Regolamento (UE) 2023/1462
Regolamento (UE) 2023/1462 del Consiglio del 17 luglio 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regime sanzionatorio UE nei confronti della Siria prorogando una deroga umanitaria al congelamento dei beni. La proroga risponde alla persistente crisi umanitaria e agli effetti aggravanti del terremoto del 6 febbraio 2023, con l’obiettivo di agevolare la rapida fornitura di aiuti. La misura estende fino al 24 febbraio 2024 la possibilità di utilizzare, in condizioni previste dal regime, fondi e risorse economiche per finalità esclusivamente umanitarie.
Proroga fino al 24 febbraio 2024 della deroga umanitaria al congelamento dei beni e alle restrizioni sui fondi e risorse economiche previste dal regime sanzionatorio UE relativo alla Siria.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione in considerazione della situazione in Siria, incidendo in particolare sulla deroga di cui all’articolo 16 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012. Rileva per le persone fisiche e giuridiche ed entità designate nel regime sanzionatorio, nonché per le organizzazioni internazionali e determinate categorie di operatori che intervengono in attività umanitarie, per consentire la messa a disposizione di fondi e risorse economiche per fini umanitari. L’intervento ha portata generale e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Proroga della deroga umanitaria nel regime sanzionatorio UE relativo alla Siria
Il regolamento (UE) 2023/1462 del Consiglio modifica il regolamento (UE) n. 36/2012, che disciplina le misure restrittive adottate dall’Unione in considerazione della situazione in Siria. La finalità è limitata ma rilevante: prorogare una deroga umanitaria al congelamento dei beni e alle restrizioni sulla disponibilità di fondi e risorse economiche, così da non ostacolare gli aiuti in un contesto di grave crisi umanitaria aggravata dal terremoto del 6 febbraio 2023.
Contesto normativo e motivazioni
Il provvedimento si colloca nel quadro delle sanzioni UE adottate a seguito delle diffuse e sistematiche violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario in Siria, incluse le preoccupazioni per l’uso di armi chimiche contro la popolazione civile. Il Consiglio richiama inoltre le conclusioni del Consiglio europeo del 9 febbraio 2023, che hanno ribadito la disponibilità dell’Unione a fornire assistenza e l’esigenza di garantire l’accesso umanitario alle vittime del terremoto, indipendentemente dal luogo in cui si trovano.
Ambito della deroga umanitaria
Il regolamento sottolinea che le misure restrittive dell’Unione non sono intese a impedire la fornitura di aiuti umanitari alle persone bisognose. In linea generale, gli scambi commerciali tra Unione e Siria non sono limitati in molti settori, compresi prodotti alimentari e medicinali. Inoltre, il regime prevede deroghe che consentono, in determinati casi, la messa a disposizione di fondi e risorse economiche a persone ed entità designate quando ciò sia necessario esclusivamente per soccorsi umanitari in Siria o per assistenza alla popolazione civile; in alcune ipotesi è richiesta l’autorizzazione preventiva dell’autorità nazionale competente.
Proroga temporale disposta dal regolamento
Il punto centrale della modifica è la sostituzione, nell’articolo 16 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, della data del 25 agosto 2023 con quella del 24 febbraio 2024. La proroga recepisce anche il precedente intervento del 23 febbraio 2023, quando erano state introdotte una decisione PESC e un regolamento di modifica per prevedere una deroga applicabile per sei mesi a organizzazioni internazionali e ad alcune categorie di operatori umanitari.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, con l’obiettivo di garantire un’applicazione uniforme della modifica del regime sanzionatorio siriano all’interno dell’ordinamento dell’Unione.
Disposizioni principali
Proroga della deroga umanitaria
All’articolo 16 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, la data del 25 agosto 2023 è sostituita dalla data del 24 febbraio 2024. Ne consegue la proroga della deroga al congelamento dei beni e alle restrizioni sulla disponibilità di fondi e risorse economiche per finalità umanitarie.
Contesto e finalità della modifica
La modifica si inserisce nel quadro delle misure restrittive dell’Unione in considerazione della situazione in Siria, adottate in risposta a gravi e diffuse violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario. Il regolamento richiama l’esigenza di non ostacolare l’assistenza umanitaria, specialmente dopo il terremoto del 6 febbraio 2023, e di garantire la rapida erogazione degli aiuti.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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