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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1531

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1531 della Commissione del 18 luglio 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Българско кисело мляко/Bulgarsko kiselo mlyako» (DOP)]

Normativa europea32023R1531

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione come DOP del nome bulgaro "Българско кисело мляко/Bulgarsko kiselo mlyako" nel registro UE delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. La decisione segue la pubblicazione della domanda e l’assenza di opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Il testo ha natura esecutiva e produce effetti diretti negli Stati membri a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Iscrizione nel registro DOP del nome "Българско кисело мляко/Bulgarsko kiselo mlyako" per un prodotto lattiero-caseario bulgaro.

Ambito di applicazione

Si applica alla registrazione, nell’ambito del regime UE delle denominazioni di origine protette, del nome "Българско кисело мляко/Bulgarsko kiselo mlyako" quale DOP. Riguarda un prodotto della classe 1.4 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, cioè altri prodotti di origine animale, inclusi i prodotti lattiero-caseari diversi dal burro. Il regolamento ha efficacia in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; non risultano escluse categorie specifiche, salvo l’inquadramento del prodotto nella classe indicata.

Iscrizione di "Българско кисело мляко/Bulgarsko kiselo mlyako" nel registro DOP

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1531 della Commissione completa la procedura di riconoscimento del nome "Българско кисело мляко/Bulgarsko kiselo mlyako" come denominazione di origine protetta. Il provvedimento si fonda sul regolamento (UE) n. 1151/2012 in materia di regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dà atto che la domanda presentata dalla Bulgaria è stata pubblicata senza che siano state notificate opposizioni.

Contesto procedurale

Il preambolo richiama l’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, che disciplina la pubblicazione della domanda di registrazione, e l’articolo 51 del medesimo regolamento, relativo alla fase di opposizione. Poiché non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione, la Commissione procede alla registrazione del nome richiesto.

Oggetto della registrazione

L’articolo 1 dispone che "Българско кисело мляко/Bulgarsko kiselo mlyako" è registrato come DOP. Il testo precisa inoltre che il nome identifica un prodotto della classe 1.4 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, ossia altri prodotti di origine animale, inclusi i prodotti lattiero-caseari diversi dal burro.

Effetti giuridici e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la sua natura vincolante e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri, con effetti uniformi nell’ordinamento dell’Unione.

Disposizioni principali

Registrazione della DOP

L’articolo 1 iscrive nel registro il nome "Българско кисело мляко/Bulgarsko kiselo mlyako" come denominazione di origine protetta (DOP).

Classificazione del prodotto

Il nome registrato identifica un prodotto della classe 1.4 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, relativa ad altri prodotti di origine animale, compresi i prodotti lattiero-caseari diversi dal burro.

Presupposti procedurali della registrazione

La registrazione segue la pubblicazione della domanda presentata dalla Bulgaria ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e l’assenza di dichiarazioni di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaalimentareindicazioni geografichedenominazioni di origine protettequalità dei prodotti agricoli e alimentari

Testo integrale

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