Sentenza del 07/05/2018 n. 2056 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Processo tributario - Dichiarazioni rese da terzi - Validità probatoria - Presunzione semplice - Necessità di altri elementi probatori.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la contestazione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, della deducibilità e/o detraibilità di operazioni ritenute inesistenti, sulla base soprattutto delle dichiarazioni rese dal titolare della ditta che avrebbe emesso le fatture. Il ricorrente sosteneva che tali dichiarazioni, acquisite dai verificatori, non fossero sufficienti da sole a dimostrare l’inesistenza delle operazioni, in assenza di ulteriori riscontri oggettivi. Evidenziava inoltre di avere effettivamente svolto i servizi fatturati e di avere tenuto una contabilità regolare.
La decisione
La pretesa dell’Amministrazione finanziaria è stata ritenuta non adeguatamente provata. Le dichiarazioni del terzo hanno valore di mero indizio e possono contribuire alla formazione del convincimento del giudice solo se corroborate da altri elementi probatori. Nel caso concreto mancavano riscontri documentali sufficienti; inoltre, gli elementi acquisiti deponevano contro la qualificazione della ditta come società cartiera, poiché risultava iscritta alla Camera di Commercio, aveva presentato le dichiarazioni dei redditi e disponeva di un dipendente. Anche la società contribuente aveva dimostrato l’effettivo svolgimento dei servizi e la regolarità della propria contabilità. La contestazione fiscale è stata quindi respinta o comunque non confermata per insufficienza della prova.
Massime di principio
- Nel processo tributario le dichiarazioni di terzi raccolte dai verificatori non costituiscono, di regola, prova piena e autonoma, ma hanno valore indiziario.
- Un’accusa di fatture per operazioni inesistenti deve essere sostenuta da elementi oggettivi e convergenti; la sola confessione o dichiarazione del soggetto emittente può non bastare.
- La qualificazione di un’impresa come società cartiera deve essere dimostrata attraverso una valutazione complessiva di elementi concreti, come l’assenza di struttura, personale, attività reale o adempimenti fiscali, e non può fondarsi su un unico indizio.
- Il contribuente può contrastare la contestazione dimostrando l’effettiva esecuzione delle prestazioni, la tracciabilità dei rapporti commerciali e la regolarità della contabilità e della documentazione.
- Quando gli elementi indiziari dell’Amministrazione sono smentiti da dati documentali e dalla concreta operatività dell’impresa emittente e del contribuente, la pretesa fiscale può essere annullata per insufficienza probatoria.
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