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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1470

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1470 della Commissione del 17 luglio 2023 che stabilisce le specifiche tecniche e metodologiche conformemente al regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’indice dei prezzi delle abitazioni e l’indice dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari, e che modifica il regolamento (UE) 2020/1148 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R1470

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento definisce regole uniformi per la produzione dell’IPAB e dell’OOH, chiarendo disaggregazioni, pesi, fonti dati, trattamenti di prezzo, metodologie di calcolo e condizioni di revisione. Introduce inoltre prescrizioni specifiche per il campionamento, la rappresentatività e lo scambio elettronico di dati e metadati con Eurostat. Sul piano sistematico, adegua la disciplina tecnica del regolamento (UE) 2016/792 e modifica il regolamento (UE) 2020/1148, sottraendo a quest’ultimo le disposizioni ora dedicate a IPAB e OOH. È previsto un regime transitorio e l’applicazione delle nuove trasmissioni dal 1° gennaio 2024.

Regolamento di esecuzione che stabilisce le specifiche tecniche e metodologiche per la produzione dell’indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB) e dell’indice dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari (OOH), nonché modifica il regolamento (UE) 2020/1148.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri per la produzione, trasmissione, revisione e aggiornamento dei dati e metadati relativi all’IPAB e all’OOH, nell’ambito del quadro statistico armonizzato dell’Unione di cui al regolamento (UE) 2016/792. Riguarda la raccolta e il trattamento di prezzi, pesi, campioni, disaggregazioni, metadati e revisioni per gli indici delle abitazioni; include norme su rappresentatività, qualità, campionamento, stime, scambio elettronico dei dati con Eurostat e termini di trasmissione. Si applica alle trasmissioni di dati a decorrere dal 1° gennaio 2024; restano salve le revisioni dei dati già trasmessi, ove necessario e se disponibili fonti di dati.

Indice dei prezzi delle abitazioni e indice dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1470 dà attuazione al regolamento (UE) 2016/792 stabilendo condizioni uniformi per la produzione dell’IPAB e dell’OOH. L’intervento risponde all’esigenza, evidenziata nei considerando, di armonizzare disaggregazioni, pesi, fonti dati, trattamento dei prezzi, metodi di calcolo e regole di revisione, nonché di assicurare coerenza metodologica con il sistema degli indici armonizzati dei prezzi al consumo.

Ambito e definizioni

L’articolo 1 delimita l’oggetto del regolamento alla produzione di due indici statistici: l’indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB) e l’indice dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari (OOH). L’articolo 2 fornisce un quadro definitorio molto ampio, che serve a fissare il perimetro degli immobili, delle transazioni, dei sottoindici, dei campioni e delle nozioni statistiche rilevanti, incluse le definizioni di prezzo di transazione, prezzo osservato, indice edonico, indice mediano o medio stratificato, revisione e dati provvisori.

Indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB)

L’IPAB si articola in tre categorie di spesa: acquisti di abitazioni, abitazioni di nuova costruzione e abitazioni esistenti. Gli Stati membri devono elaborare e trasmettere annualmente i pesi a Eurostat, mantenendoli costanti nell’anno civile e garantendo che la somma dei pesi dei sottoindici sia pari a 1 000. I pesi devono riflettere la struttura e il livello della spesa delle famiglie per l’acquisto di abitazioni, con base informativa riferita all’anno t-1 o, per taluni passaggi, agli anni t-2 e t-1 con opportuni aggiornamenti e adeguamenti al quarto trimestre.

