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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37406/2021 del 30/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, con cui l'Ufficio ha rettificato il reddito imponibile ai fini IVA, IRES e IRAP di una società, in esito a verifica della Guardia di finanza e a ricostruzione contabile induttiva. Dalla documentazione reperita, in assenza di dichiarazioni annuali e di scritture contabili, erano emersi ricavi non contabilizzati e fatture emesse non dichiarate; l'Ufficio aveva quindi determinato i maggiori imponibili riconoscendo anche alcuni costi. La CTP aveva accolto parzialmente il ricorso della contribuente e la CTR aveva confermato, rideterminando il reddito imponibile IRES nell'8% dei ricavi e assumendo una diversa incidenza dei costi. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 41-bis del DPR 600/1973, sostenendo che la CTR avesse illegittimamente ridotto il reddito imponibile sulla base di una percentuale forfettaria dei ricavi senza prova dei costi ulteriori dedotti; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sull'intera domanda di appello dell'Ufficio; 3) vizio di motivazione per motivazione apparente/illogica della decisione di merito.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo corretta la pretesa erariale e erronea la decisione di merito nella parte in cui aveva rideterminato il reddito imponibile IRES all'8% dei ricavi senza che la contribuente avesse fornito prova idonea di costi diversi o ulteriori rispetto a quelli già considerati dall'Ufficio. Ha rigettato il secondo motivo, escludendo la dedotta omessa pronuncia, e ha rigettato il terzo motivo, non ravvisando una motivazione apparente, incoerente o manifestamente illogica. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio, anche per le spese, ad altro giudice di merito affinché riesamini la controversia attenendosi ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 41-bis DPR 600/1973

    "gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, qualora dagli accessi, ispezioni e verifiche (...) risultino elementi che consentano di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggior ammontare di un reddito parzialmente dichiarato che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile (...) possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito od il maggior reddito imponibile (...)"

    L'accertamento ex art. 41-bis è uno strumento di sollecita emersione della materia imponibile che non costituisce un metodo autonomo, ma segue le regole proprie dei metodi accertativi ordinari e può essere fondato anche su ricostruzione induttiva.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte esclude l'omessa pronuncia dedotta nel secondo motivo, rilevando che la questione era logicamente preliminare ma comunque assorbita dalla fondatezza del primo motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per la censura di violazione di legge relativa all'art. 41-bis DPR 600/1973.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per le censure di nullità della sentenza e di motivazione apparente/omessa pronuncia.

  • art. 35, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente come norma processuale sulla motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 62 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente come disposizione del processo tributario rilevante ai fini del controllo di legittimità.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Richiamato a sostegno della censura di motivazione della sentenza.

  • art. 112 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai requisiti della motivazione.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

Massime di principio

  • L'accertamento tributario fondato su elementi extracontabili o su ricostruzione induttiva dei ricavi può legittimamente comprendere anche il riconoscimento di costi, ma il contribuente che contesti l'entità delle componenti negative deve fornire prova contraria specifica e idonea.
  • In assenza di prova sulla diversa misura dei costi, il giudice di merito non può sostituire alla ricostruzione dell'Ufficio una determinazione forfettaria del reddito imponibile basata su percentuali astratte dei ricavi.
  • L'art. 41-bis DPR 600/1973 non introduce un regime accertativo autonomo: consente un'accertamento fondato sugli elementi acquisiti, ma secondo le regole dei metodi impositivi applicabili, inclusa la ricostruzione induttiva quando ricorrano i presupposti.
  • La censura di omessa pronuncia non è fondata quando la questione dedotta risulti comunque assorbita dalla soluzione data ad altro motivo logicamente preliminare o decisivo.
  • Il vizio di motivazione è configurabile solo in presenza di motivazione apparente, irriducibilmente contraddittoria o manifestamente illogica, non quando la decisione esprima una linea argomentativa comprensibile e coerente ancorché sinteticamente esposta.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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