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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-609/19

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 giugno 2021. — BNP Paribas Personal Finance SA contro VE. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Contratto di mutuo ipotecario espresso in valuta estera (franco svizzero – Articolo 4, paragrafo 2 – Oggetto principale del contratto – Clausole che espongono il mutuatario ad un rischio di cambio – Requisiti d’intelligibilità e di trasparenza – Articolo 3, paragrafo 1 – Significativo squilibrio – Articolo 5 – Formulazione chiara e comprensibile di una clausola contrattuale. — Causa C-609/19

Giurisprudenza europea62019CJ0609

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte affronta un rinvio pregiudiziale relativo a un mutuo ipotecario "Helvet Immo" espresso in franchi svizzeri ma rimborsabile in euro, nel quale il rischio di cambio era incorporato nelle modalità di ammortamento. La sentenza chiarisce quando clausole che modificano imputazione delle rate, durata del prestito e importo delle mensilità possano costituire oggetto principale del contratto, nonché quali informazioni siano necessarie perché il consumatore comprenda realmente il rischio valutario. La Corte afferma anche che clausole del genere possono essere abusive se generano un significativo squilibrio a danno del consumatore, specie quando il professionista non poteva ragionevolmente aspettarsi un consenso informato a un rischio sproporzionato.

Clausole di un mutuo ipotecario in valuta estera che trasferiscono il rischio di cambio al consumatore: individuazione dell’oggetto principale, requisito di trasparenza e significativo squilibrio ai sensi della direttiva 93/13

La questione giuridica

Se, in un mutuo espresso in valuta estera e rimborsabile in euro, le clausole che imputano i rimborsi prima agli interessi e che prevedono l’estensione della durata del contratto e l’aumento delle rate per coprire il saldo debbano essere considerate parte dell’oggetto principale del contratto; se tali clausole provochino un significativo squilibrio a danno del consumatore per il rischio di cambio; e quali informazioni siano necessarie, ai fini della trasparenza, perché il consumatore possa comprendere il funzionamento concreto del meccanismo e i rischi economici connessi.

Principio di diritto

Le clausole di un mutuo in valuta estera che disciplinano l’imputazione dei pagamenti, l’estensione della durata e l’aumento delle rate possono rientrare nell’oggetto principale del contratto solo se fissano un elemento essenziale che ne caratterizza la natura; in tal caso non sono sottratte al controllo di abusività se non sono redatte in modo chiaro e comprensibile. Il requisito di trasparenza è soddisfatto solo se il professionista fornisce al consumatore informazioni sufficienti ed esatte, idonee a consentire a un consumatore medio di comprendere concretamente il meccanismo finanziario e di valutare i rischi economici, anche gravi, derivanti dalle variazioni del cambio per tutta la durata del contratto. Inoltre, tali clausole possono determinare un significativo squilibrio a danno del consumatore quando, alla luce delle conoscenze del professionista e del mancato rispetto della trasparenza, quest’ultimo non poteva ragionevolmente aspettarsi che il consumatore accettasse un rischio di cambio sproporzionato.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 1, paragrafo 2, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 4, paragrafi 1 e 2, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 5, direttiva 93/13/CEE

Clausole di un mutuo ipotecario in valuta estera e controllo delle clausole abusive

La pronuncia riguarda una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal d’instance de Lagny-sur-Marne nell’ambito di una controversia tra BNP Paribas Personal Finance SA e un consumatore, VE, relativa al carattere abusivo di alcune clausole di un mutuo ipotecario espresso in valuta estera e rimborsabile in euro.

Fatti e procedimento principale

Il contratto di mutuo, denominato "Helvet Immo", prevedeva un tasso del 4,95% e 276 rate fisse espresse in franchi svizzeri ma pagabili in euro. Le clausole contestate disciplinavano, in particolare:

  • l’imputazione prioritaria dei pagamenti agli interessi;
  • la proroga della durata del mutuo di cinque anni;
  • l’aumento delle rate mensili qualora, per effetto dell’andamento dei cambi, non fosse stato possibile chiudere il saldo entro la durata iniziale maggiorata.

A seguito di insoluti e della decadenza dal termine, era stata disposta la vendita forzata dell’immobile. Successivamente la banca aveva chiesto l’autorizzazione al pignoramento delle retribuzioni di VE; quest’ultimo aveva contestato la validità di diverse clausole, sostenendo di non essere stato correttamente informato del rischio di cambio e chiedendo, in via principale, la nullità del contratto.

Normativa UE rilevante

La Corte richiama la direttiva 93/13/CEE, in particolare:

  • il sedicesimo considerando, sulla buona fede e sul bilanciamento degli interessi;
  • l’articolo 1, paragrafo 2, sull’esclusione delle clausole che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative, comprese quelle suppletive secondo la giurisprudenza;
  • l’articolo 3, paragrafo 1, sul significativo squilibrio;
  • l’articolo 4, paragrafi 1 e 2, sulla valutazione del carattere abusivo e sull’eccezione relativa all’oggetto principale del contratto;
  • l’articolo 5, sulla formulazione chiara e comprensibile delle clausole.

