenza dell’abusività della clausola né dei diritti riconosciutigli dalla direttiva quando il termine inizia a decorrere o addirittura quando scade.

Oggetto principale del contratto e clausole sul rischio di cambio

La Corte ricorda che l’articolo 4, paragrafo 2, costituisce una deroga e va interpretato restrittivamente. Le clausole che definiscono l’oggetto principale sono quelle che descrivono le obbligazioni essenziali del contratto e ne caratterizzano la natura.

In materia di mutui in valuta estera, la Corte precisa che le clausole relative al rischio di cambio possono rientrare nell’oggetto principale solo se costituiscono un elemento essenziale dell’obbligazione di rimborso. Non è decisivo che esistano anche clausole che consentono al mutuatario di convertire il prestito in euro in determinate date: tale facoltà di modifica non trasforma automaticamente le clausole sul rischio di cambio in elementi accessori.

Requisito di trasparenza: contenuto dell’informazione dovuta

La Corte ribadisce che la trasparenza non coincide con la mera intelligibilità grammaticale. Il consumatore medio, ragionevolmente informato e avveduto, deve essere messo in condizione di comprendere il funzionamento concreto del meccanismo contrattuale e di valutare le conseguenze economiche potenzialmente significative per tutta la durata del contratto.

Nel caso dei mutui in valuta estera, il professionista deve informare chiaramente il consumatore:

  • del rischio di cambio concreto a cui è esposto;
  • delle possibili variazioni del tasso di cambio;
  • delle conseguenze di un’eventuale forte svalutazione della valuta in cui il consumatore percepisce il reddito;
  • dell’impatto su rate, durata e costo complessivo del mutuo.

La Corte osserva che simulazioni quantitative possono essere utili solo se basate su dati sufficienti e accurati e se consentono di cogliere il rischio reale e di lungo periodo. Informazioni costruite sull’ipotesi di sostanziale stabilità del cambio non bastano se non accompagnate dalla spiegazione del contesto economico e del rischio effettivo.

Onere della prova della trasparenza

La Corte esclude che l’onere di provare la chiarezza e intelligibilità della clausola possa ricadere sul consumatore. Ciò contrasterebbe con l’obiettivo della direttiva 93/13 di riequilibrare l’asimmetria informativa e probatoria tra professionista e consumatore.

Spetta invece, in linea di principio, al professionista dimostrare di avere adempiuto ai propri obblighi precontrattuali e contrattuali, inclusa la trasmissione al consumatore delle informazioni contenute in documenti commerciali o di marketing predisposti anche da intermediari che abbiano partecipato alla distribuzione del prodotto finanziario.

Significativo squilibrio e buona fede

Quanto all’articolo 3, paragrafo 1, la Corte afferma che clausole che fanno gravare sul mutuatario, senza limite massimo, il rischio di cambio possono essere idonee a creare un significativo squilibrio a danno del consumatore, specie quando il professionista dispone di maggiori capacità di previsione del rischio e il rischio da lui sopportato è invece limitato.

La valutazione spetta al giudice nazionale, che deve considerare tutte le circostanze note al professionista al momento della conclusione del contratto, la sua esperienza, la trasparenza dell’informazione fornita e la questione se il professionista potesse ragionevolmente aspettarsi che il consumatore avrebbe accettato la clausola in una negoziazione individuale. Se il consumatore è esposto a un rischio sproporzionato e il professionista non ha agito in modo trasparente, la clausola è idonea a essere qualificata come abusiva.

Dispositivo

La Corte dichiara, in sintesi, che:

  • l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 ostano a una normativa che assoggetti a prescrizione l’azione per far dichiarare abusiva una clausola e, nel caso dell’azione restitutoria, a un termine quinquennale che decorra dalla sola accettazione dell’offerta;
  • le clausole sui mutui in valuta estera che trasferiscono il rischio di cambio al mutuatario possono rientrare nell’oggetto principale del contratto se ne caratterizzano un elemento essenziale;
  • la trasparenza richiede informazioni sufficienti e accurate sul funzionamento del meccanismo e sui rischi economici;
  • il consumatore non sopporta l’onere di provare la mancanza di trasparenza;
  • clausole che espongono il mutuatario a un rischio di cambio illimitato possono determinare un significativo squilibrio a suo danno.

Come è indicizzato

Materietutela dei consumatoriclausole abusivemutui in valuta esteraprescrizionetrasparenza contrattuale

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