Sentenza n. 6145/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento, previo accoglimento dell’unita istanza cautelare, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo - della Determinazione (e relativo allegato) n. 24300 del 12 dicembre 2022 della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE della Regione Emilia Romagna, avente ad oggetto “Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125” (doc. 1), comunicata con nota del 13 dicembre 2022 prot. 1226260 (doc. 2), nella parte i cui prevede che la ricorrente sia tenuta a versare alla Regione Emilia-Romagna la somma complessiva di euro 194.048,05; - del D.M. 06 luglio 2022, pubblicato in G.U. il 15/09/2022, adottato dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha: certificato il superamento del tetto della spesa per dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, calcolato con riferimento ai dati di costo, rilevati a consuntivo per ciascun anno come risultanti dal modello CE consolidato regionale alla voce BA0210 – Dispositivi medici del modello di rilevazione del conto economico” (doc. 3); - del D.M. del 6 ottobre 2022, pubblicato in G.U. il 26/10/2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” con il quale sono definite le modalità procedurali per la definizione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, in applicazione dell'articolo 18, comma l del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 (doc. 4); - per quanto possa occorrere, dell’Accordo, atto di repertorio numero 181 CSR del 7 novembre 2019, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (doc. 5). Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GLOBUS MEDICAL ITALY S.R.L. il 25\3\2025: per l’annullamento, - della Determinazione dirigenziale della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna n. 25860 del 27 novembre 2024, recante “Ottemperanza alla Sentenza n. 139/2024 emessa dalla Corte Costituzionale in data 22 luglio 2024 e aggiornamento dell’accertamento e dell’impiego relativi al ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015-2018”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione regionale di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici, unitamente agli atti ministeriali presupposti e, con motivi aggiunti, alla determinazione regionale di aggiornamento adottata in ottemperanza a una sentenza della Corte costituzionale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato la determinazione della Regione Emilia-Romagna che le aveva addebitato una quota di ripiano pari a euro 194.048,05 per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Sono stati inoltre impugnati il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, relativo alla certificazione del superamento del tetto di spesa, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, recante le linee guida per l'adozione dei provvedimenti regionali e provinciali, e, per quanto occorrente, l'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019. Con motivi aggiunti è stata impugnata la successiva determinazione regionale del 27 novembre 2024, adottata in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 139/2024 e relativa all'aggiornamento dell'accertamento e dell'impiego del ripiano. Il testo della sentenza non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
All'udienza del 27 marzo 2026 il difensore della ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, a seguito dell'intervenuto versamento della quota del 25% prevista dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025. Il Collegio ha rilevato che tale disposizione consente di assolvere gli obblighi relativi agli anni 2015-2018 mediante il versamento della quota ridotta e che l'integrale versamento estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici, precludendo ulteriori azioni giurisdizionali connesse agli importi dovuti per gli anni considerati. Di conseguenza, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese di lite sono state compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 7 d.l. n. 95/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ... L'integrale versamento dell'importo ... estingue l'obbligazione ... precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti.
Il versamento integrale della quota ridotta prevista dalla disposizione estingue l'obbligazione di ripiano per gli anni 2015-2018 e determina il venir meno dell'interesse alla decisione dei ricorsi proposti contro i relativi provvedimenti regionali e provinciali.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse conseguente al versamento della quota prevista dalla legge comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
art. 9-ter, comma 9, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015
La disposizione è richiamata quale fonte degli obblighi posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per il ripiano del superamento del tetto di spesa.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015
La disposizione è richiamata quale base dei provvedimenti regionali e provinciali di individuazione delle quote di ripiano dovute dalle aziende fornitrici.
art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023, convertito dalla l. n. 56/2023
La disposizione è richiamata dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025 tra le fonti degli obblighi estinguibili mediante il versamento della quota ridotta.
Massime di principio
- Quando una disposizione sopravvenuta consente alle aziende fornitrici di dispositivi medici di estinguere gli obblighi di ripiano relativi agli anni 2015-2018 mediante il versamento di una quota ridotta degli importi dovuti, l'integrale versamento della quota determina il venir meno dell'interesse alla decisione dei ricorsi proposti contro i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano.
- L'estinzione dell'obbligazione prevista dalla disciplina sopravvenuta e la conseguente preclusione di ulteriori azioni giurisdizionali connesse agli importi relativi agli anni interessati giustificano la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- In presenza della sopravvenuta carenza di interesse derivante dal versamento della quota ridotta di ripiano, il giudizio relativo sia al ricorso introduttivo sia ai motivi aggiunti deve essere dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese quando ricorrano giusti motivi.
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