Regolamento (UE) 2023/1484
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1484 della Commissione del 18 luglio 2023 che precisa gli aspetti di carattere tecnico del set di dati, definisce i formati tecnici per la trasmissione di informazioni e specifica le modalità e il contenuto delle relazioni sulla qualità per l’organizzazione di un’indagine per campione nel dominio «utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione» per l’anno di riferimento 2024 a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce i requisiti tecnici e metodologici per la raccolta, la strutturazione e la trasmissione dei dati dell’indagine campionaria sull’uso delle TIC per il 2024. Definisce le variabili, i codici, i filtri, i riferimenti temporali, le regole di imputazione e i termini per l’invio di microdati, metadati e relazioni annuali sulla qualità a Eurostat. L’obiettivo è garantire comparabilità, qualità e armonizzazione delle statistiche prodotte dagli Stati membri.
Regolamento di esecuzione che disciplina gli aspetti tecnici, i formati di trasmissione e le relazioni sulla qualità per l’indagine campionaria UE sull’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) per l’anno di riferimento 2024.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri nell’attuazione dell’indagine per campione nel dominio "utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione" prevista dal regolamento (UE) 2019/1700, con riferimento ai dati relativi al 2024 e alle relative relazioni annuali sulla qualità. Riguarda la trasmissione a Eurostat di microdati, metadati e relazioni di qualità tramite il punto unico di accesso; le popolazioni di riferimento sono le famiglie presenti nel territorio dello Stato membro e gli individui con dimora abituale nello Stato membro, in particolare quelli di età compresa tra 16 e 74 anni per molte variabili. Sono previste alcune componenti facoltative e talune informazioni sugli individui possono essere fornite su base volontaria.
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1484 sulla rilevazione campionaria "utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione"
Il regolamento completa il quadro del regolamento (UE) 2019/1700 per l’organizzazione dell’indagine per campione nel dominio "utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione" riferita al 2024. Esso mira a uniformare contenuti, formati e tempistiche di trasmissione verso Eurostat, nonché a standardizzare la rendicontazione della qualità statistica, così da assicurare comparabilità e affidabilità delle statistiche prodotte dagli Stati membri.
Base giuridica e contesto
L’atto è adottato dalla Commissione in base al regolamento (UE) 2019/1700, in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, l’articolo 8, paragrafo 3, e l’articolo 13, paragrafo 6. Dai considerando emerge che la disciplina tecnica serve a:
- agevolare la trasmissione di informazioni dagli Stati membri a Eurostat;
- specificare in dettaglio le modalità delle relazioni annuali sulla qualità;
- garantire l’attuazione accurata dell’indagine campionaria nel dominio TIC;
- consentire il recupero elettronico dei dati tramite il punto unico di accesso;
- favorire, ove opportuno, l’uso di classificazioni statistiche compatibili con NUTS, ISCED, ISCO e NACE.
Oggetto e definizioni
L’articolo 1 delimita l’oggetto del regolamento ai profili tecnici del set di dati, ai formati di trasmissione e alle regole di qualità dell’indagine TIC. L’articolo 2 chiarisce tre nozioni operative:
- il "periodo di rilevazione sul campo", ossia il periodo in cui i dati sono raccolti dai rispondenti;
- il "periodo di riferimento", cioè l’arco temporale cui si riferisce una specifica informazione;
- il "punto unico di accesso", inteso come spazio comune di ricezione dei dati statistici trasmessi a Eurostat.
Popolazioni di riferimento e unità di osservazione
L’articolo 4 individua le popolazioni di riferimento nel territorio dello Stato membro:
- le famiglie;
- gli individui che vi hanno la dimora abituale, secondo la definizione del regolamento (UE) 2019/1700.
Per le variabili relative alle famiglie, le informazioni si rilevano su famiglie con almeno un componente di età compresa tra 16 e 74 anni residente nello Stato membro. Per le variabili sugli individui, la rilevazione riguarda persone tra 16 e 74 anni residenti nel territorio nazionale. Le informazioni sugli individui di tale fascia di età possono essere fornite su base volontaria. La rilevazione è effettuata mediante campione di famiglie o di persone appartenenti a famiglie come unità di osservazione.
