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Ordinanza

Ordinanza n. 46/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento della Questura di -OMISSIS- in data 18 settembre 2025, notificato il 19 settembre 2025, con cui è stata disposta, nei confronti del ricorrente, la revoca del permesso di soggiorno rilasciato il 18 dicembre 2024;

Giustizia amministrativa202502352

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del permesso di soggiorno rilasciato il 18 dicembre 2024

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del permesso di soggiorno, chiedendone la sospensione cautelare. Dalla motivazione dell’ordinanza emergono censure riferite, in particolare, alla valutazione della pericolosità sociale fondata sull’arresto del 28 agosto 2025 per la presunta commissione del reato ostativo previsto dall’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, al rilievo attribuito alla situazione familiare e personale, nonché all’omessa traduzione del provvedimento. Il ricorrente aveva contestato la rilevanza dell’arresto in assenza di una sentenza di condanna e aveva dedotto l’incidenza dei rapporti familiari e della propria permanenza in Italia.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris. Ha ritenuto coerente la valutazione di pericolosità sociale effettuata dalla Questura, valorizzando l’arresto per il presunto reato ostativo di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, il possesso di 4.400 euro in contanti e di 195 grammi complessivi di sostanza stupefacente, nonché l’applicazione della custodia cautelare in carcere. In questa fase non è stata ritenuta decisiva l’assenza di una sentenza di condanna. Il giudice ha inoltre considerato adeguatamente valutata la situazione familiare, caratterizzata dallo scioglimento della convivenza con la consorte e le figlie, dal tardivo riconoscimento delle figlie e dal mancato mantenimento dei familiari; tali circostanze non risultavano smentite dalla documentazione prodotta. È stata ritenuta rilevante anche la situazione personale, compreso il mancato riconoscimento di un regime di protezione all’esito del contenzioso davanti al giudice ordinario. Infine, l’omessa traduzione non è stata considerata viziante, poiché il ricorrente risulta presente in Italia dal 2016. La liquidazione delle spese della fase cautelare è stata rinviata al merito, anche in considerazione dell’istanza di patrocinio a spese dello Stato respinta dalla competente Commissione e della riserva di proporre reclamo.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata rigettata per insussistenza del fumus boni iuris.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    La presunta commissione del reato di detenzione di sostanze stupefacenti è stata valorizzata dalla Questura e dal TAR quale elemento ostativo e indice di pericolosità sociale, anche in assenza di una sentenza di condanna.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità del ricorrente mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l’arresto per la presunta commissione di un reato ostativo in materia di stupefacenti, accompagnato dal sequestro di denaro contante e di un quantitativo significativo di sostanza e dall’applicazione della custodia cautelare in carcere, può integrare un elemento idoneo a fondare una valutazione di pericolosità sociale ai fini della revoca del permesso di soggiorno, anche prima della formazione di una sentenza di condanna.
  • Ai fini della valutazione della legittimità della revoca del permesso di soggiorno, l’amministrazione può considerare la situazione familiare effettiva del titolare, compresi l’interruzione della convivenza, il mancato mantenimento dei familiari e il tardivo riconoscimento dei figli, quando tali circostanze risultino dagli atti e non siano adeguatamente smentite dall’interessato.
  • La permanenza pluriennale dello straniero sul territorio nazionale non rende di per sé illegittima l’omessa traduzione del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno, quando la conoscenza della lingua o comunque la concreta comprensibilità dell’atto possano essere desunte dalla prolungata presenza in Italia.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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