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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1471

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1471 della Commissione del 17 luglio 2023 recante modifica del regolamento (UE) n. 468/2010 che stabilisce l’elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

Normativa europea32023R1471

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco UE delle navi impegnate in pesca INN, sostituendo integralmente la parte B dell’allegato del regolamento (UE) n. 468/2010. L’aggiornamento recepisce i nuovi elenchi trasmessi dalle ORGP e tiene conto del fatto che una stessa nave può comparire con nomi e bandiere diverse nei vari elenchi. La Commissione dà così attuazione all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1005/2008, assicurando l’allineamento dell’elenco UE alle decisioni delle organizzazioni regionali competenti.

Aggiorna l’elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN), sostituendo la parte B dell’allegato del regolamento (UE) n. 468/2010.

Ambito di applicazione

Si applica alle navi da pesca incluse negli elenchi INN adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e, per effetto del rinvio dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1005/2008, all’elenco UE delle navi INN. Ha efficacia diretta e obbligatoria in tutti gli Stati membri a decorrere dal settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’intervento riguarda l’aggiornamento dell’elenco, includendo le navi segnalate dalle ORGP competenti; non introduce esclusioni generali, ma recepisce la rimozione di una nave ('Eros Dos') dall’elenco NEAFC e quindi la sua mancata inclusione nell’elenco UE.

Aggiornamento dell’elenco UE delle navi che esercitano pesca INN

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1471 della Commissione modifica il regolamento (UE) n. 468/2010, che stabilisce l’elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1005/2008, in particolare del capo V e dell’articolo 30, che disciplinano l’identificazione dei pescherecci INN e la formazione/aggiornamento dell’elenco dell’Unione.

Finalità e contesto normativo

La Commissione richiama il fatto che l’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1005/2008 prevede misure applicabili alle navi incluse nell’elenco UE. L’aggiornamento è motivato dall’arrivo di nuovi elenchi trasmessi dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), che sono tenute a redigere e aggiornare periodicamente le proprie liste di navi INN secondo le rispettive norme.

Meccanismo di aggiornamento dell’elenco UE

Ai sensi dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1005/2008, le navi presenti negli elenchi INN adottati dalle ORGP devono essere inserite nell’elenco UE. La Commissione, ricevuti i nuovi elenchi, provvede quindi ad aggiornare la lista europea. Il regolamento evidenzia inoltre che una medesima nave può comparire con nomi e/o bandiere differenti in momenti diversi; per questo motivo l’elenco aggiornato riporta tali varianti così come stabilite dalle ORGP competenti.

Caso particolare della nave "Eros Dos"

Tra i considerando viene menzionata la nave "Eros Dos", cancellata dall’elenco della NEAFC ai sensi dell’articolo 44 del regime di controllo e di attuazione della NEAFC. In quanto decisione adottata dall’ORGP competente ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, essa comporta che la nave non sia inclusa nell’elenco UE, anche se non risulta ancora cancellata dall’elenco IOTC.

Contenuto dispositivo

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale della parte B dell’allegato del regolamento (UE) n. 468/2010 con il testo allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2023/1471. L’allegato contiene un elenco molto ampio di navi, con indicazione del numero IMO o del riferimento ORGP, del nome della nave, dello Stato o territorio di bandiera e dell’ORGP nella cui lista la nave è iscritta.

Entrata in vigore e efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’elenco UE delle navi INN

La Commissione modifica il regolamento (UE) n. 468/2010 sostituendo la parte B del suo allegato con il nuovo elenco di navi elencate in conformità all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1005/2008. L’elenco comprende le navi inserite dagli elenchi INN delle ORGP e riporta, per ciascuna, numero IMO o riferimento ORGP, nome della nave, Stato o territorio di bandiera e ORGP in cui figura.

Recepimento degli elenchi delle ORGP

In base all’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, le navi iscritte negli elenchi INN adottati dalle ORGP devono essere iscritte nell’elenco UE. La Commissione aggiorna l’elenco UE dopo aver ricevuto nuovi elenchi dalle ORGP competenti.

Gestione delle varianti di nome e bandiera

Poiché la stessa nave può figurare negli elenchi ORGP con nomi e/o bandiere differenti a seconda del momento dell’iscrizione, la versione aggiornata dell’elenco UE riporta anche le diverse denominazioni e le diverse bandiere indicate dalle ORGP pertinenti.

Caso specifico della nave 'Eros Dos'

La nave 'Eros Dos' è stata cancellata dall’elenco NEAFC ai sensi dell’articolo 44 del regime di controllo e di attuazione della NEAFC. Poiché la decisione è stata adottata dall’ORGP competente ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, la nave non è inclusa nell’elenco UE, pur non essendo stata ancora cancellata dall’elenco IOTC.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica della pescaconservazione delle risorse biologiche marinecooperazione con organizzazioni regionali di gestione della pesca

Testo integrale

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