Regolamento (UE) 2017/492
Regolamento (UE) 2017/492 della Commissione, del 21 marzo 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento apporta aggiornamenti tecnici agli allegati dei regolamenti UE sul coordinamento della sicurezza sociale, recependo modifiche legislative nazionali e richieste di semplificazione formulate dagli Stati membri e accettate dalla Commissione amministrativa competente. Le modifiche riguardano la qualificazione di alcune prestazioni e pensioni, soprattutto per Estonia, Svezia, Regno Unito e Polonia. Sono inoltre soppresse alcune voci di collegamento tra Stati membri negli allegati del regolamento di applicazione. Il regolamento entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione, con una specifica applicazione differita al 1° gennaio 2018 per una delle modifiche agli allegati del regolamento n. 987/2009.
Modifica tecnica degli allegati dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Ambito di applicazione
Si applica ai sistemi nazionali di sicurezza sociale degli Stati membri dell’Unione europea, nonché, in quanto rilevante, al SEE e alla Svizzera. Incide in particolare sulla classificazione di talune prestazioni e pensioni di Estonia, Svezia, Regno Unito e Polonia, e sulla soppressione di alcune voci negli allegati del regolamento di applicazione n. 987/2009. Le modifiche riguardano gli allegati VI, VIII e IX del regolamento (CE) n. 883/2004 e gli allegati 1 e 3 del regolamento (CE) n. 987/2009, con applicazione generale negli Stati membri; una parte delle modifiche decorre dal 1° gennaio 2018.
Modifica degli allegati dei regolamenti UE sul coordinamento della sicurezza sociale
Il regolamento (UE) 2017/492 della Commissione interviene in modo mirato sui regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, entrambi dedicati al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. L’atto ha natura essenzialmente tecnica: recepisce modifiche della legislazione di alcuni Stati membri e adegua gli allegati che individuano prestazioni, pensioni e riferimenti applicativi rilevanti ai fini del coordinamento europeo.
Contesto e finalità
Dai considerando emerge che diversi Stati membri hanno chiesto alla Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale di modificare taluni allegati dei regolamenti, al fine di riflettere cambi normativi nazionali o semplificare l’applicazione del sistema di coordinamento. La Commissione amministrativa ha accolto le richieste e formulato proposte di adeguamento tecnico, che la Commissione europea ha ritenuto opportuno recepire.
Modifiche all’allegato VI del regolamento (CE) n. 883/2004
L’allegato VI è aggiornato con riferimento a Estonia, Svezia e Regno Unito.
- Estonia: viene inserita la prestazione di ridotta capacità lavorativa concessa in conformità alla legge sull’invalidità lavorativa.
- Svezia: la voce è sostituita con riferimento all’indennità di malattia correlata al reddito e all’indennità compensativa per inabilità correlata al reddito, ai sensi del capo 34 del codice dell’assicurazione sociale.
- Regno Unito: la voce relativa alla Employment and Support Allowance (ESA) viene sostituita con una disciplina più articolata:
- per le prestazioni concesse prima del 1° aprile 2016, l’ESA è qualificata come prestazione di malattia in contanti per i primi 91 giorni (fase di valutazione) e come prestazione d’invalidità dal 92° giorno (fase principale);
- per le prestazioni concesse dal 1° aprile 2016 in poi, l’ESA è qualificata come prestazione di malattia in contanti per i primi 365 giorni (fase di valutazione) e come prestazione d’invalidità dal 366° giorno (gruppo di sostegno).
Modifiche all’allegato VIII del regolamento (CE) n. 883/2004
L’allegato VIII è modificato sia nella parte 1 sia nella parte 2.
Parte 1
- Polonia: la voce è sostituita per precisare che vi rientrano tutte le domande di pensione di invalidità, di pensione di vecchiaia nel regime a prestazione definita e di pensione di reversibilità, salvo l’ipotesi in cui la somma dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione di più Stati membri sia pari o superiore a 20 anni per le donne e 25 anni per gli uomini, purché i periodi nazionali siano inferiori a tali soglie ma non inferiori a 15 anni per le donne e 20 anni per gli uomini. È inoltre richiamato il calcolo effettuato a norma degli articoli 27 e 28 della legge del 17 dicembre 1998.
- Svezia: la voce è sostituita per includere le domande di pensione di vecchiaia sotto forma di pensione di garanzia e di pensioni complementari.
- Regno Unito: la prima frase è sostituita per riferirsi a tutte le domande di pensione di anzianità, pensione statale ai sensi della parte 1 della legge sulle pensioni del 2014 e prestazioni per vedove e per lutto familiare, con esclusione di determinate ipotesi connesse al periodo fiscale a partire dal 6 aprile 1975.
Parte 2
- Svezia: la voce è sostituita per includere la pensione di vecchiaia sotto forma di pensioni basate sul reddito e pensioni a premio, ai capi 62 e 64 del codice dell’assicurazione sociale.
Modifiche all’allegato IX del regolamento (CE) n. 883/2004
Anche l’allegato IX è aggiornato con particolare riguardo alla Svezia.
Parte I
La nuova voce svedese comprende:
- l’indennità di malattia correlata al reddito e l’indennità compensativa per inabilità correlata al reddito, ai sensi del capo 34 del codice dell’assicurazione sociale;
- la pensione garantita e l’indennità garantita che hanno sostituito le pensioni statali complete previste dalla normativa sulla pensione statale applicata prima del 1° gennaio 1993, nonché la pensione statale completa assegnata in base alle disposizioni transitorie applicabili da tale data.
Parte II
La nuova voce svedese comprende:
- l’indennità di malattia e l’indennità di attività sotto forma di indennità di garanzia, ai sensi del capo 35 del codice dell’assicurazione sociale;
- la pensione ai superstiti calcolata in base ai periodi di versamento dei contributi, ai capi 76-85 del codice dell’assicurazione sociale.
Modifiche al regolamento (CE) n. 987/2009
Il regolamento di applicazione è modificato in due allegati.
- Allegato 1: sono soppresse le voci "Belgio-Irlanda" e "Danimarca-Grecia".
- Allegato 3: sono soppresse le voci "Paesi Bassi" e "Finlandia".
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, l’articolo 2, paragrafo 2, relativo alla soppressione di una voce nell’allegato 3 del regolamento n. 987/2009, si applica soltanto dal 1° gennaio 2018. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 883/2004
Per l’Estonia viene aggiunta tra le prestazioni elencate la prestazione di ridotta capacità lavorativa accordata in conformità alla legge sull’invalidità lavorativa. Per la Svezia viene sostituita la voce relativa all’indennità di malattia correlata al reddito e all’indennità compensativa per inabilità correlata al reddito. Per il Regno Unito viene sostituita la voce relativa alla Employment and Support Allowance (ESA), distinguendo tra prestazioni concesse prima del 1° aprile 2016 e quelle concesse da tale data, con diversa durata della fase di valutazione e diversa qualificazione della prestazione ai fini della sicurezza sociale.
Aggiornamento dell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 883/2004
Nella parte 1, la voce relativa alla Polonia è sostituita per precisare quali domande di pensione di invalidità, pensione di vecchiaia nel regime a prestazione definita e pensione di reversibilità rientrano nelle regole indicate, con richiamo ai periodi di assicurazione maturati in più Stati membri e ai limiti di 20 anni per le donne e 25 per gli uomini, nonché ai minimi nazionali di 15 e 20 anni. Sempre nella parte 1, la voce della Svezia è sostituita per includere le domande di pensione di vecchiaia sotto forma di pensione di garanzia e di pensioni complementari. Nella parte 2, la voce del Regno Unito è modificata per riferirsi alle domande di pensione di anzianità, pensione statale e prestazioni per vedove e lutto familiare, con esclusione di alcune ipotesi individuate dalla legislazione fiscale indicata.
Aggiornamento dell’allegato IX del regolamento (CE) n. 883/2004
Nella parte I, la voce della Svezia è sostituita per precisare che rientrano l’indennità di malattia correlata al reddito e l’indennità compensativa per inabilità correlata al reddito, nonché la pensione garantita e l’indennità garantita che hanno sostituito le pensioni statali complete previste dalla normativa applicata prima del 1° gennaio 1993 e quelle assegnate in base a disposizioni transitorie. Nella parte II, la voce della Svezia è sostituita per includere l’indennità di malattia e l’indennità di attività sotto forma di indennità di garanzia, nonché la pensione ai superstiti calcolata in base ai periodi di versamento dei contributi.
Modifiche agli allegati del regolamento (CE) n. 987/2009
Nell’allegato 1 sono soppresse le voci 'Belgio-Irlanda' e 'Danimarca-Grecia'. Nell’allegato 3 sono soppresse le voci 'Paesi Bassi' e 'Finlandia'. Le soppressioni riguardano dunque specifici riferimenti tra Stati membri contenuti negli allegati del regolamento di applicazione.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 2, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 21 mar 2017Regolamento (UE) 2017/488
- Regolamento · 21 mar 2017Regolamento (UE) 2017/489
- Regolamento · 21 mar 2017Regolamento (UE) 2017/490
- Regolamento · 21 mar 2017Regolamento (UE) 2017/491
- Regolamento · 21 mar 2017Regolamento (UE) 2017/493
- Regolamento · 21 mar 2017Regolamento (UE) 2017/494
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →