Sentenza del 31/05/2017 n. 2423 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
COMUNICAZIONE DI ACCERTAMENTO DI IRREGOLARITÀ - Impugnabilità - Esclusa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la comunicazione di accertamento di irregolarità, presumibilmente ritenendola autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario. La questione riguardava la natura dell'atto e la sua idoneità a produrre una lesione attuale e concreta della posizione del contribuente.
La decisione
La comunicazione di accertamento di irregolarità è stata ritenuta non impugnabile autonomamente. Secondo la decisione, l'atto non è idoneo a cristallizzare la pretesa tributaria, non presenta una valenza concretamente lesiva e non rientra tra gli atti impugnabili elencati dall'art. 19 del d.lgs. 546/1992. L'eventuale contestazione dovrà quindi essere proposta, di regola, contro il successivo atto impositivo o della riscossione che formalizzi effettivamente la pretesa.
Norme richiamate
Art. 19 del d.lgs. 546/1992
La norma individua gli atti autonomamente impugnabili nel processo tributario. La comunicazione di accertamento di irregolarità, non essendo ricompresa nell'elenco e non avendo autonoma efficacia lesiva, non può essere impugnata separatamente.
Massime di principio
- Un atto dell'amministrazione finanziaria è autonomamente impugnabile solo se previsto dalla legge oppure se manifesta una pretesa tributaria definitiva o comunque concretamente lesiva.
- Le comunicazioni interlocutorie, informative o preparatorie, che non determinano in modo definitivo l'obbligazione tributaria, normalmente non possono essere impugnate autonomamente.
- La contestazione può essere svolta contro il successivo avviso di accertamento, atto di riscossione o altro provvedimento tipico nel quale la pretesa venga formalmente cristallizzata.
- La mera ricezione di una comunicazione di irregolarità non implica necessariamente che sia già maturato il termine per proporre ricorso tributario; occorre verificare la natura concreta dell'atto e i suoi effetti.
- La valutazione può dipendere dal contenuto effettivo del documento: se, nonostante la denominazione, esso contiene una pretesa definitiva, quantificata e immediatamente lesiva, potrebbe essere esaminata diversamente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 31 mag 2017Sentenza del 31/05/2017 n. 13724 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 31 mag 2017Sentenza del 31/05/2017 n. 13737 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 31 mag 2017Sentenza del 31/05/2017 n. 13741 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 31 mag 2017Sentenza del 31/05/2017 n. 13742 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 31 mag 2017Sentenza del 31/05/2017 n. 58 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 31 mag 2017Sentenza del 31/05/2017 n. 800 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →