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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46819/2023 del 21/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, tramite il difensore Avv. Nicola Piscopo, impugnava il decreto del 28/11/2022 che aveva confermato la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale. Venivano prospettati due motivi principali: (1) violazione del principio di correlazione tra accusa e decisione, deducendo che la proposta del Questore di Chieti qualificava la pericolosità come generica mentre il provvedimento imponeva la sorveglianza speciale per pericolosità specifica collegata a reati di stalking, senza che negli atti propulsivi fosse specificamente richiamata la fattispecie prevista dall'art. 1, comma 1, lett. c) e dall'art. 4, comma 1, lett. i-ter, D.Lgs. n. 159/2011; (2) violazione del rapporto tra misura di prevenzione e custodia cautelare, sostenendo che la misura doveva essere sospesa o che doveva essere disposta una rivalutazione della pericolosità sociale a seguito del periodo di detenzione (anche domiciliare) del proposto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In motivazione la Corte ha ritenuto infondato il primo motivo: il Tribunale di prevenzione è libero di qualificare la pericolosità (generica o specifica) purché la nuova qualificazione sia fondata sugli stessi elementi di fatto contenuti nella proposta e che sia stato garantito alla difesa un contraddittorio effettivo; pertanto non sussiste violazione del principio di correlazione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha affermato che lo stato di detenzione non impone automaticamente la sospensione della misura di prevenzione né una rivalutazione immediata della pericolosità; la rivalutazione è necessaria solo se la concreta esecuzione della misura è ritardata per oltre due anni a causa della detenzione, ai sensi dell'art. 14, comma 2-ter, D.Lgs. n. 159/2011. Alla luce di tali principi giurisprudenziali, il ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)

    La Corte ha richiamato le disposizioni sul concetto di pericolosità sociale e sulle fattispecie di pericolosità specifica (art. 1, art. 4 lett. i-ter) e ha spiegato che la qualificazione della pericolosità può essere modificata rispetto alla proposta originaria purché si fondi sugli stessi elementi di fatto. Ha inoltre richiamato l'art. 14, comma 2-ter, in base al quale la rivalutazione della pericolosità diventa necessaria se l'esecuzione della misura è sospesa per oltre due anni a causa dell'espiazione della pena o della detenzione.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Il ricorrente aveva invocato il principio di correlazione e corrispondenza tra accusa e decisione richiamando anche art. 521 c.p.p.; la Corte ha ritenuto che nel procedimento di prevenzione il rispetto del principio di correlazione si realizza mediante la connessione tra gli elementi di fatto indicati nella proposta e la decisione, non richiedendo una pedissequa ripetizione della qualificazione giuridica originaria.

  • art. 285 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al rapporto tra misura di prevenzione e custodia cautelare. La Corte ha stabilito che lo stato di detenzione non impedisce di per sé l'applicazione della misura di prevenzione né impone la sua sospensione, salvo gli effetti di sospensione per il decorso biennale previsti dalla normativa speciale.

  • art. 14, comma 2-ter, D. Lgs. n. 159/2011

    La Corte ha indicato che la rivalutazione della pericolosità sociale è necessaria ove la misura sia stata sospesa per effetto dell'espiazione della pena e la sospensione si prolunghi per oltre due anni tra emissione e concreta esecuzione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il giudice di prevenzione può ricondurre la pericolosità del proposto a una categoria diversa da quella indicata negli atti propulsivi (es. da generica a specifica) se la nuova qualificazione è fondata sugli stessi elementi di fatto contenuti nella proposta e la difesa ha avuto un contraddittorio effettivo su quegli elementi.
  • Non è necessario che gli atti propulsivi riportino espressamente la medesima qualificazione giuridica impiegata nel provvedimento; è sufficiente che gli elementi di fatto siano stati esplicitati e che consentano alla difesa di difendersi.
  • La detenzione del proposto non determina automaticamente la sospensione della misura di prevenzione né una presunzione di attenuazione della pericolosità sociale; la rivalutazione diventa obbligatoria solo se la concreta esecuzione della misura è ritardata per oltre due anni a causa della detenzione.
  • Se si ritiene che la misura sia stata emessa senza rispettare il principio di correlazione, occorre dimostrare che la decisione si fonda su elementi di fatto differenti da quelli contenuti nella proposta o che alla difesa non sia stato garantito un contraddittorio effettivo.
  • In caso di prolungata detenzione, il mezzo processuale corretto è ottenere la rivalutazione della pericolosità alla scadenza del termine biennale previsto dalla normativa, oltre che monitorare lo stato di esecuzione della misura per chiedere eventuali provvedimenti interlocutori tempestivi.

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