Regolamento (UE) 2017/488
Regolamento (UE) 2017/488 del Consiglio, del 21 marzo 2017, che modifica il regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene in modo puntuale sul regime sanzionatorio UE relativo alla Libia, modificando il regolamento (UE) 2016/44. La modifica serve a colmare una lacuna: il nuovo testo dell’articolo 21 attribuisce espressamente al Consiglio il potere di aggiornare gli allegati con gli elenchi dei soggetti designati o depennati dalle autorità ONU competenti. Vengono inoltre confermate le garanzie procedurali minime per i soggetti interessati e il riesame periodico dell’elenco collegato alle misure di congelamento.
Modifica il regolamento (UE) 2016/44 sulle misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, reintroducendo la disciplina sul potere del Consiglio di aggiornare gli elenchi allegati in base alle decisioni ONU.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione adottate nei confronti di persone fisiche o giuridiche, entità e organismi connessi alla situazione in Libia, in particolare per quanto riguarda gli elenchi contenuti negli allegati II, III e VI del regolamento (UE) 2016/44. Riguarda il Consiglio dell’Unione europea, che aggiorna gli allegati in base a decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o del comitato delle sanzioni, nonché i soggetti inseriti o cancellati dagli elenchi. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dalla sua entrata in vigore, il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica del regime sanzionatorio UE relativo alla Libia
Il regolamento (UE) 2017/488 del Consiglio modifica il regolamento (UE) 2016/44, che aveva consolidato la disciplina delle misure restrittive in considerazione della situazione in Libia. L’intervento normativo nasce dall’esigenza, evidenziata nei considerando, di reintrodurre espressamente nel testo vigente il potere del Consiglio di adeguare gli allegati alle decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o del comitato delle sanzioni.
Contesto e finalità della modifica
Il regolamento chiarisce che, nel precedente regime del regolamento (UE) n. 204/2011, esisteva una base espressa per modificare l’allegato VI in seguito alle decisioni ONU competenti, ma tale previsione non era stata riportata nel regolamento (UE) 2016/44. Il regolamento in esame corregge quindi questa omissione, assicurando la coerenza operativa del sistema sanzionatorio europeo e il rapido recepimento degli aggiornamenti ONU.
Ambito soggettivo e oggettivo
La disciplina riguarda persone fisiche e giuridiche, entità e organismi che possono essere inseriti o rimossi dagli elenchi sanzionatori collegati al regime Libia. Gli allegati coinvolti sono l’allegato II, l’allegato III e l’allegato VI del regolamento (UE) 2016/44. Il regolamento non introduce nuove categorie sostanziali di sanzioni, ma disciplina il meccanismo di aggiornamento degli elenchi e gli adempimenti procedurali connessi.
Inserimento negli elenchi e aggiornamento degli allegati
Il nuovo articolo 21 prevede che, quando il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni inserisce un soggetto nell’elenco, il Consiglio dell’Unione europea debba riflettere tale decisione negli allegati II o VI. Inoltre, quando il Consiglio decide di applicare a un soggetto le misure di cui all’articolo 6, paragrafo 2, deve modificare l’allegato III in modo coerente. La norma assicura quindi il collegamento tra le decisioni internazionali e l’esecuzione a livello UE.
Garanzie procedurali per i soggetti interessati
Il Consiglio è tenuto a trasmettere la decisione e i motivi dell’inserimento all’interessato, direttamente se l’indirizzo è noto, oppure mediante pubblicazione di un avviso. In tal modo deve essere garantita la possibilità di presentare osservazioni. Se vengono presentate osservazioni o emergono nuove prove sostanziali, il Consiglio deve riesaminare la propria decisione e informare nuovamente il soggetto interessato.
Depennamento, rettifica dei dati e riesame periodico
Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni depenni un soggetto dall’elenco, oppure modifichi i dati identificativi di una persona, entità o organismo elencato, il Consiglio dell’Unione europea deve aggiornare di conseguenza gli allegati II o VI. Inoltre, l’elenco di cui all’allegato III deve essere riesaminato periodicamente e comunque almeno ogni dodici mesi.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli elenchi in base alle decisioni ONU
Se il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o il comitato delle sanzioni inserisce una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo nell’elenco, il Consiglio deve inserirla nell’allegato II o nell’allegato VI del regolamento (UE) 2016/44. Se il Consiglio decide di applicare le misure di cui all’articolo 6, paragrafo 2, modifica di conseguenza l’allegato III.
Informazione agli interessati e diritto di presentare osservazioni
Il Consiglio trasmette la decisione e i motivi dell’inserimento direttamente all’interessato, se l’indirizzo è noto, oppure tramite pubblicazione di un avviso, assicurando la possibilità di formulare osservazioni.
Riesame della decisione alla luce di osservazioni o nuove prove
Qualora siano presentate osservazioni o nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la propria decisione e informa opportunamente la persona, l’entità o l’organismo interessato.
Depennamento o modifica dei dati identificativi
Se il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni depenna un soggetto dall’elenco o modifica i relativi dati identificativi, il Consiglio aggiorna di conseguenza l’allegato II o l’allegato VI.
Riesame periodico dell’elenco
L’elenco di cui all’allegato III deve essere riesaminato periodicamente e comunque almeno ogni dodici mesi.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
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