Cassazione Penale, Sentenza n. 41541/2022 del 03/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro dell'11/02/2021 che aveva confermato la condanna per il reato di truffa ai danni di Mazzei Luigi. La condotta contestata: dopo aver consegnato un assegno per l'acquisto di un terreno la ricorrente avrebbe chiesto e ottenuto il ritiro dell'assegno sostenendo di aver effettuato un bonifico di €2.000,00 a titolo di penale in favore di Maffei, bonifico poi mai disposto. Motivi di impugnazione: 1) richiesta di rinnovazione dell'istruttoria d'appello per acquisire come prova nuova la sentenza civile del Tribunale di Paola che dichiarava la nullità degli atti di precetto emessi da Mazzei, e conseguente assunzione di testimonianza del Dott. Domenico Naso per chiarire l'esistenza/uso di un assegno sostitutivo; 2) eccezione di prescrizione ritenendo applicabile la sospensione dei termini prevista dall'art. 83 D.L. n.18/2020, con calcolo dei termini diverso da quello fatto dalla Corte territoriale; 3) mancata motivazione e mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (fatto di minima entità), nonostante la ricorrente non fosse recidiva o abituale.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che: a) la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria d'appello fosse inconferente perché la Corte territoriale aveva già fondato la condanna su dichiarazioni della persona offesa e su documentazione (assegno bancario, liberatoria autenticata, copia della disposizione di bonifico) idonea a dimostrare la falsità dell'ordine di bonifico; l'eventuale successiva emissione di un assegno a copertura non avrebbe eliminato la condotta fraudolenta già perfezionata; b) l'eccezione di prescrizione era infondata perché alla prescrizione originaria andavano aggiunti 51 giorni di sospensione disposti in primo grado e 13 giorni di sospensione relativi al periodo Covid applicabili solo al procedimento che aveva un'udienza fissata il 28/04/2020 (quindi la sospensione Covid è stata computata dal 28/04 all'11/05/2020), risultando così la prescrizione non maturata prima della sentenza di appello; c) la valutazione sulla non applicabilità dell'art. 131-bis (fatto di lieve entità) attiene a motivazione di merito e non è sindacabile in cassazione: la Corte territoriale ha ritenuto l'importo (€2.000,00) non esiguo. Conseguenze ulteriori: il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento a favore della Cassa delle ammende della somma di €3.000,00 per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 83 D.L. n.18/2020 (d.l. 17 marzo 2020, n.18)
la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del dl. 17 marzo 2020 n. 18
La sospensione prevista dall'art.83 si applica solo ai procedimenti in cui, nel periodo indicato, fossero effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di atti. Pertanto la sospensione Covid va conteggiata solo se il procedimento ha subito una stasi reale (es. udienza fissata tra il 9/3 e l'11/5/2020). Nel caso di specie la sospensione Covid è stata computata dal 28/04 all'11/05/2020 (13 giorni).
art. 131-bis cod. pen.
La valutazione della minima offensività (applicabilità dell'art.131-bis) costituisce apprezzamento di merito, non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato. La Corte d'appello ha ritenuto l'importo di €2.000,00 non esiguo, escludendo l'applicazione della causa di non punibilità.
artt. 157 e 161 cod. pen. (prescrizione)
I termini di prescrizione vanno computati tenendo conto di eventuali sospensioni intervenute nel procedimento (ad es. 51 giorni disposti in primo grado) e delle sospensioni previste per l'emergenza Covid solo se ricorrono le condizioni normative richieste; il calcolo effettuato dalla Corte ha portato alla data utile posteriore alla sentenza d'appello, escludendo la prescrizione.
art. 129 cod. proc. pen.
Riferimento alla disciplina delle cause di non punibilità che non possono essere dichiarate in presenza di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi, atteso che l'inammissibilità impedisce il formarsi di un valido rapporto di impugnazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede che la parte privata che propone ricorso dichiarato inammissibile sia condannata al pagamento delle spese e, se ricorrono profili di colpa, a versare una somma alla Cassa delle ammende. Nel caso è stata disposta la condanna alle spese e il pagamento di €3.000,00.
Giurisprudenza (Sez. U. n. 5292/2021 e giurisprudenza di merito citata)
la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni ... si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'11 maggio 2020
La Corte ha richiamato le Sezioni Unite e la giurisprudenza di legittimità per precisare che la sospensione Covid non opera in modo generalizzato ma solo nei casi in cui nel procedimento esistessero termini processuali effettivamente pendenti nel periodo di riferimento.
Massime di principio
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello può essere rigettata quando la motivazione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una completa valutazione della responsabilità: la Cassazione non riesamina il merito se la valutazione è congruamente motivata.
- La sospensione della prescrizione per il periodo Covid (art.83 D.L. 18/2020) si applica solo se il procedimento ha avuto termini processuali attivi nel periodo indicato (es. udienza fissata tra 9/3 e 11/5/2020); va dunque valutato caso per caso l'effettiva stasi del procedimento.
- La determinazione della sussistenza della causa di non punibilità per minima offensività (art.131-bis c.p.) è questione di merito e non è sindacabile in Cassazione se la motivazione della corte territoriale è congrua.
- Il calcolo della prescrizione deve tenere conto di tutte le sospensioni disposte (anche quelle risultanti da rinvii per esigenze processuali) e delle specifiche sospensioni emergenziali solo se applicabili alle circostanze del procedimento.
- Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a sanzioni per colpa (art.616 c.p.p.), e l'inammissibilità preclude di regola l'accertamento di cause estintive come la prescrizione in sede di legittimità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 41336/2022 del 03/11/2022
- Sentenza penale · 3 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 41337/2022 del 03/11/2022
- Sentenza penale · 3 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 41338/2022 del 03/11/2022
- Sentenza penale · 3 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 41339/2022 del 03/11/2022
- Sentenza penale · 3 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 41341/2022 del 03/11/2022
- Sentenza penale · 3 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 41344/2022 del 03/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →