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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1485

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1485 della Commissione del 18 luglio 2023, recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R1485

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna la regionalizzazione UE della peste suina africana, sostituendo integralmente gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Le modifiche recepiscono l’evoluzione della situazione epidemiologica in Germania, Grecia, Italia e Polonia, con riallocazione di talune aree tra zone I, II e III e con l’inserimento di nuove zone infette o soggette a restrizioni per Croazia e Grecia. Il regolamento abroga inoltre due decisioni di esecuzione provvisorie, poiché le relative aree sono ora disciplinate dagli allegati aggiornati del regolamento quadro. Data l’urgenza sanitaria, l’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sulle misure speciali di controllo della peste suina africana, con aggiornamento delle zone soggette a restrizioni e abrogazione di due decisioni di esecuzione provvisorie per Croazia e Grecia.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri interessati elencati negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, in particolare alle aree ricomprese nelle zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana e alle aree istituite a livello dell’Unione come zone infette o zone soggette a restrizioni con zone di protezione e sorveglianza. Incide sui movimenti e sulle misure di controllo relativi a suini detenuti e selvatici, nonché ai relativi territori regionali e subregionali; non introduce esclusioni generali, ma rimette la delimitazione delle zone all’aggiornamento degli allegati. Si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1485 della Commissione

Il regolamento interviene sul sistema UE di controllo della peste suina africana, aggiornando la geografia delle restrizioni prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. La modifica risponde a una situazione epidemiologica in continua evoluzione e si fonda sui criteri scientifici e di rischio richiamati nei considerando, nonché sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri interessati.

Contesto e finalità

La peste suina africana è qualificata nei considerando come malattia virale infettiva che colpisce suini detenuti e selvatici e che può incidere gravemente sulla redditività dell’allevamento e sulla circolazione delle partite di animali e dei prodotti derivati nell’Unione e verso paesi terzi. Il regolamento richiama il quadro della normativa in materia di sanità animale, in particolare il regolamento (UE) 2016/429, il regolamento delegato (UE) 2020/687 e il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.

Ambito e criteri di regionalizzazione

Le zone soggette a restrizioni I, II e III sono delineate in base alla situazione epidemiologica nelle aree interessate, al quadro complessivo dello Stato membro, al rischio di ulteriore diffusione e a principi scientificamente validi per la definizione geografica delle zone. I considerando richiamano inoltre gli orientamenti UE concordati in sede di comitato permanente e i riferimenti internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri della WOAH.

Modifiche principali dell’allegato I

L’allegato I, che contiene l’elenco delle zone soggette a restrizioni I, II e III, viene integralmente sostituito. Il regolamento aggiorna le delimitazioni in Germania, Grecia, Italia e Polonia, tenendo conto di nuovi focolai in suini detenuti e in suini selvatici e dell’evoluzione del rischio. Per la Germania, alcune aree del Brandeburgo vengono riclassificate o soppresse dagli elenchi in ragione dell’assenza di focolai negli ultimi dodici mesi e dell’efficacia delle misure applicate; per Grecia, Italia e Polonia, invece, vengono ridefinite le zone per assorbire nuovi eventi epidemiologici e adeguare le misure di gestione del rischio.

Allegato II: zone infette e zone soggette a restrizioni a livello UE

L’allegato II disciplina le aree istituite come zone infette o come zone soggette a restrizioni con zone di protezione e sorveglianza. In parte A è riportata una zona italiana relativa al focolaio IT-ASF-2023-00516, con aree della Campania e della Basilicata e termine di applicazione al 22 agosto 2023. In parte B sono elencate la zona croata relativa al focolaio HR-ASF-2023-00001, con termine al 26 settembre 2023, e la zona greca relativa al focolaio GR-ASF-2023-00008, con termine al 5 ottobre 2023.

Abrogazioni e coordinamento con atti precedenti

Poiché le aree croata e greca sono ora incorporate nell’allegato II del regolamento 2023/594, le decisioni di esecuzione (UE) 2023/1422 e (UE) 2023/1458 vengono abrogate. Il regolamento realizza così un coordinamento normativo tra gli atti provvisori di emergenza e il sistema stabile di zonizzazione previsto dal regolamento di esecuzione sulle misure speciali di controllo.

Entrata in vigore

L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con applicazione diretta e obbligatoria in tutti i suoi elementi negli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati I e II del regolamento (UE) 2023/594

Gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sono sostituiti integralmente. L’allegato I ridefinisce le zone soggette a restrizioni I, II e III in diversi Stati membri sulla base della situazione epidemiologica della peste suina africana; l’allegato II elenca le aree istituite a livello dell’Unione come zone infette o zone soggette a restrizioni, comprensive di zone di protezione e sorveglianza, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, e dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento 2023/594.

Aggiornamento delle zone per Germania, Grecia, Italia e Polonia

Alla luce di nuovi focolai e dell’evoluzione del rischio, vengono ridefinite le delimitazioni delle zone in Germania, Grecia, Italia e Polonia. In particolare: alcune aree passano a una categoria di restrizione più severa; altre, in Germania, vengono declassate o soppresse dagli elenchi per effetto dell’assenza di focolai negli ultimi dodici mesi e dell’efficacia delle misure di controllo applicate.

Inserimento delle aree croate e greche nell’allegato II

La zona soggetta a restrizioni istituita in Croazia, nella contea di Vukovarsko-Srijemska, e quella istituita in Grecia, nella regione della Macedonia dell’Ovest, sono inserite nell’allegato II, parte B, del regolamento 2023/594 come zone soggette a restrizioni con zone di protezione e sorveglianza, in presenza di un primo e unico focolaio in suini detenuti in zone precedentemente indenni.

Zone infette in Italia per focolai in suini selvatici

L’allegato II, parte A, include aree italiane istituite come zone infette a seguito di focolai di peste suina africana in suini selvatici: per il focolaio IT-ASF-2023-00516 sono elencate aree della Campania (provincia di Salerno) e della Basilicata (provincia di Potenza), con termine ultimo di applicazione fissato al 22 agosto 2023.

Abrogazione delle decisioni di esecuzione (UE) 2023/1422 e 2023/1458

La decisione di esecuzione (UE) 2023/1422, relativa a misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Croazia, e la decisione di esecuzione (UE) 2023/1458, relativa a misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Grecia, sono abrogate perché le materie da esse disciplinate confluiscono ora nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animaleagricolturacommercio intra-uemisure di emergenzapeste suina africana

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