Prima questione: oggetto principale del contratto

La Corte ricorda anzitutto che, prima di esaminare l’articolo 4, paragrafo 2, il giudice nazionale deve verificare se una clausola che riproduce una disposizione suppletiva del diritto nazionale sia addirittura esclusa dall’ambito di applicazione della direttiva in forza dell’articolo 1, paragrafo 2.

Quanto al merito, la Corte ribadisce che la nozione di "oggetto principale del contratto" riguarda le prestazioni essenziali che caratterizzano il contratto, e che l’eccezione dell’articolo 4, paragrafo 2, va interpretata restrittivamente. Nei mutui in valuta estera, le clausole relative al rischio di cambio possono definire l’oggetto principale del contratto quando incidono sulla natura stessa dell’obbligazione di rimborso.

Nel caso di specie, le clausole relative all’imputazione dei pagamenti agli interessi, al funzionamento dei conti in moneta di conto e di pagamento e alla proroga del prestito non riguardano direttamente l’importo prestato o il tasso di interesse, ma disciplinano le conseguenze del cambiamento di parità valutaria. Spetta quindi al giudice nazionale verificare se esse costituiscano, in concreto, un elemento essenziale che caratterizza il contratto.

Terza e quarta questione: requisito di trasparenza

La Corte sviluppa il criterio di trasparenza già elaborato nella propria giurisprudenza: non basta che la clausola sia grammaticalmente comprensibile; il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, deve poter comprendere il funzionamento concreto del meccanismo contrattuale e valutare le conseguenze economiche, potenzialmente gravi, per tutta la durata del contratto.

Per i mutui in valuta estera, ciò implica che il professionista debba informare il consumatore in modo sufficiente ed esatto circa:

  • il funzionamento del meccanismo di cambio;
  • il rischio di una variazione sfavorevole del cambio;
  • l’impatto di un forte deprezzamento della moneta in cui il consumatore percepisce il reddito;
  • le possibili conseguenze sulla durata del mutuo e sull’ammontare delle rate.

Le informazioni fornite al consumatore non possono limitarsi a ipotesi astratte fondate sulla stabilità del cambio; se manca l’avvertenza sul contesto economico e sul rischio reale, il requisito di trasparenza non è soddisfatto. La Corte precisa anche che simulazioni numeriche possono essere utili solo se basate su dati sufficienti ed esatti e se illustrano chiaramente l’esposizione al rischio nel lungo periodo.

Seconda questione: significativo squilibrio e buona fede

La Corte osserva che, nella valutazione del carattere abusivo ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, il giudice nazionale deve considerare sia la buona fede sia l’eventuale significativo squilibrio, tenendo conto delle conoscenze e dell’esperienza del professionista in materia di tassi di cambio e rischi connessi al mutuo in valuta estera.

Le clausole che fanno gravare sul consumatore un rischio di cambio non limitato, e che possono condurre a un forte aumento del debito residuo e a rate che coprono quasi solo gli interessi, possono creare uno squilibrio significativo a danno del consumatore. In particolare, se il professionista non rispettava il requisito di trasparenza, non poteva ragionevolmente aspettarsi che il consumatore accettasse, a seguito di una vera negoziazione individuale, un rischio sproporzionato di cambio.

Dispositivo

La Corte risponde che:

  • le clausole che disciplinano imputazione delle rate, proroga della durata e aumento delle mensilità rientrano nell’articolo 4, paragrafo 2, solo se fissano un elemento essenziale del contratto;
  • la trasparenza richiede informazioni sufficienti ed esatte per consentire al consumatore medio di comprendere il meccanismo e i rischi economici del mutuo in valuta estera;
  • tali clausole possono determinare un significativo squilibrio a danno del consumatore quando il professionista, rispettando la trasparenza, non poteva ragionevolmente aspettarsi l’accettazione di un rischio di cambio sproporzionato.

Rilievi pratici

La sentenza è particolarmente rilevante per i contenziosi sui mutui indicizzati o espressi in valuta estera, perché rafforza il controllo sulla qualità dell’informazione precontrattuale e sul contenuto effettivo del rischio trasferito al consumatore. Per gli operatori del settore bancario e per i difensori, il punto decisivo diventa la dimostrazione che il cliente abbia compreso non solo la formula contrattuale, ma anche l’impatto economico concreto e di lungo periodo del cambio sulla propria obbligazione.

Come è indicizzato

Materietutela dei consumatoriclausole abusivemutui ipotecari in valuta esteratrasparenza contrattualerischio di cambio

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