Periodi di riferimento e raccolta dei dati
L’articolo 5 disciplina i riferimenti temporali:
- per la tematica dettagliata "interazione con le amministrazioni pubbliche", il periodo di riferimento comprende gli ultimi tre trimestri del 2023 e il primo trimestre del 2024;
- per la tematica "effetto dell’uso", il riferimento è l’ultima occasione in cui il rispondente ha svolto l’attività;
- per tutte le altre tematiche dettagliate della tematica 07 "partecipazione alla società dell’informazione", il riferimento è il primo trimestre 2024.
La data della prima intervista è la data di riferimento. Inoltre, per i dati forniti direttamente dai rispondenti, l’articolo 6 fissa il periodo di rilevazione sul campo nel secondo trimestre 2024.
Gestione della qualità del dato
L’articolo 7 ammette interventi di correzione e trattamento dei dati quando le informazioni risultino mancanti, non valide o incoerenti. In tali casi possono essere utilizzate imputazione, modellizzazione o ponderazione. Il regolamento impone che la procedura preservi la variabilità tra le variabili e le loro correlazioni; privilegia metodi con componenti di errore nei valori imputati rispetto alla mera imputazione di un valore previsto e favorisce approcci che tengano conto della struttura congiunta delle variabili piuttosto che metodi marginali o monovariabili.
Trasmissione di microdati, metadati e formato tecnico
L’articolo 8 impone termini precisi:
- i dati definitivi vanno trasmessi a Eurostat entro il 5 ottobre 2024;
- la trasmissione avviene sotto forma di file di microdati con pesi adeguati;
- i dati devono essere controllati e validati integralmente prima dell’invio, utilizzando il formato comune di scambio di dati e metadati statistici attraverso il punto unico di accesso;
- i dati devono rispettare le regole di validazione conformi alle specifiche delle variabili contenute nell’allegato;
- i metadati devono essere inviati nella struttura standard definita da Eurostat entro il 5 gennaio 2025, sempre tramite il punto unico di accesso.
Relazione annuale sulla qualità
L’articolo 9 richiede agli Stati membri di trasmettere una relazione annuale sulla qualità per il dominio TIC. La relazione deve essere conforme agli standard più recenti del sistema statistico europeo e includere:
- dati e metadati sulla qualità;
- informazioni su accuratezza e affidabilità dell’indagine;
- descrizione delle modifiche a concetti e definizioni di base che incidono sulla comparabilità nel tempo e tra i diversi paesi;
- indicazione della conformità al questionario tipo e delle modifiche alla concezione del questionario rilevanti ai fini della comparabilità.
La relazione deve essere inviata a Eurostat secondo le norme tecniche da essa definite entro il 5 gennaio 2025 ed essere presentata tramite il punto unico di accesso.
Contenuto dell’allegato: struttura del set di variabili
L’allegato costituisce la parte più operativa del regolamento e descrive i formati tecnici delle variabili per ciascuna tematica dell’indagine. Le macro-aree includono:
- aspetti tecnici della rilevazione, con variabili quali anno dell’indagine, data della prima intervista, strato, unità primaria di campionamento, identificativi di famiglia e individuo, pesi, durata dell’intervista, tipo di intervista e localizzazione territoriale;
- caratteristiche della persona e della famiglia, come sesso, anno di nascita, età, cittadinanza, paese di nascita e composizione familiare;
- mercato del lavoro, con informazioni su condizione lavorativa principale, posizione nella professione, attività economica, professione, qualificazione ICT/manuale e tempo pieno/part-time;
- istruzione, con livello di istruzione conseguito e sua aggregazione;
- salute, con l’indicatore GALI sulle limitazioni nelle attività;
- reddito, con la classe di reddito mensile netto equivalente delle famiglie;
- partecipazione alla società dell’informazione, con un ampio blocco su accesso a Internet, uso, frequenza, attività online, interazione con le amministrazioni pubbliche, commercio elettronico, uso dell’Internet delle cose ed effetto dell’uso dei dispositivi digitali.
L’allegato contiene inoltre molte variabili derivate, filtri di compilazione, codici di risposta e opzioni facoltative. Tra i temi più rilevanti per la pratica professionale figurano:
- l’interazione con amministrazioni pubbliche via siti web o app, inclusi accesso a dati personali, richiesta di documenti, prestazioni, domande e pagamenti, nonché i motivi del mancato utilizzo;
- il commercio elettronico, con l’acquisto online di beni, servizi, abbonamenti e contenuti digitali;
- l’Internet delle cose, con indicazioni su dispositivi intelligenti domestici, sanitari, di sicurezza e di mobilità, oltre ai problemi percepiti nell’uso.
