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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/489

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/489 del Consiglio, del 21 marzo 2017, che attua l'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

Normativa europea32017R0489

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/489 aggiorna gli elenchi soggetti a misure restrittive previste dal regolamento (UE) 2016/44 sulla Libia. In particolare, recepisce aggiornamenti del comitato del Consiglio di sicurezza ONU del 11 novembre 2016 e del 6 gennaio 2017, sostituendo talune voci negli allegati II e VI. L’effetto pratico è l’adeguamento delle liste di persone fisiche e di entità interessate da divieto di viaggio e/o congelamento dei beni, senza disciplinare ulteriori profili procedurali sostanziali.

Modifica gli elenchi di persone ed entità soggette a misure restrittive nei confronti della Libia, aggiornando gli allegati II e VI del regolamento (UE) 2016/44.

Ambito di applicazione

Si applica in tutti gli Stati membri dell'Unione europea ed è direttamente applicabile. Riguarda le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi già inseriti negli elenchi del regolamento (UE) 2016/44 relativi alle misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, con particolare riferimento alle liste di cui agli articoli 6, paragrafo 1, e 5, paragrafo 4 di tale regolamento. Il presente atto opera come aggiornamento puntuale degli allegati sulla base delle decisioni del comitato del Consiglio di sicurezza ONU; non introduce, nel testo fornito, nuovi criteri generali di designazione né esenzioni autonome.

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/489 del Consiglio: aggiornamento delle misure restrittive nei confronti della Libia

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/489 interviene sul regime sanzionatorio dell'Unione relativo alla Libia, già disciplinato dal regolamento (UE) 2016/44. La sua funzione è meramente aggiornata e tecnica: recepisce le modifiche alle liste effettuate dal comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e adegua di conseguenza gli allegati UE contenenti le persone e le entità soggette a restrizioni.

Finalità e contesto normativo

Il provvedimento richiama il regolamento (UE) 2016/44, che costituisce la base del quadro restrittivo in considerazione della situazione in Libia, e si fonda sull'articolo 21, paragrafo 5, di tale atto. Nei considerando si evidenzia che il 18 gennaio 2016 il Consiglio aveva già adottato il regolamento quadro; successivamente, l'11 novembre 2016 e il 6 gennaio 2017, il comitato del Consiglio di sicurezza ONU istituito ai sensi della risoluzione 1970 (2011) ha aggiornato le informazioni relative a 15 persone e due entità soggette a misure restrittive. Da ciò deriva la necessità di adeguare gli elenchi europei.

Ambito di applicazione

L'atto si applica in modo uniforme in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile. Non introduce un regime autonomo generale, ma modifica puntualmente gli elenchi nominativi del regolamento (UE) 2016/44. Il suo effetto riguarda le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi già sottoposti a misure restrittive, con riferimento specifico agli allegati II e VI del regolamento base.

Modifica dell'allegato II: persone fisiche

L'articolo 1 dispone la sostituzione delle voci relative alle persone elencate nell'allegato II del regolamento (UE) 2016/44. L'allegato del regolamento di esecuzione riporta 15 persone fisiche con dati identificativi aggiornati, tra cui nome, alias, data e luogo di nascita, cittadinanza, passaporto, indirizzo, data di inserimento nell'elenco e ulteriori informazioni.

Le schede menzionano anche il titolo della designazione e il tipo di restrizione applicata sulla base delle risoluzioni ONU richiamate, in particolare:

  • divieto di viaggio;
  • congelamento dei beni.

Per alcune persone sono riportate informazioni sul presunto status o luogo di permanenza, ad esempio detenzione in Libia, decesso o localizzazione in altri Stati. L'aggiornamento serve a mantenere allineati i dati utili all'identificazione e all'esecuzione delle misure restrittive.

Modifica dell'allegato VI: entità giuridiche ed organismi

Il regolamento sostituisce anche le voci dell'allegato VI del regolamento (UE) 2016/44, relativo alle persone giuridiche, entità o organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 4. Nell'allegato del presente regolamento risultano aggiornate due entità:

  • Libyan Investment Authority, con indicazione dell'eventuale alias Libyan Foreign Investment Company (LFIC) e dell'indirizzo a Tripoli;
  • Libyan Africa Investment Portfolio, con indirizzo a Tripoli.

Per entrambe sono riportate la data di inserimento nell'elenco e il collegamento alle pertinenti risoluzioni ONU. L’intervento conferma la permanenza delle misure restrittive nei loro confronti e ne aggiorna il dato formale e identificativo.

Effetti pratici per operatori e intermediari

Per banche, professionisti, imprese e soggetti tenuti agli obblighi di congelamento o verifica, il regolamento comporta la necessità di aggiornare tempestivamente i controlli interni, le liste di screening e le procedure di due diligence. L’atto non disciplina nel testo fornito nuove deroghe, autorizzazioni o procedure di esenzione; l’impatto operativo consiste quindi nell’allineamento alle liste aggiornate.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia immediata nel sistema giuridico interno.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati II e VI

L'articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e VI del regolamento (UE) 2016/44 secondo quanto indicato nell'allegato del regolamento di esecuzione. L'allegato sostituisce le voci relative a 15 persone fisiche nell'allegato II e a 2 entità nell'allegato VI, aggiornando dati identificativi, indirizzi, alias, date di inserimento e informazioni aggiuntive rilevanti ai fini delle misure restrittive.

Base giuridica e collegamento con il regime ONU

Il regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/44 e si fonda sugli aggiornamenti intervenuti presso il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito dalla risoluzione 1970 (2011). I considerando richiamano gli aggiornamenti dell'11 novembre 2016 e del 6 gennaio 2017, ritenuti idonei a giustificare l'adeguamento degli elenchi UE.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Contenuto degli elenchi modificati

L'allegato riporta le voci aggiornate delle persone fisiche elencate nell'allegato II del regolamento (UE) 2016/44, con indicazione di nomi, data e luogo di nascita, designazioni, indirizzi, status presunto e riferimenti alle misure ONU (divieto di viaggio e/o congelamento dei beni). Inoltre aggiorna le entità inserite nell'allegato VI, tra cui Libyan Investment Authority e Libyan Africa Investment Portfolio.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunesanzioni internazionalirapporti con le nazioni unite

Testo integrale

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