Cassazione Penale, Sentenza n. 35394/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione dell'ordinanza del 24/01/2025 del Tribunale di Palermo che, in rinnovato riesame disposto dalla Corte di Cassazione, ha confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal GIP di Agrigento il 20/04/2024 per il delitto di omicidio e porto/detenzione illegale di armi. La difesa denunciava violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e)) in relazione agli artt. 192 e 273 c.p.p. e agli artt. 3 e 29 Cost., articolando due censure principali: 1) mancata o insufficiente verifica dell"alibi fondato su fotogrammi estrapolati dal sistema di videosorveglianza dell"officina "La Carmen" e sulla simulazione dei tempi di percorrenza tra officina e luogo del delitto; 2) presunta contaminazione del test "stub" (particelle di polvere da sparo). La difesa ha inoltre sostenuto l"assenza delle esigenze cautelari, allegando tabulati telefonici e fotogrammi in replica.
La decisione
Rigetto del ricorso in cassazione. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la conferma della misura cautelare, richiamando la coerenza e la concordanza degli indizi: il risultato "singolare" dello stub (coincidenza compositiva delle particelle di polvere da sparo rinvenute su vittima, arma e sull"indagato - naso e mani - e sul sedile dell"auto, tutte prive di antimonio), il forte movente (risentimento e desiderio di vendetta), e le incongruenze/insufficienze relative all"alibi video (mancata autenticazione dei fotogrammi e discrepanza di 9 minuti fra orari video e tabulati telefonici, oltre al problema dell"ora legale/solare). La Corte ha ritenuto non provata la contaminazione dello stub e ha valorizzato la necessità di spiegazioni che il ricorrente non ha fornito. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e trasmissione copia dell"ordinanza al Direttore dell"istituto penitenziario ai sensi dell"art. 94, comma 1-ter, disp. att.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Norma che indica i motivi di cassazione: il ricorso è proposto per violazione di legge e per vizio di motivazione (lett. b) ed e)). La Corte ha valutato la congruità della motivazione del giudice del riesame rispetto ai canoni di logica e diritto.
art. 192 c.p.p.
Riferimento alla disciplina delle prove documentali e della loro valutazione: la Corte ha ritenuto che mancasse l"autenticazione/genuinità dei fotogrammi video e che ciò ne limitasse il valore liberatorio dell"alibi.
art. 273 c.p.p.
Richiamato nel motivo come parametro procedurale relativo all"accertamento e alla utilizzazione delle risultanze tecnico-scientifiche: la Corte ha esaminato la contestazione sulla presunta contaminazione dello stub e l"ha ritenuta non provata.
art. 3 Cost.
Norma costituzionale evocata dalla difesa (presunta violazione di diritti fondamentali/eguaglianza): la Corte non ha ritenuto che sussistessero violazioni tali da rendere illegittima la misura cautelare.
art. 29 Cost.
Richiamato dalla difesa (tutela della famiglia), invocato a sostegno di profili di lesione di posizioni familiari; la Corte non lo ha ritenuto determinante nella valutazione delle esigenze cautelari.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norma applicata nella fase esecutiva: ordine di trasmettere copia dell"ordinanza al Direttore dell"istituto penitenziario per gli adempimenti di legge.
Massime di principio
- Nei riesami cautelari il giudice valuta "gravi indizi" e non la prova piena: la motivazione deve collegare logicamente gli elementi indiziari alla qualificata probabilità di responsabilità.
- Un alibi documentale fondato su fotogrammi/video richiede l"autenticazione e la verifica della genuinità e della corrispondenza temporale; discrepanze non spiegate (anche di pochi minuti) ne riducono il valore liberatorio.
- I riscontri tecnico-scientifici (es. test per particelle di polvere da sparo) possono essere decisivi se presentano concordanza e caratteristiche specifiche (es. assenza di componenti usuali) e se la presunta contaminazione non è documentata in modo serio.
- La semplice possibilità teorica di raggiungere il luogo del delitto non è sufficiente a escludere la responsabilità se esistono altri indizi concordanti che rendono plausibile la partecipazione dell"indagato.
- Critiche difensive presentate tardivamente o non specificamente sviluppate durante i precedenti gradi possono avere scarso rilievo in cassazione se non accompagnate da spiegazioni o prove concrete.
- La presenza di moventi concreti (es. risentimento per un precedente delitto) rafforza la valutazione indiziaria e può giustificare la conferma della misura cautelare in assenza di prova piena.
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