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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05910/2024 del 05/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato davanti al Giudice di Pace il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma. Il giudice di merito aveva respinto l’opposizione. In cassazione il cittadino nigeriano ha dedotto un solo motivo, formalmente prospettato come omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., lamentando che il Giudice di Pace non avesse considerato la situazione della Nigeria, in particolare della regione del Delta del Niger di sua provenienza, il peggioramento della sicurezza interna rispetto al momento dell’espatrio, e la sua condizione personale in caso di rimpatrio. Ha inoltre censurato la motivazione come apparente, perché non avrebbe spiegato le ragioni del rigetto né vagliato le allegazioni e la documentazione richiamata sulle condizioni del Paese e dell’area di provenienza.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha richiamato il principio secondo cui, in materia di immigrazione, il giudice chiamato a decidere sulla convalida del trattenimento dello straniero espulso deve verificare incidentalmente la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo, inclusa l’eventuale inespellibilità dello straniero, in un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 14 del d.lgs. n. 286/1998 in relazione all’art. 5, par. 1, CEDU. Ha osservato che, se la domanda di protezione internazionale è stata rigettata, la procedura di espulsione prosegue, con necessità di valutare anche eventuali cause di inespellibilità. Nel caso concreto il Giudice di Pace si era limitato a un riferimento generico all’art. 19 del d.lgs. n. 286/1998, senza spiegare perché le allegazioni del ricorrente non fossero accolte, con conseguente vizio motivazionale. Per questo l’ordinanza è stata cassata e la causa rinviata al Giudice di Pace di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di fatti decisivi per il giudizio

    È la norma invocata per denunciare il vizio motivazionale derivante dall’omessa considerazione di fatti storici decisivi e discussi tra le parti.

  • art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998

    Va interpretato in modo costituzionalmente orientato, così da imporre al giudice di rilevare incidentalmente la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo, inclusa l’inespellibilità dello straniero, quando rilevante ai fini della decisione.

  • art. 5, par. 1, CEDU

    Consente la detenzione a fini di espulsione solo a condizione che la procedura sia regolare; viene utilizzato come parametro interpretativo per il controllo incidentale sulla legittimità dell’espulsione.

  • art. 19 del d.lgs. n. 286/1998

    Le eventuali cause di inespellibilità devono essere effettivamente esaminate e non richiamate solo in modo generico, quando siano state specificamente allegate dalla parte interessata.

  • artt. 375 c.p.c. e 380 bis.1 c.p.c.

    Sono le norme processuali richiamate per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

Massime di principio

  • In materia di espulsione dello straniero, il giudice deve verificare incidentalmente la manifesta illegittimità del provvedimento, compresa l’eventuale inespellibilità, quando tale profilo incida sulla regolarità della procedura di allontanamento.
  • Se la domanda di protezione internazionale è stata rigettata, ciò non esaurisce il controllo sul provvedimento espulsivo, dovendo comunque essere valutate le allegazioni specifiche relative a cause di inespellibilità o a condizioni del Paese di origine che rendano illegittimo il rimpatrio.
  • La motivazione è apparente quando il giudice si limita a richiami normativi o formule generiche senza confrontarsi con le specifiche allegazioni e con la documentazione dedotta dalla parte.
  • Il vizio di omesso esame di fatti decisivi è integrato quando il giudice non considera circostanze storiche specifiche, ritualmente dedotte e potenzialmente idonee a mutare l’esito della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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