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Sentenza

Sentenza n. 4016/2026 - Milano, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n. 76/2025 del Tribunale di Busto Arsizio, pubblicata il 15/01/2025.

Giustizia amministrativa202503652

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione integrale della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che riconosceva differenze retributive per la retribuzione professionale docenti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto al trattamento accessorio della retribuzione professionale docenti per 245 giorni dell'anno scolastico 2021/2022 e condannato l'Amministrazione al pagamento di euro 1.426,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 21 gennaio 2025 ed era passata in giudicato il 4 settembre 2025. Il ricorso per ottemperanza è stato notificato il 1° ottobre 2025, poiché il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha documentato il pagamento delle spese di lite agli avvocati antistatari della ricorrente e ha prodotto un estratto di file excel dal quale risultava che il pagamento della somma spettante a titolo di retribuzione professionale docenti era «in liquidazione». Il TAR, con ordinanza istruttoria, ha richiesto l'attestazione ufficiale dell'avvenuto pagamento, l'eventuale ricevuta SICOGE e ogni ulteriore informazione sullo stato dell'esecuzione, ma l'Amministrazione non ha fornito riscontro. La ricorrente ha quindi dedotto la mancata integrale esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero, ritenendo provato soltanto il pagamento delle spese di lite e non anche quello della somma dovuta alla ricorrente a titolo di retribuzione professionale docenti. L'estratto di file excel recante l'indicazione «in liquidazione» non è stato considerato sufficiente a dimostrare l'effettivo pagamento; a tal fine sarebbe stata necessaria una quietanza o altra ricevuta rilasciata dal SICOGE. Poiché la pretesa era stata soddisfatta solo parzialmente, il Ministero è stato ordinato a effettuare entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza il pagamento integrale della somma residua portata dal titolo, detratto quanto eventualmente già corrisposto. Per il caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato quale Commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese, o un dirigente o funzionario delegato, con termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'inutile decorso del termine a cura della ricorrente. Non è stato previsto alcun compenso per il Commissario. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 64 c.p.a.

    contegno delle parti ai sensi dell’art. 64 del cod.proc.amm.

    Il Collegio ha valutato gli atti e il comportamento processuale delle parti, ritenendo provato il pagamento delle spese di lite ma non quello delle somme dovute alla ricorrente.

  • art. 7 CCNL 15.3.2001

    trattamento accessorio della retribuzione professionale docenti di cui all’art. 7 del CCNL 15.3.2001

    È la fonte contrattuale sostanziale del diritto al trattamento accessorio riconosciuto dal giudicato.

  • art. 25 CCNI 31.8.1999

    quantificato con le modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.I. del 31.8.1999

    Disciplina le modalità di quantificazione del trattamento accessorio riconosciuto alla docente.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    art. 13 comma 6bis.1 del DPR n. 115/2002

    È richiamato per la disciplina dell'onere relativo al contributo unificato nella liquidazione delle spese.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione deve dimostrare con documentazione ufficiale l'effettiva esecuzione del giudicato; una mera indicazione contabile o informatica dello stato «in liquidazione» non prova l'avvenuto pagamento.
  • Quando il giudicato è stato eseguito solo parzialmente, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza limitatamente alle obbligazioni ancora insoddisfatte e ordinare il pagamento della somma residua.
  • In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato per l'adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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