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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29129/2021 del 20/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (consulente tecnico)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione proposta dalla società, nel giudizio presupposto, contro il decreto di liquidazione del compenso spettante al consulente tecnico d'ufficio nominato in una causa tributaria relativa alla debenza dell'IVA sui diritti di imbarco. Il giudice di merito aveva liquidato il compenso in misura poi rideterminata in euro 10.000,00, ponendolo però a carico esclusivo della società e non in solido con l'Agenzia delle Entrate. Il consulente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) ultrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per avere il giudice escluso la solidarietà pur in assenza di specifica domanda; 2) violazione delle norme sulla solidarietà nel pagamento del compenso del CTU, sostenendo che il compenso dovesse gravare solidalmente su tutte le parti del processo; 3) violazione delle norme sulla quantificazione degli onorari, per avere il giudice considerato unitario l'incarico pur articolato in sei quesiti e per aver sottostimato il compenso; 4) violazione delle norme sul raddoppio del compenso, deducendo che, riconosciuta l'eccezionale importanza e complessità della prestazione, il giudice avrebbe dovuto aumentare gli onorari fino al doppio.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo, ritenendo che il compenso del consulente tecnico d'ufficio debba essere posto solidalmente a carico di tutte le parti del processo, perché l'attività peritale è svolta nell'interesse della giustizia e delle parti tutte. Ha quindi cassato l'ordinanza impugnata limitatamente al capo che poneva il pagamento esclusivamente a carico della società e ha deciso nel merito, disponendo la solidarietà del debito verso il CTU. Il primo motivo è stato ritenuto assorbito. Gli altri motivi sono stati rigettati, perché la quantificazione del compenso, la considerazione dell'incarico come unitario nonostante la pluralità dei quesiti e la mancata applicazione automatica del raddoppio rientravano nella discrezionalità del giudice di merito e non integravano violazione di legge. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato quale parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato invocato dal ricorrente

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per sostenere il vizio di ultrapetizione

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel motivo sulla liquidazione del compenso

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla ripartizione delle spese

  • art. 15 D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato in relazione al rito tributario e alla disciplina delle spese/impugnazioni

  • art. 168 DPR n. 115 del 2002

    richiamato nel quadro normativo sulla liquidazione degli ausiliari

  • art. 170 DPR n. 115 del 2002

    norma posta a base dell'opposizione al decreto di liquidazione

  • art. 171 DPR n. 115 del 2002

    richiamato nel quadro normativo dell'opposizione

  • art. 1292 c.c.

    richiamato per affermare che la solidarietà libera gli altri condebitori solo con il pagamento

  • art. 1294 c.c.

    richiamato come base della solidarietà passiva nel pagamento del compenso al CTU

  • art. 61 c.p.c.

    richiamato per la funzione del consulente tecnico quale ausiliario del giudice nell'interesse della giustizia

  • art. 291 c.p.c.

    richiamato in tema di rinnovazione della notificazione nulla del ricorso in cassazione

  • art. 15 D.Lgs. n. 150 del 2011

    richiamato dal giudice di merito per affermare la tempestività dell'opposizione

  • legge 8 luglio 1980 n. 319

    richiamata come fonte della disciplina dei compensi agli ausiliari del giudice

  • artt. 49 e ss. DPR n. 115 del 2002

    richiamati per la disciplina della liquidazione degli onorari del CTU

  • art. 50 DPR n. 115 del 2002

    indicato come norma che demanda alle tabelle la misura degli onorari

  • art. 51, comma 1, DPR n. 115 del 2002

    richiamato per la determinazione del compenso tra minimo e massimo in relazione a difficoltà, completezza e pregio della prestazione

  • art. 52 DPR n. 115 del 2002

    "Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati sino al doppio"

    la Corte afferma che il raddoppio non è automatico, ma costituisce una facoltà discrezionale del giudice di merito

  • legge 8 luglio 1980 n. 319, art. 5

    richiamata come antecedente storico della facoltà di aumento sino al doppio

  • art. 2 D.M. 30 maggio 2002

    richiamato per la tariffa a percentuale delle prestazioni amministrative, contabili e fiscali

  • art. 29 D.M. 30 maggio 2002

    richiamato nel motivo sulla quantificazione degli onorari

  • D.P.R. 27 luglio 1988 n. 352

    richiamato come disciplina previgente delle perizie amministrative, contabili e fiscali

  • art. 2 D.P.R. 27 luglio 1988 n. 352

    richiamato per il limite massimo dello scaglione e per l'uso del valore eccedente come indice di eccezionale importanza

  • art. 3 Cost.

    richiamato nella questione di costituzionalità evocata nel ragionamento

  • art. 97 Cost.

    richiamato nella questione di costituzionalità evocata nel ragionamento

Massime di principio

  • Il compenso del consulente tecnico d'ufficio, quale ausiliario del giudice, grava in via solidale su tutte le parti del processo che hanno beneficiato dell'attività peritale, poiché il rapporto con il consulente è distinto dai rapporti interni tra le parti regolati dal principio di soccombenza.
  • La diversa ripartizione delle spese tra le parti nel giudizio presupposto non incide sul diritto del CTU a pretendere il pagamento solidale del proprio compenso, salvo l'avvenuto integrale pagamento da parte di uno dei condebitori.
  • Ai fini della liquidazione del compenso al CTU, la pluralità dei quesiti non implica di per sé pluralità degli incarichi: ciò che conta è se l'attività peritale costituisca un'indagine sostanzialmente unitaria oppure autonome e distinte indagini.
  • La determinazione del compenso del CTU entro i limiti minimo-massimo della tariffa è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non integra violazione di legge se il giudice valorizza la difficoltà, la completezza e il pregio della prestazione.
  • L'aumento "fino al doppio" degli onorari per prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà non è automatico, ma dipende da una valutazione discrezionale del giudice, insindacabile in cassazione salvo difetto di motivazione o errori di diritto.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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