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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29655/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso contro la conferma in appello della condanna per furto aggravato ex art. 624-bis c.p.; due motivi: 1) nullità della sentenza per mancata notifica del decreto di citazione in appello nel domicilio eletto dall'imputata (l'imputata aveva eletto domicilio presso lo studio dell'Avv. Michela Rozzi, non revocato, ma la notifica era stata eseguita presso lo studio dell'Avv. Alessia Panella indicato in occasione di una scarcerazione); 2) vizio di motivazione e violazione di legge sul trattamento sanzionatorio: mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva, possibile riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. per il valore ridotto della refurtiva e per la restituzione parziale, e indicazione di una pena/sanzione sostitutiva non precedentemente inflitta.

La decisione

Il primo motivo è stato ritenuto fondato: la Corte ha dichiarato la nullità della notifica del decreto di citazione in appello perché l'elezione di domicilio effettuata al momento della scarcerazione è limitata al procedimento in cui è resa e non vale per altri procedimenti salvo diversa, inequivoca dichiarazione. Tale nullità ha comportato l'omessa citazione dell'imputata alla fase d'appello e la nullità degli atti successivi, con l'annullamento della sentenza impugnata. Il ricorso è stato accolto limitatamente a questo vizio e la sentenza è annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Genova; le ulteriori censure sono assorbite.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    Norma che disciplina il furto con introduzione in abitazione, titolo del fatto per cui l'imputata era stata condannata; usata per delimitare la fattispecie contestata.

  • art. 99 c.p.

    Riferimento alla recidiva come elemento rilevante nella determinazione della pena; la Corte d'appello aveva valutato la recidiva equivalente alle attenuanti generiche.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    Previsione dell'attenuante per valore del danno esiguo o per restituzione; la ricorrente invocava il riconoscimento di questa attenuante per il modico valore della refurtiva e la restituzione parziale.

  • art. 161, comma 3, c.p.p.

    Norma che consente al detenuto, in occasione della scarcerazione, di indicare domicilio per la notificazione; la Corte ha ricordato che tale elezione è limitata al procedimento in cui è resa.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 49498 del 15/10/2009 (Santise)

    Principio secondo cui l'elezione o dichiarazione di domicilio sono efficaci solo nel procedimento in cui sono state effettuate e non automaticamente in altri procedimenti collegati, salvo diversa e inequivoca dichiarazione.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 37479 del 14/05/2019 (Costanzo)

    Conferma che l'elezione di domicilio non ha efficacia in procedimenti diversi anche se geneticamente collegati, e che la riapertura di indagini dà luogo a un procedimento formalmente nuovo.

Massime di principio

  • L'elezione o dichiarazione di domicilio è efficace soltanto nel procedimento in cui è stata effettuata; non può essere automaticamente invocata in procedure diverse o successive salvo espressa e inequivoca dichiarazione dell'interessato.
  • La notifica del decreto di citazione in appello deve essere eseguita al domicilio validamente eletto nell'ambito del procedimento; la notifica a diverso domicilio può comportare la nullità e l'annullamento degli atti successivi, compresa la sentenza.
  • Le eccezioni procedurali (es. nullità di notifica per domicilio non valido) possono assorbire e rendere non esaminabili le questioni di merito sul trattamento sanzionatorio quando determinano l'annullamento degli atti.
  • Sulla determinazione della pena, la recidiva può essere valutata come compensativa rispetto alle attenuanti generiche se ricorrono precedenti significativi; tuttavia il valore della refurtiva e la restituzione possono giustificare il riconoscimento di attenuanti (art. 62 n.4) se provati.
  • In caso di vizio procedurale dichiarato, il rinvio è necessario e la controversia sarà riesaminata da altra sezione della Corte d'appello, con possibile nuova valutazione sia degli aspetti processuali sia di quelli di merito.

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