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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/494

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/494 della Commissione, del 21 marzo 2017, recante duecentosessantaduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

Normativa europea32017R0494

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/494 modifica il regolamento (CE) n. 881/2002 per dare seguito a una decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 16 marzo 2017. La modifica consiste nella cancellazione dall'allegato I di una persona fisica precedentemente inserita nell'elenco soggetto a congelamento di fondi e risorse economiche. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Cancellazione di una persona fisica dall'elenco soggetto a congelamento di fondi e risorse economiche nel regolamento (CE) n. 881/2002.

Ambito di applicazione

Si applica alle persone, ai gruppi e alle entità iscritti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, relativo a misure restrittive nei confronti di soggetti associati all'ISIL (Da'esh) e ad Al-Qaeda. L'effetto concreto del presente regolamento è limitato alla rimozione di una specifica persona fisica dall'elenco delle persone fisiche soggette al congelamento di fondi e risorse economiche; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dall'entrata in vigore.

Cancellazione di un nominativo dall'elenco sanzionatorio del regolamento (CE) n. 881/2002

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/494 della Commissione attua un aggiornamento puntuale del regime sanzionatorio UE relativo a persone ed entità associate all'ISIL (Da'esh) e ad Al-Qaeda. La misura dà esecuzione alla decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 16 marzo 2017, che ha disposto la cancellazione di un soggetto dall'elenco.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento richiama il regolamento (CE) n. 881/2002, che prevede il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone, dei gruppi e delle entità elencati nell'allegato I. La Commissione interviene in forza dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 7 bis, paragrafo 5, al fine di allineare l'elenco UE alle determinazioni del Consiglio di sicurezza ONU.

Modifica dell'allegato I

La modifica sostanziale consiste nella cancellazione dall'allegato I della voce relativa a una persona fisica: Fahd Muhammad 'Abd Al-'Aziz Al-Khashiban, indicato anche con molteplici alias. Il testo allegato riporta i dati identificativi del soggetto cancellato, tra cui indirizzo in Arabia Saudita, data di nascita 16.10.1966, luogo di nascita Oneiza (Arabia Saudita), numero di passaporto G477835, nazionalità saudita e l'informazione che era stato designato il 9.10.2007 in relazione al sostegno finanziario e ad altra assistenza al gruppo Abu Sayyaf.

Entrata in vigore ed effetti giuridici

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come tipico degli atti di esecuzione in materia sanzionatoria, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti di recepimento nazionali.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 conformemente all'allegato del regolamento di esecuzione, con la conseguente cancellazione di una voce dall'elenco delle persone fisiche soggette a misure restrittive.

Cancellazione di un nominativo dall'elenco delle persone fisiche

L'allegato del regolamento elimina la voce relativa a Fahd Muhammad 'Abd Al-'Aziz Al-Khashiban, con numerosi alias indicati, insieme ai dati identificativi già presenti nell'elenco (indirizzo in Arabia Saudita, data e luogo di nascita, numero di passaporto, nazionalità e altre informazioni).

Entrata in vigore e applicabilità diretta

Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunecongelamento di fondimisure restrittive

Testo integrale

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