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Sentenza

Sentenza n. 12839/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento: - in parte qua, del provvedimento prot. n. GSE/P20230011112 del 5.04.2023, trasmesso via PEC alla Ricorrente in medesima data, recante “Istanza di applicazione dell'art. 56 comma 8, del DL 16 luglio 2020 n. 76, prot. GSE/A20210008241 del 21 gennaio 2021 in merito al provvedimento di annullamento d'ufficio, prot. GSE/P20160047482 del 29 aprile 2016, del provvedimento di accoglimento della Proposta di Progetto e di Programma di Misura (PPPM) n. 0175751093614T012 e delle Richieste di Verifica e Certificazione (RVC) n. 0175751093615R016 e n. 0175751093615R016-1#1 e contestuale rigetto della Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) n. 0175751093615R016-1#2 presentate da E4F SRL – Comunicazione di esito”; - della nota prot. n. GSE/P20220018256 del 13.07.2022, recante “Istanza di applicazione dell'art. 56 comma 8, del DL 16 luglio 2020 n. 76, prot. GSE/A20210008241 del 21 gennaio 2021 in merito al provvedimento di annullamento d'ufficio, prot. GSE/P20160047482 del 29 aprile 2016, del provvedimento di accoglimento della Proposta di Progetto e di Programma di Misura (PPPM) n. 0175751093614T012 e delle Richieste di Verifica e Certificazione (RVC) n. 0175751093615R016 e n. 0175751093615R016-1#1 presentate da E4F SRL e contestuale rigetto della Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) n. 0175751093615R016-1#2 presentata da E4F SRL”;

Giustizia amministrativa202308584

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del GSE relativo all’istanza di applicazione dell’art. 56, comma 8, del d.l. 76/2020, concernente l’annullamento d’ufficio dell’accoglimento di una PPPM e di alcune RVC, nonché il rigetto di un’ulteriore RVC

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (gestore servizi energetici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ricorrente aveva chiesto l’annullamento, in parte qua, del provvedimento del GSE del 5 aprile 2023 e della precedente nota del 13 luglio 2022, relativi all’applicazione dell’art. 56, comma 8, del d.l. 76/2020, all’annullamento d’ufficio di precedenti atti di accoglimento concernenti una Proposta di Progetto e di Programma di Misura e alcune Richieste di Verifica e Certificazione, nonché al rigetto di un’ulteriore richiesta. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha depositato una dichiarazione con cui ha manifestato di non avere più interesse alla decisione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione espressa della ricorrente. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui, quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può esaminare il merito, procedere d’ufficio o sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, ma deve adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione, salvo repliche o diverse richieste della controparte. Nel processo amministrativo, la parte conserva la disponibilità dell’azione fino al momento della decisione. Le spese di lite sono state compensate in ragione della definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio in presenza della sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

  • art. 56, comma 8, d.l. 16 luglio 2020, n. 76

    Costituiva la disposizione la cui applicazione era oggetto degli atti del GSE impugnati; il merito della relativa applicazione non è stato esaminato.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara espressamente, prima della decisione, di non avere più interesse alla definizione del ricorso, il giudice amministrativo deve dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare il merito della controversia.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse non consente al giudice di procedere d’ufficio né di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, in quanto la parte conserva la disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione.
  • In assenza di repliche o di diverse richieste della controparte, la dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione vincola il giudice alla definizione del giudizio in rito.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàIncentivi energetici
RamiProcesso amministrativoEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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