Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1472

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1472 della Commissione del 17 luglio 2023 che modifica il regolamento (CE) n. 1055/2008 per quanto riguarda la periodicità con la quale gli Stati membri trasmettono le relazioni sulla qualità (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R1472

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1472 modifica il regolamento (CE) n. 1055/2008 per adeguare la frequenza delle relazioni sulla qualità trasmesse dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat). La periodicità passa da annuale a biennale, con prima scadenza fissata al 31 maggio 2025 e, successivamente, ogni due anni. Viene anche aggiornato l’allegato sui contenuti, sulle scadenze e sui criteri di qualità della relazione.

Modifica la periodicità delle relazioni sulla qualità previste per le statistiche UE su bilancia dei pagamenti, scambi internazionali di servizi e investimenti diretti all'estero, portandola da annuale a biennale.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione europea che trasmettono alla Commissione (Eurostat) le relazioni sulla qualità relative alle statistiche disciplinate dal regolamento (CE) n. 184/2005, come attuato dal regolamento (CE) n. 1055/2008. Rileva per le statistiche inerenti alla bilancia dei pagamenti, alle posizioni patrimoniali sull'estero, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e, secondo il testo, opera a decorrere dall'anno 2025; la prima relazione da presentare è entro il 31 maggio 2025, poi ogni due anni. Non risultano esclusioni espresse nel testo fornito.

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1472: periodicità delle relazioni sulla qualità

Il regolamento interviene sul regime di qualità delle statistiche UE relative alla bilancia dei pagamenti, alle posizioni patrimoniali sull'estero, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero. La finalità dichiarata è rendere il monitoraggio della qualità più tempestivo, ma con un onere amministrativo più equilibrato, sostituendo la cadenza annuale con una cadenza biennale.

Contesto normativo

Il testo richiama il regolamento (CE) n. 184/2005, che disciplina le statistiche comunitarie in materia di bilancia dei pagamenti, scambi internazionali di servizi e investimenti diretti all'estero, e il regolamento (CE) n. 223/2009, che contiene i principi generali e i criteri di qualità delle statistiche europee. Il regolamento (CE) n. 1055/2008 già fissava criteri di qualità, contenuto e periodicità delle relazioni sulla qualità; il nuovo atto ne modifica la frequenza e aggiorna l'allegato tecnico.

Ambito soggettivo e materiale

L'obbligo riguarda gli Stati membri, quali soggetti responsabili della trasmissione delle relazioni sulla qualità alla Commissione europea, tramite Eurostat. Il contenuto informativo concerne le statistiche sulla bilancia dei pagamenti, sulle posizioni patrimoniali sull'estero, sugli scambi internazionali di servizi e sugli investimenti diretti all'estero. Il regolamento opera in modo uniforme nell'ordinamento degli Stati membri in quanto direttamente applicabile.

Nuova periodicità delle relazioni sulla qualità

L'articolo 1 sostituisce l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1055/2008 e stabilisce che, a decorrere dall'anno 2025, gli Stati membri presentino una relazione sulla qualità con cadenza biennale, secondo le regole dell'allegato. Il considerando esplicita che la prima scadenza utile è il 31 maggio 2025, con successiva trasmissione ogni due anni.

Termine di presentazione e flusso operativo

L'articolo 2 del regolamento sostituito viene a sua volta modificato: le relazioni devono essere trasmesse entro il 31 maggio ad anni alterni. L'allegato descrive la sequenza operativa: Eurostat invia agli Stati membri, entro la fine del primo trimestre degli anni interessati, una bozza preliminare della relazione, in parte già compilata sulla base dei dati ricevuti l'anno precedente; gli Stati membri devono completarla e rinviarla entro due mesi dalla ricezione e comunque non oltre il 31 maggio.

Contenuto della relazione e criteri di qualità

La relazione sulla qualità deve includere sia indicatori qualitativi sia quantitativi. Eurostat calcola e mette a disposizione i risultati degli indicatori quantitativi sulla base dei dati trasmessi; gli Stati membri hanno il compito di interpretarli e di accompagnarli con osservazioni, tenendo conto della propria metodologia di rilevazione. I criteri di qualità coperti sono tutti quelli di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo ribadisce la sua natura di atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Passaggio alla cadenza biennale

L'articolo 1 sostituisce l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1055/2008 prevedendo che, a partire dall'anno 2025, gli Stati membri presentino una relazione sulla qualità con cadenza biennale, secondo le regole dell'allegato.

Termine di trasmissione delle relazioni

L'articolo 1 sostituisce l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1055/2008 stabilendo che le relazioni sulla qualità siano trasmesse entro il 31 maggio ad anni alterni. Il considerando indica che la prossima relazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio 2025 e poi ogni due anni.

Aggiornamento dell'allegato tecnico

L'articolo 1 sostituisce l'allegato del regolamento (CE) n. 1055/2008 con quello allegato al nuovo regolamento, che disciplina introduzione, scadenze e criteri di qualità della relazione.

Contenuto della relazione sulla qualità

L'allegato prevede che la relazione contenga indicatori di qualità sia qualitativi sia quantitativi. Eurostat fornisce a ciascuno Stato membro i risultati degli indicatori quantitativi calcolati sui dati trasmessi; gli Stati membri li interpretano e formulano osservazioni alla luce della propria metodologia di rilevazione.

Procedure e scadenze operative

Secondo l'allegato, ad anni alterni, entro la fine del primo trimestre Eurostat invia agli Stati membri una bozza preliminare delle relazioni, parzialmente precompilata. Gli Stati membri devono restituire la relazione completata entro due mesi dalla ricezione e comunque non oltre il 31 maggio.

Criteri di qualità richiamati

La relazione deve includere indicatori quantitativi e qualitativi relativi a tutti i criteri di qualità definiti dall'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiestatistica europeabilancia dei pagamentiinvestimenti diretti esteriscambi internazionali di serviziqualità dei dati

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.