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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-591/19

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 giugno 2021. — Commissione europea contro Fernando De Esteban Alonso. — Impugnazione – Funzione pubblica – Indagine interna dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) – Trasmissione di informazioni da parte dell’OLAF alle autorità giudiziarie nazionali – Presentazione di una denuncia da parte della Commissione europea – Nozione di funzionario “nominativamente indicato” e “personalmente coinvolto” – Mancata informazione dell’interessato – Diritto della Commissione di presentare una denuncia alle autorità giudiziarie nazionali prima del termine dell’indagine dell’OLAF – Ricorso per risarcimento danni. — Causa C-591/19 P

Giurisprudenza europea62019CJ0591

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte annulla la condanna risarcitoria pronunciata dal Tribunale contro la Commissione nel caso Eurostat-Datashop-Planistat. Ritiene erronea l'interpretazione dell'articolo 4 della decisione 1999/396 e dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento n. 1073/1999, escludendo sia l'obbligo di informare il sig. De Esteban Alonso sulla base dei soli elementi disponibili nel 2003, sia il divieto per la Commissione di presentare una denuncia prima della chiusura dell'indagine OLAF. Esclude inoltre il nesso causale diretto tra quelle condotte e il danno morale dedotto.

Impugnazione della Commissione: responsabilità extracontrattuale per trasmissione di informazioni OLAF e denuncia penale; delimitazione delle nozioni di funzionario "personalmente interessato" e "personalmente coinvolto" e assenza di nesso causale con il danno morale

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia errato nel ritenere: 1) che il sig. De Esteban Alonso dovesse essere considerato "personalmente interessato" o almeno "personalmente coinvolto" ai sensi dell'articolo 4 della decisione 1999/396, con conseguente obbligo dell'OLAF di informarlo o sentirlo; 2) che l'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento n. 1073/1999 impedisse alla Commissione di presentare una denuncia con costituzione di parte civile prima della conclusione dell'indagine OLAF; 3) che sussistesse un nesso causale diretto tra tali condotte e il danno morale lamentato.

Principio di diritto

La Corte afferma che la nozione di funzionario "personalmente interessato" di cui all'articolo 4 della decisione 1999/396 non può essere estesa fino a confondersi con quella di funzionario "personalmente coinvolto"; in assenza di indicazione nominativa o di elementi idonei, alla data della trasmissione, a far emergere un coinvolgimento personale del funzionario nei fatti oggetto d'indagine, l'OLAF non era tenuto a informarlo o sentirlo. Inoltre, l'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento n. 1073/1999 non vieta alla Commissione di presentare una denuncia con costituzione di parte civile prima della relazione finale dell'OLAF. Poiché la nota OLAF non nominava né consentiva di identificare il funzionario e la denuncia era diretta contro X, manca un nesso causale diretto tra i comportamenti contestati e il danno morale; di conseguenza, la responsabilità dell'Unione non sussiste.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 335 TFUE
  • Articolo 24 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
  • Articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
  • Articolo 17, paragrafo 2, del protocollo sui privilegi e sulle immunità
  • Regolamento (CE) n. 1073/1999
  • Articolo 4 del regolamento (CE) n. 1073/1999
  • Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1073/1999
  • Articolo 10 del regolamento (CE) n. 1073/1999
  • Decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom
  • Decisione 1999/396/CE, CECA, Euratom
  • Articolo 4 della decisione 1999/396/CE, CECA, Euratom
  • Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013
  • Allegato IX dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea, articolo 25

Impugnazione relativa a indagine OLAF e responsabilità della Commissione

La pronuncia decide sull'impugnazione proposta dalla Commissione europea contro la sentenza del Tribunale che l'aveva condannata a risarcire il danno morale subito dal sig. Fernando De Esteban Alonso. La controversia riguarda la trasmissione di informazioni dell'OLAF alle autorità giudiziarie francesi e la successiva denuncia con costituzione di parte civile presentata dalla Commissione nel contesto dell'affare Eurostat-Datashop-Planistat.

Fatti e procedimento principale

Il sig. De Esteban Alonso, ex funzionario della Commissione e già direttore presso Eurostat, aveva chiesto il risarcimento dei danni asseritamente derivati da comportamenti illegittimi dell'OLAF e della Commissione. Secondo il Tribunale, l'OLAF avrebbe violato l'articolo 4, primo comma, della decisione 1999/396 trasmettendo la nota del 19 marzo 2003 alle autorità francesi senza informare l'interessato, e la Commissione avrebbe violato l'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento n. 1073/1999 presentando una denuncia prima della relazione finale OLAF. Il Tribunale aveva quindi condannato la Commissione a pagare EUR 62 000 per danno morale.

