Cassazione Penale, Sentenza n. 38565/2025 del 28/11/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per truffa aggravata pronunciata dal Tribunale di Treviso e confermata dalla Corte di Appello di Venezia. Il ricorso articolava tre motivi: (1) correzione di un errore materiale nel numero di registro della sentenza della Corte d'appello (attribuito 1102/21 anziché 1102/25); (2) estinzione del reato per remissione di querela intervenuta in data 16/04/2025 da parte della persona offesa (Attilio Ruggeri) e accettazione della remissione da parte degli imputati (23/04/2025), allegando anche prova di risarcimento tramite bonifico; (3) mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto), dedotta dalla difesa in relazione alla risipiscenza degli imputati e al risarcimento del danno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il secondo motivo decisivo: è stata accertata la remissione di querela da parte di Attilio Ruggeri il 16/04/2025 e l'accettazione da parte degli imputati il 23/04/2025, nonché l'esistenza di un bonifico per €8.000 eseguito il 10/04/2025. Per questo ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione dei reati per remissione di querela. Ha inoltre disposto che le spese processuali siano poste a carico degli imputati e ha corretto l'errore materiale nel numero di registro della sentenza (correggendo 1102/21 in 1102/25).
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c), b) ed e) cod. proc. pen.
Individua i motivi di ricorso per cassazione usati dai ricorrenti (violazione di legge e vizio di motivazione); utilizzato per inquadrare i tre motivi di impugnazione
art. 546 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa in relazione all'errore materiale indicato nel primo motivo (riguardante la registrazione della sentenza)
art. 130 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa come norma che consente di correggere errori materiali nella sentenza
artt. 129 e 152 cod. proc. pen.
Invocati in relazione alla declaratoria di estinzione del reato e alle regole sul proscioglimento e sulle decisioni che devono essere rese in ogni stato del processo
art. 131-bis cod. pen.
Richiamato dalla difesa come possibile causa di non punibilità per tenuità del fatto (tenuità/resipiscenza), ma la Corte di Cassazione non si è pronunciata sul merito perché il ricorso è stato deciso per remissione di querela
Massime di principio
- La remissione di querela da parte della persona offesa, se accettata dagli imputati, determina l'estinzione del reato perseguibile a querela e può condurre all'annullamento della sentenza anche se la remissione interviene dopo la pronuncia della Corte territoriale; è necessario documentare la remissione e l'eventuale accettazione
- L'accettazione della remissione da parte degli imputati è un requisito operativo: la remissione da sola, senza accettazione quando richiesta, può non produrre gli effetti estintivi
- Prove documentali (es. attestazioni formali di querela rimessa, dichiarazioni di accettazione, bonifici di risarcimento) sono decisive per la valutazione e possono indurre la Cassazione ad annullare senza rinvio per estinzione del reato
- Errori materiali nella intestazione o nei riferimenti di una sentenza (es. numero di registro) possono essere corretti dalla Corte di Cassazione quando chiaramente emergenti dagli atti
- La causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto) può essere prospettata dalla difesa e, in alcuni casi, rilevata d'ufficio; tuttavia se tale questione non è stata adeguatamente enunciata negli atti di impugnazione l'autorità di merito può ritenere la doglianza inammissibile: in ogni caso, quando è presente una remissione di querela intervenuta e valida, questa può rendere superflua la valutazione sulla tenuità
- Se non vi è diverso accordo tra le parti, le spese processuali restano a carico degli imputati anche dopo l'annullamento per estinzione del reato
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