Raccolta dati, rappresentatività e metodi di calcolo dell’IPAB

Gli Stati membri devono acquisire dati e caratteristiche di prezzo sufficienti a neutralizzare gli effetti delle differenze di qualità tra abitazioni compravendute. Le fonti devono essere rappresentative dell’universo di riferimento di ciascun sottoindice; è ammessa l’esclusione di tipi di abitazioni o regioni solo se la quota esclusa non supera il 5% del valore complessivo degli acquisti di abitazioni da parte delle famiglie, con imputazione alla tipologia o area più simile. L’indice si basa sui prezzi di transazione e rileva il trimestre del trasferimento della proprietà. Per il calcolo dei sottoindici sono ammessi indici edonici, metodi di abbinamento dei prodotti e indici mediani o medi stratificati, con regole specifiche per la depurazione dalla qualità e per la stima nei casi di insufficienza del numero di transazioni.

Indice dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari (OOH)

L’OOH è costruito secondo l’approccio delle acquisizioni nette e misura le variazioni dei prezzi pagati dalle famiglie per l’acquisizione di abitazioni nuove per il settore delle famiglie, nonché gli altri costi inerenti alla proprietà e al trasferimento della proprietà. Le categorie comprendono, tra l’altro, acquisizioni di abitazioni, abitazioni costruite in proprio e grandi ristrutturazioni, lavori di manutenzione straordinaria, assicurazione sull’abitazione e altri servizi inerenti alla proprietà o all’acquisizione. Anche per l’OOH i pesi sono trasmessi annualmente, si basano sui conti nazionali dell’anno t-2 e sulle fonti pertinenti, vengono aggiornati per rappresentare t-1 e sono mantenuti costanti nell’anno civile, con somma dei sottoindici pari a 1 000.

Sottoindici OOH, campionamento e trattamento dei prezzi

Per i sottoindici relativi a nuove abitazioni e abitazioni esistenti nuove per le famiglie si applicano regole analoghe a quelle dell’IPAB: acquisizione di informazioni di base, rilevazione delle caratteristiche determinanti il prezzo, rappresentatività del campione, esclusioni limitate al 5%, uso dei prezzi di transazione, metodi edonici o di abbinamento dei prodotti oppure indici mediani o medi stratificati, e disciplina delle stime in caso di insufficienza di osservazioni. Per le abitazioni costruite in proprio e le grandi ristrutturazioni, il regolamento distingue tra costruzione in proprio, ricorso a imprese edili e acquisto di case prefabbricate; per gli altri servizi inerenti all’acquisizione è prevista una valorizzazione coerente con il prezzo di transazione rappresentativo. Quando gli aggregati elementari sono basati su prezzi osservati, si applicano norme dettagliate su campionamento, aggiornamento del campione, prezzi osservati, premi effettivi per l’assicurazione, sconti, incentivi, sostituzioni e adeguamenti di qualità. Le formule di indice devono garantire transitività o reversibilità rispetto al tempo.

Revisioni, trasmissione dati e metadati

Il regolamento disciplina in modo puntuale le revisioni: gli errori devono essere corretti senza ingiustificato ritardo e comunicati a Eurostat; i dati provvisori possono essere rivisti nel trimestre successivo alla prima trasmissione e poi, in linea di principio, solo nell’anno civile successivo. Le revisioni diverse da quelle tipizzate devono essere concordate con Eurostat, con trasmissione delle stime rivedute almeno tre mesi prima dell’introduzione. I dati e i metadati devono essere trasmessi in formato elettronico tramite il punto di accesso unico, con adeguata indicazione dei dati riservati. I metadati IPAB e OOH devono essere riesaminati e aggiornati annualmente e trasmessi entro il 30 giugno.

Modifica del regolamento (UE) 2020/1148 ed entrata in vigore

Il regolamento separa la disciplina di IPAB e OOH dal regolamento (UE) 2020/1148, che viene modificato per limitarsi a IPCA e IPCA-TC, con soppressione di disposizioni non più necessarie. Il nuovo regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica alle trasmissioni di dati a decorrere dal 1° gennaio 2024; i dati già trasmessi devono essere rivisti ove necessario e se disponibili le fonti di dati.

Disposizioni principali

Oggetto e definizioni

L’articolo 1 stabilisce condizioni uniformi per la produzione dell’IPAB e dell’OOH. L’articolo 2 contiene le definizioni rilevanti, tra cui abitazione, abitazione compravenduta, nuova costruzione, abitazione esistente, universo di riferimento dell’IPAB e dell’OOH, prezzo di transazione, prezzo osservato, campione mirato OOH, revisione, dati provvisori e altre nozioni metodologiche necessarie all’applicazione del regolamento.

Disaggregazione e pesi dell’IPAB

L’articolo 3 suddivide l’IPAB in acquisti di abitazioni, abitazioni di nuova costruzione e abitazioni esistenti. L’articolo 4 disciplina i pesi annuali: gli Stati membri trasmettono ogni anno a Eurostat i pesi per le categorie di spesa; i pesi riflettono la struttura della spesa dell’anno t, sono mantenuti costanti nell’anno civile, la somma dei pesi dei sottoindici è pari a 1 000 e i pesi degli strati devono essere rappresentativi di un periodo non anteriore di oltre due anni. L’articolo 5 richiede inoltre pesi che riflettano il livello della spesa nell’anno t-1.

Raccolta dei dati, rappresentatività e trattamento dei prezzi per l’IPAB

L’articolo 6 impone agli Stati membri di acquisire le informazioni di base necessarie per la definizione degli strati o aggregati elementari e di rilevare le caratteristiche determinanti il prezzo, così da neutralizzare le differenze di qualità. L’articolo 7 richiede che le fonti dati siano rappresentative dell’universo di riferimento di ciascun sottoindice; è ammessa l’esclusione di tipi di abitazioni o regioni purché la quota esclusa non superi il 5% del valore complessivo degli acquisti di abitazioni da parte delle famiglie, con imputazione alla categoria o regione più simile. L’articolo 8 stabilisce che l’IPAB si basa sui prezzi di transazione e che il prezzo va incluso nel trimestre in cui avviene il trasferimento della proprietà giuridica.

Elaborazione dell’IPAB e stime

L’articolo 9 consente tre approcci di calcolo dei sottoindici: aggregazione di indici di strato calcolati come indici edonici o con metodo di abbinamento dei prodotti, calcolo diretto con tali metodi, oppure indice mediano o medio stratificato. Sono previste regole specifiche per la depurazione dalle differenze di qualità e per la definizione omogenea degli strati. L’articolo 10 consente stime della variazione di prezzo quando il numero di transazioni è insufficiente; è vietato riportare semplicemente il prezzo o la variazione del trimestre precedente, salvo giustificazione come stima adeguata.

Disaggregazione e approccio metodologico dell’OOH

L’articolo 11 ripartisce l’OOH in categorie relative a acquisizioni di abitazioni, proprietà di un’abitazione, lavori di manutenzione straordinaria, assicurazione sull’abitazione e altri servizi. L’articolo 12 prevede l’approccio delle acquisizioni nette, che misura le variazioni dei prezzi pagati dalle famiglie per l’acquisizione di abitazioni nuove per il settore delle famiglie e per gli altri costi inerenti alla proprietà e al trasferimento della proprietà.

Pesi annuali dell’OOH

L’articolo 13 impone la trasmissione annuale dei pesi per le categorie OOH; i pesi sono calcolati sulla base dei conti nazionali dell’anno t-2 e di altre fonti pertinenti, poi aggiornati per rappresentare l’anno t-1, con adeguamento al quarto trimestre dell’anno t-1. Come per l’IPAB, i pesi restano costanti nell’anno civile e la somma dei pesi dei sottoindici è pari a 1 000. L’articolo 14 stabilisce che il peso complessivo dell’OOH riflette il livello della spesa nell’anno t-1.