Normativa rilevante

La Corte richiama, in particolare:

  • il regolamento n. 1073/1999, specie gli articoli 4, 9 e 10, applicabile ratione temporis;
  • la decisione 1999/396/CE, CECA, Euratom, specie l'articolo 4 sulle condizioni e modalità delle indagini interne;
  • lo Statuto dei funzionari, in particolare l'articolo 24 e l'articolo 90, paragrafo 1;
  • il protocollo sui privilegi e sulle immunità, articolo 17, paragrafo 2;
  • gli articoli 270 e 335 TFUE;
  • l'articolo 61 dello Statuto della Corte per la decisione definitiva nel merito.

Primo motivo: nozione di funzionario "personalmente interessato" o "personalmente coinvolto"

La Corte chiarisce che l'articolo 4 della decisione 1999/396 distingue due ipotesi diverse:

  • il funzionario nominativamente indicato, che deve essere sentito prima della conclusione dell'indagine;
  • il funzionario personalmente coinvolto, che deve essere prontamente informato, salvo pregiudizio per l'indagine.

Nel caso di specie, il sig. De Esteban Alonso non era nominato nella nota del 19 marzo 2003. La Corte ritiene che il Tribunale abbia dato alla nozione di soggetto "personalmente interessato" un'interpretazione troppo ampia, tale da sovrapporla indebitamente alla nozione di "personalmente coinvolto". Gli elementi disponibili nel 2003 mostravano solo che egli occupava una posizione gerarchica rilevante tra due funzionari menzionati nella nota, circostanza che poteva al più indicare un possibile testimone utile, ma non bastava a farlo considerare possibile coautore o persona personalmente coinvolta nei fatti. La Corte aggiunge che il giudizio di legittimità deve fondarsi sugli elementi noti all'autore dell'atto al momento della sua adozione e non su sviluppi successivi emersi nell'ordinanza di archiviazione nazionale.

Secondo motivo: facoltà della Commissione di presentare denuncia prima della relazione finale OLAF

La Corte esclude che l'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento n. 1073/1999 vieti alla Commissione di presentare una denuncia con costituzione di parte civile prima della conclusione dell'indagine OLAF. La disposizione impone alle istituzioni di dare seguito alle risultanze dell'indagine, anche sul piano giudiziario, ma non limita espressamente né implicitamente il potere dell'istituzione di adire l'autorità giudiziaria nazionale prima della relazione finale.

La Corte respinge anche il richiamo all'articolo 25 dell'allegato IX dello Statuto e alle regole disciplinari, ritenendo che non incidano sulla questione del potere di denuncia. Precisa tuttavia che la Commissione, in virtù del dovere di sollecitudine verso il funzionario, deve valutare con particolare prudenza l'opportunità di una denuncia nominativa quando l'indagine OLAF è ancora in corso; nel caso concreto, però, tale problematica non si poneva perché la denuncia era stata proposta contro X e non contro il sig. De Esteban Alonso.

Terzo motivo: assenza di nesso causale diretto

La Corte considera infondato il ragionamento del Tribunale sul nesso causale. La lesione dell'onore e della reputazione professionale, così come il sentimento di ingiustizia e frustrazione, non derivavano direttamente dalla nota OLAF del 19 marzo 2003 né dalla denuncia della Commissione, che non nominava l'interessato. Il danno lamentato sarebbe invece conseguenza diretta della successiva decisione delle autorità francesi di sottoporlo formalmente a indagini e del procedimento penale che ne è seguito.

Dispositivo

La Corte annulla la sentenza del Tribunale, statuisce definitivamente sulla controversia e respinge il ricorso di primo grado del sig. De Esteban Alonso. Considerate le circostanze della vicenda, dispone che ciascuna parte sopporti le proprie spese nei due gradi di giudizio.

Principi affermati

La decisione ribadisce che:

  • l'obbligo di informazione previsto per le indagini interne OLAF si applica solo se, alla data rilevante, vi sono elementi sufficienti per qualificare il funzionario come personalmente coinvolto o nominativamente interessato;
  • non è consentito trasformare la nozione di "personalmente interessato" in una categoria indistinta che assorba quella di "personalmente coinvolto";
  • l'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento n. 1073/1999 non impedisce alla Commissione di promuovere iniziative giudiziarie prima della chiusura dell'indagine OLAF;
  • ai fini della responsabilità extracontrattuale dell'Unione, il danno deve derivare in modo diretto e immediato dal comportamento contestato, non da atti successivi delle autorità nazionali.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica ueolaf e indagini interneresponsabilità extracontrattuale dell'unionediritti della difesaazioni e denunce penali

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