Entrata in vigore ed efficacia
L’articolo 10 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità tecniche
L’articolo 1 precisa gli aspetti tecnici del set di dati, i formati tecnici per la trasmissione delle informazioni dagli Stati membri a Eurostat e il contenuto delle relazioni sulla qualità per il dominio "utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione".
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 definisce tre concetti chiave: "periodo di rilevazione sul campo", "periodo di riferimento" e "punto unico di accesso", inteso come spazio comune di ricezione dei dati statistici trasmessi alla Commissione (Eurostat).
Variabili e caratteristiche tecniche del dataset
L’articolo 3 rinvia all’allegato per le caratteristiche tecniche delle variabili, che includono identificativo, nome e descrizione, codici ed etichette, filtro e tipo di variabile.
Popolazioni di riferimento, unità di osservazione e rispondenti
L’articolo 4 individua come popolazioni di riferimento le famiglie e gli individui con dimora abituale nel territorio dello Stato membro. Per le variabili sulle famiglie, i dati sono rilevati su famiglie con almeno un membro tra 16 e 74 anni; per quelle sugli individui, su persone tra 16 e 74 anni. Le informazioni sugli individui di età 16-74 anni possono essere fornite su base volontaria. La rilevazione è effettuata su un campione di famiglie o di persone appartenenti a famiglie come unità di osservazione.
Periodi e date di riferimento
L’articolo 5 stabilisce che, per la tematica "interazione con le amministrazioni pubbliche", il periodo di riferimento comprende gli ultimi tre trimestri del 2023 e il primo trimestre del 2024; per la tematica "effetto dell’uso" rileva l’ultima occasione in cui è stata svolta l’attività; per le altre tematiche della sezione 07 "partecipazione alla società dell’informazione" il periodo di riferimento è il primo trimestre 2024. La data della prima intervista è la data di riferimento.
Periodo di raccolta dati
L’articolo 6 prevede che, per i dati forniti direttamente dai rispondenti, il periodo di rilevazione sul campo sia il secondo trimestre 2024.
Correzione, imputazione e stima
L’articolo 7 consente imputazione, modellizzazione o ponderazione in caso di dati mancanti, non validi o incoerenti. Le procedure devono preservare la variazione tra le variabili e la loro correlazione; sono preferiti i metodi con componenti di errore rispetto alla semplice imputazione di un valore previsto e quelli che tengono conto della struttura congiunta delle variabili rispetto agli approcci marginali o monovariabili.
Trasmissione dei dati e dei metadati
L’articolo 8 impone agli Stati membri di trasmettere i dati definitivi a Eurostat entro il 5 ottobre 2024 in forma di file di microdati con pesi adeguati, controllati e validati tramite il formato comune di scambio di dati e metadati statistici attraverso il punto unico di accesso. I metadati devono essere forniti nella struttura standard definita da Eurostat entro il 5 gennaio 2025, sempre tramite il punto unico di accesso.
Relazione annuale sulla qualità
L’articolo 9 richiede una relazione annuale sulla qualità per il dominio "utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione". La relazione deve seguire gli standard più recenti del sistema statistico europeo, contenere dati e metadati sulla qualità, informazioni su accuratezza e affidabilità, e descrivere le modifiche di concetti, definizioni e questionario che incidono sulla comparabilità temporale e tra paesi. Va trasmessa entro il 5 gennaio 2025, secondo le norme tecniche di Eurostat, e presentata tramite il punto unico di accesso.
Variabili e codifiche dell’allegato
L’allegato dettaglia il set di variabili per il dominio TIC, articolato in tematiche tecniche, caratteristiche della persona e della famiglia, mercato del lavoro, istruzione, salute, redditi, partecipazione alla società dell’informazione, commercio elettronico, Internet delle cose ed effetto dell’uso. Per ciascuna variabile sono indicati identificativo, descrizione, codici, etichette, filtri e tipo di variabile, con numerose opzioni facoltative e categorie derivate.
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