Sottoindici OOH per acquisizioni di abitazioni e costruzione in proprio

L’articolo 15 disciplina i sottoindici relativi agli acquisti di abitazioni di nuova costruzione e di abitazioni esistenti nuove per le famiglie: richiede acquisizione di informazioni di base, rilevazione delle caratteristiche di prezzo, rappresentatività delle fonti, possibilità di esclusione di tipi o regioni fino al 5%, uso dei prezzi di transazione e applicazione delle stesse opzioni metodologiche previste per l’IPAB. Sono inoltre previste regole per l’adeguamento della qualità, per le stime quando il numero di transazioni è insufficiente e per il divieto di riportare meccanicamente i prezzi del trimestre precedente. L’articolo 16 specifica il trattamento per le abitazioni costruite in proprio e le grandi ristrutturazioni, distinguendo tra lavori in proprio, ricorso a imprese edili e acquisto di case prefabbricate. L’articolo 17 disciplina gli altri servizi inerenti all’acquisizione di abitazioni, inclusa la valorizzazione di servizi il cui prezzo è determinato come quota del prezzo di transazione.

Campionamento, prezzi osservati, sconti, sostituzioni e indici elementari OOH

Gli articoli da 18 a 25 si applicano agli aggregati elementari elaborati a partire da prezzi osservati raccolti specificamente per l’OOH, salvo i casi già coperti dall’articolo 15. L’articolo 19 richiede un campione mirato rappresentativo, aggiornato almeno annualmente; il numero di prodotti dipende dal peso della categoria e dalla varianza dei prezzi. L’articolo 20 dispone che si usino prezzi osservati, mentre i prezzi stimati sono limitati ai casi degli articoli 22 e 24; per l’assicurazione sull’abitazione valgono i premi effettivi. L’articolo 21 prescrive il trattamento degli sconti e rinvia agli articoli 23 e 24 per gli incentivi. L’articolo 22 limita la stima a un solo trimestre quando il prezzo non è osservabile, imponendo poi la sostituzione del prodotto. L’articolo 23 richiede prodotti di sostituzione analoghi ma non selezionati sulla base del prezzo. L’articolo 24 regola l’adeguamento della qualità, compreso il confronto diretto se non vi sono differenze rilevanti e l’adeguamento integrale solo se giustificato. L’articolo 25 prescrive formule di indice che garantiscano transitività o reversibilità rispetto al tempo; il periodo di riferimento non va modificato frequentemente se ciò compromette la transitività. L’articolo 26 prevede che i sottoindici integrati dopo il periodo di riferimento siano raccordati all’ultimo trimestre di un determinato anno e utilizzati dal primo trimestre dell’anno successivo.

Revisioni, scambio dati e metadati

L’articolo 27 impone la correzione senza ingiustificato ritardo degli errori e la comunicazione delle cause a Eurostat. L’articolo 28 consente revisioni dei dati provvisori nel trimestre successivo alla prima trasmissione e poi solo nell’anno civile successivo, al momento della trasmissione del primo trimestre. L’articolo 29 prevede che calendario e ampiezza di altre revisioni siano concordati con Eurostat e che le stime rivedute siano fornite almeno tre mesi prima dell’introduzione della revisione. L’articolo 30 impone la trasmissione elettronica tramite il punto di accesso unico e la corretta segnalazione dei dati riservati. L’articolo 31 stabilisce che i metadati IPAB e OOH siano riesaminati e aggiornati annualmente e trasmessi entro il 30 giugno.

Modifiche al regolamento (UE) 2020/1148 e decorrenza

L’articolo 32 modifica il regolamento (UE) 2020/1148: sostituisce l’articolo 1 per limitarlo a IPCA e IPCA-TC e sopprime gli articoli da 22 a 25 nonché il paragrafo 2 dell’articolo 27. L’articolo 33 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e l’applicazione a tutte le trasmissioni di dati dal 1° gennaio 2024, con revisione dei dati già trasmessi ove necessario e se esistono fonti di dati.

Come è indicizzato

Materiestatistica europeamercato immobiliareprezzi al consumo armonizzatimetodologie statistichescambio di dati e metadati

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