Corte di giustizia, Sentenza C-279/19
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 giugno 2021. — The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs contro WR. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales). — Rinvio pregiudiziale – Regime generale delle accise – Direttiva 2008/118/CE – Articolo 33, paragrafo 3 – Prodotti “immessi in consumo” in uno Stato membro e detenuti per scopi commerciali in un altro Stato membro – Persona debitrice delle accise divenute esigibili per tali prodotti – Persona che detiene i prodotti destinati ad essere forniti in un altro Stato membro – Trasportatore dei prodotti. — Causa C-279/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce che, nel regime delle accise, la persona che detiene materialmente i beni destinati a essere forniti in un altro Stato membro è debitrice dell'imposta se l'accisa diventa esigibile, a prescindere dalla sua buona fede o dalla mancanza di un interesse proprietario sui beni. La decisione privilegia un'interpretazione letterale e sistematica della direttiva 2008/118/CE, coerente con gli obiettivi di riscossione effettiva e contrasto alle frodi. Resta ferma, eventualmente, la possibilità di regresso nel diritto nazionale contro altri coobbligati.
Interpretazione dell'articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE: individuazione del debitore delle accise sui prodotti già immessi in consumo in uno Stato membro e detenuti per scopi commerciali in un altro Stato membro.
La questione giuridica
Se, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE, sia debitore dell'accisa la persona che trasporta per conto terzi prodotti sottoposti ad accisa in un altro Stato membro ed è in possesso materiale di tali prodotti quando l'accisa diviene esigibile, anche se non ha alcun diritto o interesse sui beni e non sa, o non ha motivo di sapere, che essi sono sottoposti ad accisa o che l'accisa è divenuta esigibile.
Principio di diritto
L'articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE deve essere interpretato nel senso che il trasportatore che abbia il possesso materiale dei prodotti sottoposti ad accisa, detenuti per scopi commerciali in un altro Stato membro al momento in cui l'imposta diviene esigibile, è debitore delle accise anche se non ha alcun diritto o interesse sui beni e anche se ignora che i prodotti sono soggetti ad accisa o che l'accisa è divenuta esigibile; la norma non richiede un elemento soggettivo di conoscenza o colpevolezza, perché quando il legislatore UE ha voluto introdurlo lo ha fatto espressamente.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2008/118/CE
- Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), direttiva 2008/118/CE
- Articolo 4, punti 7 e 11, direttiva 2008/118/CE
- Articolo 7, paragrafi 1 e 2, direttiva 2008/118/CE
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), direttiva 2008/118/CE
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto ii), direttiva 2008/118/CE
- Articolo 17, paragrafo 1, direttiva 2008/118/CE
- Articolo 21, direttiva 2008/118/CE
- Articolo 33, direttori 1, 3 e 4, direttiva 2008/118/CE
Interpretazione dell'articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE
La pronuncia trae origine da un rinvio pregiudiziale della Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) in una controversia tra l'amministrazione fiscale e doganale del Regno Unito e WR, trasportatore di prodotti alcolici sottoposti ad accisa. La Corte è chiamata a chiarire chi sia il debitore dell'accisa quando prodotti già immessi in consumo in uno Stato membro sono detenuti per scopi commerciali in un altro Stato membro e l'imposta diviene esigibile in quest'ultimo.
Fatti e procedimento principale
Nel caso concreto, WR trasportava nel Regno Unito 26 pallet di birra provenienti da un deposito fiscale in Germania. Al controllo di frontiera, l'UKBA verificava che il codice di riferimento amministrativo indicato nella documentazione era già stato utilizzato per un'altra spedizione; concludeva quindi che i prodotti non circolavano validamente in regime di sospensione dall'accisa. L'amministrazione emetteva nei confronti di WR un avviso di accertamento per le accise e una sanzione pecuniaria.
I giudici tributari nazionali annullavano l'avviso ritenendo che WR fosse un "agente incolpevole": egli non era proprietario dei beni, non aveva alcun interesse sui medesimi, non poteva verificare il codice tramite il sistema EMCS e non sapeva, né avrebbe dovuto sospettare, l'irregolarità. La Court of Appeal dubitava però che tale soluzione fosse compatibile con la direttiva 2008/118/CE.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza se, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE, debba ritenersi debitore dell'accisa il trasportatore che abbia il possesso materiale dei prodotti al momento dell'esigibilità, anche se:
- non ha alcun diritto o interesse sui beni;
- trasporta i prodotti per conto terzi dietro corrispettivo;
- conosce che si tratta di prodotti soggetti ad accisa, ma non sa che l'imposta è divenuta esigibile;
- oppure non sa nemmeno che i beni sono soggetti ad accisa.
Normativa UE rilevante
La Corte richiama il quadro della direttiva 2008/118/CE, in particolare:
- i considerando 2 e 8, relativi all'armonizzazione delle condizioni di riscossione e delle condizioni di esigibilità;
- l'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), che definisce il regime generale delle accise;
- l'articolo 4, punti 7 e 11, sulle nozioni di regime di sospensione e deposito fiscale;
- l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, sull'immissione in consumo;
- l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), sul debitore in caso di detenzione fuori dal regime sospensivo;
- l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto ii), che in ipotesi di irregolarità durante la circolazione in sospensione richiede invece la conoscenza o conoscibilità dell'irregolarità;
- l'articolo 17, paragrafo 1, e l'articolo 21, sulla circolazione in sospensione con documento amministrativo elettronico;
- l'articolo 33, paragrafi 1, 3 e 4, sulla detenzione per scopi commerciali in altro Stato membro.
Ragionamento della Corte
La Corte adotta un'interpretazione autonoma e uniforme della nozione di "persona che detiene" i prodotti. In linguaggio corrente, chi detiene un bene è chi ne ha il possesso materiale; non rilevano né la proprietà né un interesse giuridico sul bene. Inoltre, l'articolo 33, paragrafo 3, non introduce alcun requisito di conoscenza dell'esigibilità dell'accisa.
L'interpretazione sistematica conferma tale lettura: l'articolo 7 e l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), non richiedono un elemento soggettivo per la detenzione fuori dal regime sospensivo; al contrario, quando il legislatore UE ha voluto subordinare la responsabilità a una conoscenza effettiva o ragionevolmente esigibile, lo ha fatto espressamente, come all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto ii). Ne deriva che l'assenza di una clausola analoga nell'articolo 33, paragrafo 3, è deliberata.
La Corte sottolinea anche la finalità antifrode della direttiva 2008/118/CE: un criterio soggettivo renderebbe più difficile la riscossione delle accise, perché l'amministrazione si troverebbe a dover dimostrare lo stato psicologico del trasportatore, spesso unico interlocutore pratico. L'eventuale azione di regresso contro altri soggetti resta affidata al diritto nazionale e non incide sulla qualificazione del debitore verso il fisco.
Decisione/dispositivo
La Corte risponde che l'articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE deve essere interpretato nel senso che il trasportatore che ha il possesso materiale dei prodotti sottoposti ad accisa al momento in cui l'accisa diviene esigibile è debitore dell'imposta anche se è privo di diritti o interessi sui beni e anche se non sa che i prodotti sono soggetti ad accisa o che l'accisa è divenuta esigibile.
Principio affermato
Nel regime dell'articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE, la responsabilità tributaria è ancorata al possesso materiale dei prodotti detenuti per scopi commerciali in un altro Stato membro, non alla conoscenza dell'irregolarità o dell'esigibilità dell'accisa. La buona fede del trasportatore non elimina la sua qualità di debitore nei confronti dell'amministrazione fiscale, salva la possibilità di regresso nei rapporti interni se prevista dal diritto nazionale.
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