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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/493

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/493 della Commissione, del 21 marzo 2017, sullo svincolo di cauzioni relative a contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di carni di pollame originarie dell'Ucraina gestiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078

Normativa europea32017R0493

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone lo svincolo delle cauzioni costituite dagli operatori nell’ambito dei contingenti tariffari UE per carni di pollame originarie dell’Ucraina, in considerazione delle difficoltà di approvvigionamento derivanti dalle restrizioni veterinarie connesse all’influenza aviaria ad alta patogenicità. La misura riguarda sia i diritti e titoli relativi al periodo 2016 sia i diritti di importazione del primo trimestre 2017. Lo svincolo è subordinato a richiesta degli interessati e avviene in proporzione alla parte non utilizzata dei diritti o titoli. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Svincolo, a determinate condizioni, delle cauzioni costituite per diritti e titoli di importazione relativi ai contingenti tariffari UE per carni di pollame originarie dell’Ucraina.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori interessati che hanno costituito cauzioni nell’ambito del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per l’importazione nell’Unione di carni di pollame originarie dell’Ucraina. Riguarda, in particolare, le cauzioni relative ai diritti di importazione e ai titoli di importazione per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2016 e ai diritti di importazione concessi per il sottoperiodo 1° gennaio-31 marzo 2017. La disciplina opera in relazione ai diritti/titoli non utilizzati o utilizzati solo parzialmente entro il 31 dicembre 2016 o il 31 dicembre 2017, con svincolo proporzionale alla quota non utilizzata.

Svincolo delle cauzioni relative ai contingenti tariffari per carni di pollame originarie dell’Ucraina

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/493 interviene sulla gestione delle cauzioni versate dagli operatori nell’ambito dei contingenti tariffari dell’Unione per l’importazione di carni di pollame originarie dell’Ucraina, disciplinati dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078. La misura nasce dalle difficoltà operative conseguenti alle restrizioni veterinarie connesse all’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in Ucraina, che hanno inciso sulla possibilità di importare e quindi di utilizzare integralmente i diritti e titoli di importazione.

Contesto normativo e fattuale

La Commissione richiama, in primo luogo, l’apertura e la gestione dei contingenti tariffari per carni di pollame ucraine stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078. Ricorda inoltre che, a seguito della conferma di HPAI nel pollame presente in Ucraina il 30 novembre 2016, il territorio ucraino non poteva essere considerato indenne dalla malattia ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 798/2008; di conseguenza, le autorità ucraine non potevano rilasciare i certificati veterinari necessari per l’esportazione nell’Unione.

Successivamente, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/193 ha modificato il quadro veterinario, limitando le restrizioni alle sole zone colpite da HPAI. Dal 7 febbraio 2017 le autorità ucraine hanno potuto rilasciare certificati per le zone non colpite, ma le restrizioni residue e l’interruzione precedente hanno comunque impedito o reso difficile l’utilizzo completo di alcune autorizzazioni all’importazione.

Ambito oggettivo della disciplina

Il regolamento riguarda esclusivamente le cauzioni costituite in relazione ai diritti di importazione e ai titoli di importazione connessi ai contingenti tariffari per carni di pollame originarie dell’Ucraina. Non istituisce nuovi contingenti né modifica in modo generale le regole di accesso al mercato, ma prevede una misura di alleggerimento per gli operatori che non hanno potuto usare integralmente i diritti ottenuti.

Sono interessati due distinti periodi:

  • il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2016, per diritti di importazione e titoli di importazione;
  • il sottoperiodo 1° gennaio-31 marzo 2017, per i soli diritti di importazione concessi in tale finestra temporale.

Condizioni per lo svincolo delle cauzioni

Per ottenere lo svincolo, l’operatore deve presentare apposita richiesta. La Commissione subordina lo svincolo alla circostanza che i diritti o titoli siano stati utilizzati solo in parte oppure non siano stati utilizzati affatto entro la data di riferimento.

Per il 2016, la data decisiva è il 31 dicembre 2016. Per il sottoperiodo 2017, la data decisiva è il 31 dicembre 2017. In entrambi i casi, lo svincolo avviene in misura proporzionale alla parte non utilizzata dei diritti o titoli di importazione.

Effetti pratici per gli operatori

La previsione è rilevante per gli operatori economici che avevano costituito garanzie a fine 2015 o all’inizio del 2016 e che, a causa delle restrizioni sanitarie, non avevano potuto avvalersi pienamente delle autorizzazioni. Il meccanismo proporzionale evita la perdita integrale della cauzione laddove l’inadempimento sia dipeso da circostanze esterne e documentate connesse al blocco veterinario delle importazioni.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti di recepimento nazionali.

Disposizioni principali

Svincolo delle cauzioni per il periodo 2016

Su richiesta degli operatori interessati, sono svincolate le cauzioni relative ai diritti di importazione e ai titoli di importazione costituite ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078, purché tali diritti o titoli siano stati utilizzati solo in parte o non siano stati utilizzati affatto al 31 dicembre 2016. Lo svincolo avviene proporzionalmente ai diritti e ai titoli di importazione non utilizzati a tale data.

Svincolo delle cauzioni per il sottoperiodo 2017

Su richiesta degli operatori interessati, sono svincolate le cauzioni relative ai diritti di importazione concessi per il sottoperiodo 1° gennaio-31 marzo 2017, costituite ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078, a condizione che tali diritti siano stati utilizzati solo in parte o non siano stati utilizzati affatto al 31 dicembre 2017. Anche in questo caso, lo svincolo è proporzionale ai diritti di importazione non utilizzati.

Contesto e ragioni della misura

La Commissione richiama la comparsa di influenza aviaria ad alta patogenicità in Ucraina il 30 novembre 2016 e le conseguenti restrizioni veterinarie che hanno impedito il rilascio dei certificati necessari per esportare nell’Unione carni di pollame e prodotti a base di pollame. Dopo la modifica del regolamento (CE) n. 798/2008 tramite il regolamento di esecuzione (UE) 2017/193, le autorità ucraine hanno potuto rilasciare certificati solo per le zone non colpite dal 7 febbraio 2017; per questo motivo alcuni operatori non hanno potuto utilizzare integralmente i propri diritti di importazione.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio internazionaleimportazionidazi doganali

Testo integrale

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